Trib. Rovigo, sentenza 04/12/2024, n. 309
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Testo completo
N. R.G. 2959/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Federica Abiuso Presidente Rel. dott. Nicola Del Vecchio Giudice dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n. 2959/2024 R.G. promossa da
(c.f.: , rappresentato e difeso dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
Gianni Balzan, elettivamente domiciliata nello studio di questi in Rovigo, Corso del popolo, 161,
RICORRENTE
e da
(c.f.: ), rappresentata e difesa, dall'Avv. Alberto Controparte_1 C.F._2
Maria Magaraggia, elettivamente domiciliata nello studio di questi in Rovigo, Pizza XX settembre,
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RICORRENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti
“ Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dal sig. Parte_1
e dalla sig.ra in data 19.5.2007, trascritto negli atti dello stato civile del comune di Controparte_1
Rovigo, parte2, serie A, atto n. 17, ufficio 1;
i figli minori e saranno affidati in via Per_1 Per_2
condivisa a entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, alla quale pertanto viene assegnata la residenza coniugale, di proprietà del marito;
il padre avrà la facoltà di vedere e
1
tenere con sé i figli senza limitazioni, previo congruo preavviso, in accordo con la moglie e compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi dei figli, nonché con gli impegni lavorativi propri e della madre;
i coniugi concordano che il padre terrà con sé i figli nel pomeriggio del mercoledì, indicativamente dalle ore 18.00 alle ore 22.00, nelle settimane precedenti i finesettimana che i ragazzi trascorreranno con il padre e nei giorni di martedi e giovedi, indicativamente dalle ore 18.00 alle ore 22.00, nelle settimane precedenti i fine settimana che i ragazzi trascorreranno con la madre;
a settimane alterne, nel fine settimana, dal sabato mattina, al termine delle lezioni di , fino alla domenica sera alle ore 22.00 circa;
due settimane non Per_1
consecutive, nel periodo estivo, da concordarsi entro il 31 maggio di ciascun anno;
una settimana comprensiva ad anni alterni del giorno di Natale o dell'Epifania, in occasione delle festività natalizie;
tre giorni comprensivi ad anni alterni del giorno di Pasqua, durante le vacanze pasquali.
Al padre sarà concessa una settimana di