Trib. Venezia, sentenza 13/01/2025, n. 153

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Venezia, sentenza 13/01/2025, n. 153
Giurisdizione : Trib. Venezia
Numero : 153
Data del deposito : 13 gennaio 2025

Testo completo

n. 4341/2019 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – in composizione collegiale nelle persone dei giudici: Dott.ssa Silvia Bianchi–Presidente- dott.ssa Maria Carla Quota - dott.
Giovanni Calasso -Giudice relatore- nel procedimento civile iscritto al n. 4931 del ruolo generale dell'anno 2019, avente ad: Oggetto: proposizione di querela di falso

PROMOSSO

Attore Difensore
EN IN HI OP

NEI CONFRONTI DI

Convenuto Difensore POLIZIA MUNICIPALE DI VENEZIA AN AN

ALTE PARTI

Pubblico Ministero

ha pronunciato la seguente:
SENTENZA

Conclusioni Attore: come da verbale di causa del 21.09.2021
Conclusioni del convenuto: come da verbale di causa del 21.09.2021

FATTO

1. Con atto di citazione del 15.04.2019 OR LO conveniva in giudizio innanzi a
Codesto Tribunale la Polizia Municipale di Venezia, per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
In via preliminare:
> Voglia l'iIll.mo Tribunale adito disporre il sequestro, inaudita altera parte, dei due verbali sottoscritti dal signor OR la notte tra l'1 e il 2 luglio 2017 e presenti nel fascicolo del
Dott. Giovanni Calasso 1
Pubblico Ministero dott. Michelozzi (R.G.N.R. 8132/2017) presso la Procura della
Repubblica di Venezia. Il primo relativo al consenso informato (cfr. doc. 5) ed il secondo relativo agli avvisi ex art. 114 disp att. c.p.p. (cfr. doc. 3). In via principale:
> Voglia l'iIll.mo Tribunale adito, accertata la falsità della firma apposta al verbale di cui al doc. 3, dichiarare la nullità del verbale oggetto del presente giudizio e dove sono indicate le informazioni di garanzia ex art. 114 disp. att. c.p.p. non fornite all'attore la notte tra l'1 e il 2 luglio 2017. In ogni caso:
> spese, diritti ed onorari professionali interamente rifusi, anche di primo grado.
A fondamento della domanda esponeva che: a) nella notte tra l'1 luglio e il 2 luglio 2017, a seguito di un incidente avvenuto in Mestre
(VE), loc. Gazzera, via Calucci senza coinvolgimento di terzi, veniva condotto dall'ambulanza giunta sul posto al più vicino nosocomio, dove veniva sottoposto, su richiesta degli agenti di polizia municipale, agli esami ematologici che rivelavano l'assunzione di sostanze alcoliche e psicotrope;

b) nell'occasione gli agenti non avevano fornito al signor OR gli avvisi ex art. 114 disp. Att. C.p.p. con conseguente nullità degli esami;

c) nel mese di febbraio 2018, gli veniva notificato avviso ex art. 415 bis c.p.p., in ordine al seguente ipotizzato reato: “[…] artt. 81 co. 1 C.P. 186 co. 2 lett. c), 2 bis, 2 sexies, 187 co. 1, 1 bis e 1 quater C.d.S., perché a seguito della medesima condotta illecita, si poneva alla guida dell'autoveicolo Fiat Punto targato EF645GC, di sua proprietà, in condizioni di ebbrezza conseguente all'uso di bevande alcoliche, con tasso alcolemico pari a 1,53 g/l, e all'assunzione di sostanze stupefacenti del tipo “cannabinoidi e cocaina”, circostanza accertata mediante esame dei liquidi biologici effettuato presso una struttura sanitaria. […]” d) richiesta copia del fascicolo del Pubblico Ministero rilevava la presenza di un verbale del 2 luglio 2017 privo di numero di protocollo di cui veniva indicato l'ottemperamento alle disposizione del codice di rito in merito alle informazioni di garanzia da fornire al soggetto che deve essere
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