Trib. Aosta, sentenza 10/03/2025, n. 63

TRIB Aosta
Sentenza
10 marzo 2025
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TRIB Aosta
Sentenza
10 marzo 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Aosta, sentenza 10/03/2025, n. 63
Giurisdizione : Trib. Aosta
Numero : 63
Data del deposito : 10 marzo 2025

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI AOSTA così composto: dott. GI COLAZINGARI Presidente dott. Maurizio D'ABRUSCO Giudice rel. est. dott.ssa Giulia DE LUCA Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 155/2022
promossa da
DE GA NZ, nato a [...] il [...], C.F. [...],
residente in Perloz (AO), loc. Madonna della Guardia n. 9
e
DE GA IA EL IU, nato a [...] il [...], C.F.
[...], residente in Quincinetto (TO), via Bredda n. 5
rappresentati e difesi tanto congiuntamente quanto disgiuntamente dagli Avv.ti Giulia Cecchin
(C.F. [...], tel. e fax 0125/43222, PEC avvgiuliacecchin@puntopec.it) e
Matteo Renzulli (C.F. [...], tel. e fax 0125/807814, PEC avvmatteorenzulli@puntopec.it), ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in
Pont-Saint-TI (AO), via E. Chanoux n. 104
ATTORI
contro
CC NN, nata a [...] il [...], C.F. [...],
residente in Montjovet (AO), fraz. Estaod n. 8, elettivamente domiciliata in Aosta, Via Losanna
n.10 presso lo studio dell'Avv. Stefania VINCENZETTI (C.F. [...], fax pagina 1 di 21
0165.210958, P.E.C. avvocatostefaniavincenzetti@pec.it) del Foro di Aosta che la rappresenta e difende
CONVENUTA
OGGETTO: impugnativa testamentaria e divisione
CONCLUSIONI
Parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disatteso tutto l'avverso dedotto ed eccepito perché infondato in fatto ed in diritto, previa ammissione delle prove dedotte e deducende, così provvedere: Nel merito: - respingere tutte le avverse domande ed eccezioni formulate in via principale e in via subordinata;
-in principalità: contrariis rejectis, accertare e dichiarare che la Sig.ra AD

ME era incapace di intendere e di volere nel momento in cui fece testamento e, per
l'effetto, annullare il testamento olografo della stessa datato 14 gennaio 2010, pubblicato con verbale del Notaio MA Princivalle, rep. n. 59167 in data 13.05.20 e registrato a Chatillon in pari data al n. 570 S 1T e, per l'effetto: a) dichiarare aperta la successione legittima della Sig.ra
ME AD ed accertare e dichiarare che l'eredità morendo dismessa dalla Sig.ra
ME AD, nata a [...] il [...] e deceduta in Aosta il giorno 5 aprile
2020, va devoluta ex lege, per la quota di ½ alla Sig.ra CC SA, per la quota di ¼ al
Sig. De AS EN e per la quota di ¼ al Sig. De AS IS per tutti i motivi esposti in atti;
b) determinare la massa ereditaria da dividere;
c) disporre lo scioglimento della comunione ereditaria e, tenuto conto della collazione delle donazioni ricevute in vita dalla Sig.ra

CC SA, la conseguente divisione dei beni mobili e immobili facenti tuttora parte del compendio ereditario con formazione di tre lotti separati sulla base delle quote sopra indicate, provvedendo alla loro assegnazione a ciascuna delle parti in causa, fatti salvi i conguagli in denaro necessari e tenuto conto di tutte le considerazioni esposte in atti;
-in via subordinata e salvo gravame: nella denegata e non creduta ipotesi in cui si dovesse ritenere che il testamento olografo della Sig.ra AD ME non sia stato redatto in stato di incapacità di intendere o di volere: a) accertare e dichiarare che l'eredità morendo dismessa dalla Sig.ra

ME AD, nata a [...] il [...] e deceduta in Aosta il giorno 5 aprile
2020, va devoluta per la quota di 2/3 alla Sig.ra CC SA, per la quota di 1/6 al Sig.
De AS EN e per la quota di 1/6 al Sig. De AS IS per tutti i motivi esposti in atti;
b) determinare la massa ereditaria da dividere;
c) disporre lo scioglimento della comunione ereditaria e, tenuto conto della collazione delle donazioni ricevute in vita dalla Sig.ra CC,

pagina 2 di 21 la conseguente divisione dei beni mobili e immobili facenti tuttora parte del compendio ereditario con formazione di tre lotti separati sulla base delle quote sopra indicate, provvedendo alla loro assegnazione a ciascuna delle parti in causa, fatti salvi i conguagli in denaro necessari
e tenuto conto di tutte le considerazioni esposte in atti;
In via istruttoria: senza voler in alcun modo invertire l'onere della prova, - respingersi tutte le avverse istanze istruttorie ed, in particolare, l'avversa istanza di verificazione formulata nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2

c.p.c. datata 12.09.2022 della convenuta, richiesta in merito al doc. 8 CC, a fronte della dichiarazione degli esponenti, ivi ribadita, di non conoscere la scrittura e la sottoscrizione della madre NI CC ai sensi dell'art. 214 c.p.c., in quanto manifestamente impossibile per mancanza sia dell'originale cartaceo che delle scritture di comparazione, essendo, peraltro, la collegata richiesta di esibizione del tutto generica ed esplorativa e, come tale, inammissibile;
- ammettere tutte le residue istanze istruttorie già formulate in atto di citazione datato 07.02.2022, nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 07.06.2022, datate 01.06.2022, nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. datata 09.09.2022, nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c. datata 03.10.2022, nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 10.10.2023, datate

09.10.2023, nonché nell'istanza di modifica ex art. 177 c.p.c, dell'ordinanza del 13.11.2023, datata 20.11.2023, ed in particolare, a) si chiede volersi ammettere idonea consulenza tecnica
d'ufficio volta a: -determinare – previa autorizzazione ad accedere agli uffici comunali competenti per esaminare la relativa documentazione tecnica e, se del caso, previo ordine di ispezione ex art. 118 c.p.c. degli immobili oggi di proprietà di soggetti terzi - il valore alla data di apertura della successione sia degli immobili costituenti il c.d. relictum (appartamento sito in
Milano, C.so Vercelli n. 62 quarto piano e autorimessa sita sempre in Milano, C.so Vercelli n.
60/A) sia degli immobili oggetto di donazione in vita da parte del de cuius (c.d. Milano/Codara,
AL/ZZ e Montjovet/Estaod); -tenere conto, in ogni caso, delle donazioni effettuate in vita dal de cuius, tra cui le donazioni di immobili di cui ai doc. 5 e 6 prodotti dagli esponenti, effettuando una doppia valutazione di detto donatum, per l'ipotesi in cui le donazioni di cui alle scritture si considerino donazioni in denaro oppure di immobile e procedendo, in quest'ultimo caso, sia ad una valutazione del loro valore al momento di apertura della successione, se del caso basata anche solo su elementi di prova documentali anziché su sopralluoghi, stante l'attuale proprietà in capo a terzi di alcuni di essi, sia alla valutazione dell'eventuale godimento gratuito di detti immobili da parte della NO CC;
- procedere quindi alla predisposizione di due progetti divisionali tra loro alternativi, formati entrambi da tre lotti, ma prendendo in considerazione, nel primo, la divisione del patrimonio alla luce della successione ex lege (½

pagina 3 di 21 CC SA, ¼ De AS EN, ¼ De AS IS), e, nel secondo, la divisone del patrimonio alla luce del testamento del 14.01.10 (2/3 CC SA, 1/6 De AS
EN, 1/6 De AS IS), determinando, in entrambi i casi, i conguagli in denaro spettanti alle parti in causa. b) in relazione all'avversa dichiarazione di disconoscimento della sottoscrizione della NO CC SA in calce alle scritture private prodotte dagli esponenti sub doc. 5 e 6, stante la rinuncia, con istanza datata 24.10.2023, della convenuta
CC SA all'espletamento della CTU grafologica inizialmente disposta dal G.I. sul doc. 5 attoreo e dunque il riconoscimento come propria della relativa sottoscrizione in merito al detto doc. 5 e la revoca della relativa consulenza tecnica d'ufficio disposta con provvedimento del
G.I. 27.11.2023, ove occorra e per quanto occorra, gli esponenti chiedono volersi disporre idonea attività di verificazione mediante perizia calligrafica volta ad accertare se le sottoscrizione della NO SA CC nella scritture privata prodotta dagli esponenti sub doc. 6 per cui è causa sia o meno riconducibile alla stessa NO SA CC, indicando quali scritture di comparazione, da un lato, la suddetta scrittura privata prodotta sub doc. 6, che potrà essere esibita in udienza o al CTU o prodotta in cartaceo con le modalità indicate dal G.I. Ill.mo e dall'altro lato: atto di compravendita del 19 dicembre 1981 a rogito
Notaio Giovanni Favre (doc. 42); scrittura privata autenticata del 16 dicembre 1976 rep. 4037 a rogito Notaio EN Stucchi;
atto di compravendita del 14 luglio 1982 rep. 209476 rogito

Notaio Carla Stipa di Milano;
atto di compravendita del 23 giugno 1980 rep. 165.534 e atto di compravendita del 13 maggio 1983 rep. 173.392, entrambi a rogito Notaio Alfonso Barbato (doc.

43); verbale di pubblicazione di testamento olografo, del 23.01.2014 rep. 3422 rac. 2013, a rogito Notaio Elena MA Benincori di Milano (doc. 23); procura alle liti 20.10.2016 rilasciata dalla NO SA CC all'Avv. Elena Nelva Stellio del foro di Aosta (doc. 47); c.d.
“cartellino di carta di identità” e “domanda di residenza” depositati agli atti del Comune di
Montjovet (doc. 40); “domanda di residenza” depositata agli atti del Comune di Pont Saint
TI (doc. 41); domanda di inserimento all'O.P.M. Refuge Père Laurent di Aosta del
14.05.2014 e impegno al versamento della retta del medesimo istituto del 14.05.2014 e prestazione del consenso al trattamento dei dati personali, sottoscritti dalla NO SA
CC per la madre ME AD (doc. 44); lettera e modulo di richiesta di inserimento nella struttura della Piccola Casa della Divina Provvidenza Cottolengo, Succursale di Saint Vincent, sottoscritta dalla NO SA CC il 06.11.2014, nell'interesse della madre (doc. 45); dichiarazione relativa all'ammontare delle rette pagate nell'anno 2015 alla
Piccola Casa della Divina Provvidenza Cottolengo di Torino rilasciata il 31.03.2016 e firmata
pagina 4 di 21 per ricevuta dalla NO SA CC (doc. 46). Al fine di consentire l'attività di verificazione, si insta affinché il G.I. Ill.mo voglia ordinare ex art. 210 c.p.c.: − al Comune di
Montjovet, di esibire il c.d. “cartellino di carta di identità” depositato agli atti e sottoscritto in originale dalla NO
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