Trib. Rimini, sentenza 16/04/2024, n. 103
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Testo completo
REPUBBLICAPVBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rimini
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lucio ARDIGO' ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 149/2024 promossa da:
ZA ND (C.F: MRZNDR73A 17H2941) rappresentato e difeso dagli avv. Roberto Pessi e Maurizio Santori ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Simone Tornani sito a Rimini in Via Maurizio Bufalini, n. 58
- OPPONENTE -
CONTRO
ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVIDENZA SOCIALE (IN) in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore;
rappresentato e difeso dagli avv. Francesca Romana Belli e Oreste Manzi con domicilio eletto in Rimini, Via Macanno n. 25, presso l'Avvocatura della Sede Provinciale dell'Istituto medesimo.
- RESISTENTE -
Avente ad oggetto
OPPOSIZIONE AD AVVISO DI ADDEBITO
MOTIVAZIONE
La presente vicenda processuale concerne l'opposizione avanzata da ZA ND avverso l'Avviso di addebito n. 437 2023 00014481 66
000 formato dall'IN di Rimini in data 9\12\2023 ( notificato il 31\12\2023) dell'importo di € 13.234,99 a titolo di omessi contributi previdenziali dovuti alla Gestione Separata Liberi Professionisti del periodo 01/2016-12/2016 e relativi ai
corrispettivi derivanti dalla cessione del diritto di immagine di gara dichiarati nell'UNICO 2017 per l'anno di imposta 2016. 66In particolare a tale riguardo nell'atto introduttivo del giudizio si legge : …..il ricorrente, nell'anno 2016, quale corrispettivo della cessione dei diritti di immagine pattuito con la FIGC nel contratto del 27.11.2015 per la stagione sportiva 2015/2016 ha ricevuto da detta Federazione la somma omnicomprensiva di Euro 22.300,00, oltre IVA e oneri previdenziali, mediante tre rate di uguale importo, rispettivamente al 31 gennaio 2016, al 31 marzo 2016, e al 30 giugno 2016, come risulta dalle fatture 8. Il ricorrente, nell'anno 2017, quale corrispettivo della cessione dei diritti di immagine pattuito con la FIGC nel contratto del 7.10.2016 per la stagione sportiva 2016/2017 ha ricevuto da detta Federazione la somma omnicomprensiva di Euro 20.000,00, oltre IVA e le previste ritenute fiscali, mediante tre rate di pari importo, rispettivamente al 30 novembre 2016, al 31 marzo 2017, e al 30 giugno 2017 (ciascuna di € 6.666,66), come risulta dalla fattura del 10.11.2016. 9. In virtù di tali accordi di cessione del diritto di immagine, il ricorrente e la FIGC hanno espressamente concordato, tra
l'altro, che: "Il Sig. ND AR (di seguito per brevità denominato "il cedente"), prestando pieno ed incondizionato assenso. cede e trasferisce irrevocabilmente ed in via esclusiva alla FIGC, per sé ed aventi causa, con espressa facoltà di sub cessione a terzi, per la stagione sportiva 2015/2016, tutti i suoi Diritti di Immagine, comprensivi dei diritti sulla voce, anche separatamente. come spettanti allo stesso in conseguenza della propria attività di ufficiale di gara nell'ambito della CAN A, senza alcuna limitazione. La cessione pertanto comprende, a mero titolo esemplificativo, il diritto della FIGC, per sé e propri aventi causa, di fissare, diffondere, distribuire, mettere in commercio, noleggiare pubblicare, registrare, trasferire su qualsiasi supporto, riprodurre le immagini e/o la voce del “cedente" nell'ambito delle funzioni di ufficiale di gara della CAN A o comunque nell'ambito dell'attività di tesserato
FIGC e associato dell'A.I.A., (anche in divisa da gioco, da allenamento o in divisa federale), in tutto o in parte, con qualsiasi mezzo ed in ogni forma, anche in abbinamento ad attività di marketing, promo -pubblicitarie o di merchandising, ed anche mediante utilizzazione dell'immagine del "cedente" quale testimonial di marchi dei partner commerciali