Trib. Bologna, sentenza 11/02/2025, n. 342

TRIB Bologna
Sentenza
11 febbraio 2025
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TRIB Bologna
Sentenza
11 febbraio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bologna, sentenza 11/02/2025, n. 342
Giurisdizione : Trib. Bologna
Numero : 342
Data del deposito : 11 febbraio 2025

Testo completo


R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o

I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a
P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei magistrati dott. Bruno Perla Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Relatore dott. Silvia Migliori Componente ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 10569 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2022 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato MERLO VALENTINA parte attrice contro
(C.F. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'Avvocato PESSINA ELISABETTA parte convenuta
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna

OGGETTO: Separazione giudiziale

CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE: come in verbale di udienza in data 11/07/2024
pagina 1 di 9 F A T T O E DI R I T T O chiedeva all'intestato Tribunale di pronunciare la separazione Parte_1
personale dal coniuge unione celebrata a Controparte_1
Monzuno in data 07/09/2013 e dalla quale erano nati e Persona_1
nati il 18/07/2014 ; il ricorrente dava atto della disgregazione Persona_2
del rapporto coniugale e della intollerabilità della convivenza, svolgendo domanda di addebito nei confronti del marito/moglie; chiedeva, altresì, l'affidamento condiviso dei figli __ con collocamento degli stessi presso la madre;
chiedeva disporsi la regolamentazione della frequentazione paterna, con la determinazione in € 400,00 mensili del contributo a titolo di mantenimento della prole, oltre al
50% delle spese straordinarie..
Si costituiva che aderiva alla domanda di Controparte_1 separazione chiedendo, però, l'addebito della colpa in capo al ricorrente;
chiedeva altresì l'affido esclusivo dei figli minori, con collocazione degli stessi presso di sé nella casa coniugale da assegnarsi in proprio favore, la regolamentazione delle visite paterne e la fissazione di un contributo paterno al mantenimento dei minori in € 700,00 ___ mensili rivalutabili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con ordinanza del 30.1.2023 resa all'esito dell'udienza presidenziale, il
Presidente delegato, dato atto del fallimento del tentativo di riconciliazione dei coniugi, assumeva i provvedimenti provvisori ed urgenti di propria competenza, nominando il Giudice Istruttore per la prosecuzione della causa nel merito.
Successivamente, i difensori delle parti precisavano le conclusioni sul vincolo sulle quali, intervenuto il PM, si pronunciava il Collegio con sentenza parziale n.
26/2024 .
La causa veniva, quindi, rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio sulle questioni accessorie.
In fase istruttoria venivano sentiti testimonio e veniva svolta Ctu..
All'udienza dell'11.7.2024 le parti precisavano le conclusioni e la causa era, quindi, rimessa al Collegio per la decisione;
decorsi i termini ex art. 190 c.p.c., veniva discussa nella camera di consiglio del 15.1.2025 .
§
pagina 2 di 9
Preliminarmente, occorre dare atto del fatto che i coniugi e Parte_1
sono già separati per effetto della sentenza Controparte_1
parziale n.26/2024 , passata in giudicato.
Sull'addebito della separazione
La domanda di addebito formulata dalla ricorrente risulta ammssibile
È noto che la giurisprudenza è costante nell'affermare che “La dichiarazione di addebito della separazione implica la imputabilità al coniuge del comportamento, volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri del matrimonio, cui sia ricollegabile l'irreversibile crisi del rapporto fra coniugi” (Cass. n. 25843/213), ovvero “che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza” (Cass. n.
14840/2006).
La giurisprudenza è costante nell'affermare che “la dichiarazione di addebito della separazione implica la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza.
” (Cass. n. 12383/2005; Cass. n. 14840/2006; conf. Cass. n. 18074/2014, secondo cui “In tema di separazione personale, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale. L'apprezzamento circa la responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nel determinarsi della intollerabilità della convivenza è istituzionalmente riservato al giudice di merito e non può essere censurato in sede di legittimità in presenza di una motivazione congrua e logica”).
Tale principio ha trovato nuova conferma da parte della Corte di legittimità, che ha chiarito che “la dichiarazione di addebito della separazione richiede la prova che l'irreversibilità della crisi coniugale sia collegabile alla violazione dei doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, sussistendo un nesso di causalità fra di esso e il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza” (Cass.,
pagina 3 di 9
ordinanza n.
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