Trib. Grosseto, sentenza 20/11/2024, n. 363
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Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GROSSETO Sezione Lavoro
❖➢ in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO, all'udienza del 19 novembre 2024, sostituita dal deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 462 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno 2023, vertente
TRA
IN AN, (nato a [...] il [...] e residente in [...], C.F.: [...]), rappresentato e difeso dall'avv. Michele MENSI ed elettivamente domiciliato presso lo studio del suddetto patrocinatore, in Grosseto alla Via
San Martino, n. 38, giusta delega in atti telematici.
OPPONENTE
E
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, con sede legale in Roma, via G. Grezar 14, C.F.
13756881002, in persona del Dott Marco Ranieri, rappresentata e difesa dall'Avv.
Piergianni Gualtieri del Foro di Ravenna, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo difensore sito in Ravenna, Via Giuseppe Mazzini n. 42, giusta delega in atti telematici.
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a cartelle esattoriali.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Opponente: “Voglia l'adito Tribunale, per i motivi esposti, reiectis contrariis, così provvedere:
- Sospendere la esecutorietà e l'efficacia della Cartella esattoriale cumulativa
N.051.2021.90006509.64.000;
- verificare, accertare e dichiarare nulli i tributi richiesti per avvenuta prescrizione;
- in via del tutto subordinata, ordinare all'Ente Esattore, oggi resistente, di effettuare la prova dell'avvenuta notifica provvedendo a esporre gli atti e le firme di notifica.
- dichiarare che il Sig. IN ST nulla deve all'Agenzia delle Entrate Riscossione di
Grosseto per i motivi suesposti e per intervenuta prescrizione ex lege.
- In via ultimativa, dichiarando l'effettivo stato di indigenza del Ricorrente voglia dichiarare la dismissione del debito o la effettuazione di un tentativo di conciliazione a saldo e stralcio al minimo possibile e praticabile;
- respinta ogni avversaria deduzione od eccezione.
Con vittoria di diritti, spese e onorari”.
Opposta Agenzia: “Piaccia all'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale Civile di Grosseto, respinta ogni contraria domanda ed eccezione, rigettare il ricorso del sig. AN NI essendo infondato in fatto ed in diritto, non essendosi concretata la prescrizione decennale tra le date di notifica delle cartelle di pagamento n. 05120120035453456000, n.
05120170000014505000, n. 05120170006611033000 e n. 05120190010143678000 e la data di notifica dell'Avviso di intimazione n. 051/202190000650964000;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari ex D.M. n. 147/2022, oltre 15% spese generali, Iva e Cpa”.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 2 agosto 2023 il ricorrente in epigrafe generalizzato ha opposto le cartelle n. 05120120035453456000, n.
05120170000014505000, n. 05120170006611033000 e n.
05120190010143678000 inerenti ai contributi dovuti alla Cassa Nazionale
Previdenziale Forense, portate, tra le altre, dall'intimazione di pagamento n.
051202190006509654000, notificatagli il 28/02/2022 (si tratta delle cartelle inizialmente impugnate, insieme a numerose altre, innanzi al Tribunale
Ordinario di Grosseto, che con sentenza n. 688/2023 ha dichiarato la competenza funzionale della Sezione Lavoro del Tribunale di Grosseto in relazione alle suddette quattro cartelle). Il ricorrente ha contestato la correttezza delle notifiche delle cartelle ed eccepisce l'intervenuta prescrizione.
2. Si è costituita tempestivamente l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ribadendo la correttezza delle notifiche, stante l'irreperibilità del NI, e negando che fosse maturata alcuna prescrizione.
3. All'odierna udienza – svoltasi nelle forme della trattazione scritta - la causa, documentalmente istruita, è stata decisa mediante sentenza che si deposita nel sistema telematico.
***
4. Occorre procedere distinguendo le singole cartelle.
5. La cartella n. 05120120035453456000, emessa per il ruolo 2012/3788 della
Cassa di Previdenza e Assistenza Forense per omesso invio del Mod. 5 previsto dall'art. 9 L. 141/1992 per gli anni 2006, 2007 e 2008, credito di € 1.632,15, è stata notificata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. mediante deposito nella Casa del
Comune di Cinigiano in data 29/01/2013 con successivo invio dell'avviso di notifica a mezzo racc. a/r n. 61137928508-8 al debitore;
avviso che veniva restituito con la dizione “trasferito” (doc. 5).
Va detto che dal certificato di residenza storico del Comune di Cinigiano il
NI risulta essere stato residente in [...] dal 30/05/2003 al
27/10/2016 e successivamente cancellato per irreperibilità ad accertamento
(doc. 7). Pertanto all'epoca della notifica della cartella egli risultava residente nel Comune di Cinigiano;
la notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 cpc è quindi regolare.
Il ricorrente sostiene invece
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