Trib. Roma, sentenza 10/09/2024, n. 13819
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Testo completo
N. R.G. 27799/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Fulvia Esposito Giudice rel. ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 27799 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020, avente ad oggetto separazione personale EI coniugi, vertente
tra
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Bramato Giuseppina, giusta procura speciale in atti
-ricorrente-
e
(C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Corbo Nicola e Garonfolo Antonella, giusta procura speciale in atti
-resistente- e con l'intervento del Pubblico Ministero;
OGGETTO: separazione giudiziale;
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 13.09.2023. Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, parte ricorrente – premesso: che in data 08.06.2014 aveva contratto matrimonio concordatario in Roma con il resistente (registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma, atto n. 00135, parte 2, serie A06, anno 2014);
che dall'unione erano nati i figli (n. il Per_1 05.09.2012) e (n. il 18.06.2015);
che la convivenza era divenuta intollerabile per Per_2 esclusiva responsabilità del marito ed era ormai venuta meno ogni comunione materiale e spirituale – chiedeva di dichiarare la separazione personale EI coniugi con addebito al marito, di affidare i due figli minori congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e diritto di visita del padre, di assegnare in proprio favore la casa coniugale sita in Roma, Largo Pietro Piraino n. 2, di proprietà del marito, di determinare a carico del resistente un assegno mensile di euro 1.000,00 quale contributo al suo mantenimento e di euro 1.400,00 per il mantenimento di ciascun figlio, oltre all'80% delle spese straordinarie, con condanna della controparte al pagamento di tutte le spese di giustizia. Al riguardo, esponeva che nella seconda metà dell'anno 2017 era insorta una crisi matrimoniale e i coniugi, di comune accordo, si erano rivolti ad un terapista per affrontare i problemi di coppia;
che la terapia era stata interrotta nel mese di maggio 2018, reputando i coniugi di aver risolto le loro difficoltà, e la coppia era riuscita a trovare una nuova serenità;
che, in realtà, l'equilibrio era meramente apparente, in quanto ella nel periodo della pandemia Covid-19 aveva scoperto che il marito intratteneva rapporti e/o contatti extraconiugali, scambiando messaggi in chat con diverse donne su siti di incontro a pagamento;
che i rapporti tra i coniugi erano pertanto drasticamente peggiorati, fino a giungere ad una situazione di conflitto molto acceso tra le mura domestiche;
che ella aveva appreso che il resistente raccontava alle donne con cui scambiava messaggi sui siti online le difficoltà di coppia, manifestando preoccupazione non
tanto per la crisi coniugale, quanto per i risvolti economici della separazione;
che dalla lettura delle chat intrattenute dal marito si evincevano, oltre alle esternazioni relative al rapporto coniugale, anche foto erotiche e proposte di incontri a scopo sessuale;
che il resistente era solito innescare spesso discussioni anche in presenza EI bambini, coinvolgendo in modo particolare la figlia nel conflitto coniugale, per esempio screditando la figura della madre, Per_1 attribuendole la responsabilità della fine del matrimonio e domandando alla figlia di riferirgli i suoi spostamenti;
che l'aggressività del marito era aumentata dopo che ella aveva conferito incarico ad un legale per la separazione;
che in data 18 maggio 2020 ella era stata costretta a richiedere l'intervento delle Forze dell'Ordine e a sporgere denuncia-querela, a seguito dell'ennesimo litigio di fronte ai bambini;
che durante il matrimonio i coniugi avevano concordato che la moglie si sarebbe dedicata esclusivamente alla famiglia e ai figli e ciò aveva agevolato il marito nella sua crescita lavorativa e reddituale, a discapito della di lei professionalità;
che ella, estetista, era disoccupata e con l'esclusivo obiettivo di rimanere al passo con le tecniche più innovative si limitava ad effettuare saltuariamente pratiche estetiche in favore di amiche e conoscenti, senza percepire alcuna retribuzione, giacché la famiglia aveva sempre potuto godere delle elevate disponibilità economiche del marito;
che, infatti, il resistente era amministratore di una società che gestiva un'Autofficina gommista e centro revisioni auto, sita in Roma, Via Pietro Blaserna n. 80-82, RE GI E FIGLI S.R.L., ed egli, grazie all'importante ammontare EI propri guadagni, aveva potuto acquistare nell'anno 2012 un appartamento bi-livello con giardino e posti auto per euro 387.000,00;
che ella godeva degli aiuti domestici di una ditta di pulizie presso la casa coniugale al costo di euro 10,00 l'ora;
che la figlia frequentava un corso di ginnastica artistica preagonistica al costo di circa euro 1.300,00 l'anno, oltre a spese accessorie per la partecipazione alle gare, mentre il figlio era iscritto presso un asilo privato al costo di euro 470,00 mensili;
che la famiglia aveva sempre potuto vantare un tenore di vita particolarmente agiato, corredato di vacanze estive e invernali anche all'estero, grazie alle sole disponibilità economiche del marito, interamente gravato delle spese familiari;
che, a conferma delle di lui cospicue disponibilità economiche, egli aveva acquistato una barca al prezzo di euro 100.000,00 circa;
che l'elevato tenore di vita della famiglia e gli acquisti effettuati dal resistente in costanza di matrimonio non risultavano coerenti con le dichiarazioni EI redditi del predetto, dalle quali si evinceva un reddito anno pari ad euro 6.000,00. Con comparsa del 30.10.2020, si costituiva in giudizio parte resistente, che aderiva alle avverse domande di separazione e di affidamento congiunto EI figli minori e chiedeva di addebitare la separazione alla moglie, di disporre il collocamento prevalente EI figli minori presso di sé, con diritto di visita della madre ed allontanamento della predetta dalla casa coniugale, ovvero, nella denegata ipotesi di collocamento EI figli minori presso la madre e conseguente assegnazione alla medesima della casa coniugale, di determinare a proprio carico un assegno di euro 250,00 mensili per ciascun figlio quale contributo al mantenimento e spese straordinarie al 50%, con vittoria di spese e onorari. Al riguardo, esponeva che la circostanza della scoperta delle chat da lui intrattenute su siti di incontro a pagamento durante il periodo della pandemia non aveva causato la crisi coniugale, giacché altri accadimenti da addebitare alla moglie avevano condotto alla separazione EI coniugi;
che, infatti, dopo aver frequentato le sedute di terapia di coppia nell'anno 2018, la moglie aveva intrattenuto rapporti con il capo animatore del villaggio turistico dove la famiglia era solita trascorrere gran parte delle vacanze estive;
che egli aveva scoperto la relazione extraconiugale tramite l'accesso al cellulare della moglie e ne aveva avuto successivamente conferma dall'amante e dalla moglie stessa;
che egli per amore EI figli non era riuscito a determinarsi nella separazione dalla moglie, la quale, dopo un primo momento in cui i rapporti tra loro erano migliorati, aveva ricominciato a mostrarsi insofferente e insoddisfatta nei suoi confronti;
che egli non negava di essersi iscritto ad alcuni siti di incontri e di aver intrattenuto conversazioni con altri utenti, ma disconosceva la provenienza degli sms prodotti dalla
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controparte, ritenendo plausibile che la moglie avesse prodotto artificiosamente la documentazione in giudizio, trattandosi di chat intrattenute dalla stessa con il di lui dominio;
che i siti web cui egli era iscritto consistevano in elaborati sistemi informatici che facevano credere all'avventore di rapportarsi con terze persone, ma, in realtà, fornivano in automatico risposte uguali per tutti gli utenti;
che i contatti intrattenuti online erano esclusivamente platonici e risalivano ad un'epoca successiva alla separazione di fatto EI coniugi;
che, al contrario, la moglie aveva avuto EI veri e propri rapporti con altri uomini, assumendo atteggiamenti affettuosi con gli stessi, anche in presenza EI figli minori e in luoghi frequentati da entrambi i coniugi, a pochi mesi dalla comunicazione al marito della sua volontà di separarsi;
che anche le affermazioni relative alle condotte aggressive da lui tenute durante il lockdown e in attesa della separazione erano prive di fondamento e pretestuosamente inventate dalla moglie al fine di ottenere un vantaggio economico dalla separazione;
che egli, una volta che la moglie gli aveva comunicato l'intenzione di separarsi, l'aveva invitata alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita, ma le trattative non erano giunte a buon fine a causa delle esose richieste della moglie;
che ella, a fronte del diniego di corrispondere quanto da lei richiesto a titolo di mantenimento, aveva assunto atteggiamenti aggressivi e condotte scomposte nei suoi confronti, anche in presenza EI figli minori;
che gli interventi delle Forze dell'Ordine erano stati richiesti dalla moglie senza reale necessità, come si poteva agevolmente evincere dalle relazioni di servizio degli agenti intervenuti, e celavano l'intento della ricorrente di precostituire elementi di prova da far valere contro di lui in giudizio;
che in conseguenza EI comportamenti diffamatori
e calunniosi della moglie egli si era trovato costretto a presentare un esposto-denuncia al Commissariato di Polizia di Roma Spinaceto, mentre risultavano destituite da ogni fondamento le accuse mosse a suo carico;
che la moglie era arrivata al punto di sottrargli il suo orologio
Rolex, così
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Fulvia Esposito Giudice rel. ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 27799 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020, avente ad oggetto separazione personale EI coniugi, vertente
tra
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Bramato Giuseppina, giusta procura speciale in atti
-ricorrente-
e
(C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Corbo Nicola e Garonfolo Antonella, giusta procura speciale in atti
-resistente- e con l'intervento del Pubblico Ministero;
OGGETTO: separazione giudiziale;
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 13.09.2023. Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, parte ricorrente – premesso: che in data 08.06.2014 aveva contratto matrimonio concordatario in Roma con il resistente (registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma, atto n. 00135, parte 2, serie A06, anno 2014);
che dall'unione erano nati i figli (n. il Per_1 05.09.2012) e (n. il 18.06.2015);
che la convivenza era divenuta intollerabile per Per_2 esclusiva responsabilità del marito ed era ormai venuta meno ogni comunione materiale e spirituale – chiedeva di dichiarare la separazione personale EI coniugi con addebito al marito, di affidare i due figli minori congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e diritto di visita del padre, di assegnare in proprio favore la casa coniugale sita in Roma, Largo Pietro Piraino n. 2, di proprietà del marito, di determinare a carico del resistente un assegno mensile di euro 1.000,00 quale contributo al suo mantenimento e di euro 1.400,00 per il mantenimento di ciascun figlio, oltre all'80% delle spese straordinarie, con condanna della controparte al pagamento di tutte le spese di giustizia. Al riguardo, esponeva che nella seconda metà dell'anno 2017 era insorta una crisi matrimoniale e i coniugi, di comune accordo, si erano rivolti ad un terapista per affrontare i problemi di coppia;
che la terapia era stata interrotta nel mese di maggio 2018, reputando i coniugi di aver risolto le loro difficoltà, e la coppia era riuscita a trovare una nuova serenità;
che, in realtà, l'equilibrio era meramente apparente, in quanto ella nel periodo della pandemia Covid-19 aveva scoperto che il marito intratteneva rapporti e/o contatti extraconiugali, scambiando messaggi in chat con diverse donne su siti di incontro a pagamento;
che i rapporti tra i coniugi erano pertanto drasticamente peggiorati, fino a giungere ad una situazione di conflitto molto acceso tra le mura domestiche;
che ella aveva appreso che il resistente raccontava alle donne con cui scambiava messaggi sui siti online le difficoltà di coppia, manifestando preoccupazione non
tanto per la crisi coniugale, quanto per i risvolti economici della separazione;
che dalla lettura delle chat intrattenute dal marito si evincevano, oltre alle esternazioni relative al rapporto coniugale, anche foto erotiche e proposte di incontri a scopo sessuale;
che il resistente era solito innescare spesso discussioni anche in presenza EI bambini, coinvolgendo in modo particolare la figlia nel conflitto coniugale, per esempio screditando la figura della madre, Per_1 attribuendole la responsabilità della fine del matrimonio e domandando alla figlia di riferirgli i suoi spostamenti;
che l'aggressività del marito era aumentata dopo che ella aveva conferito incarico ad un legale per la separazione;
che in data 18 maggio 2020 ella era stata costretta a richiedere l'intervento delle Forze dell'Ordine e a sporgere denuncia-querela, a seguito dell'ennesimo litigio di fronte ai bambini;
che durante il matrimonio i coniugi avevano concordato che la moglie si sarebbe dedicata esclusivamente alla famiglia e ai figli e ciò aveva agevolato il marito nella sua crescita lavorativa e reddituale, a discapito della di lei professionalità;
che ella, estetista, era disoccupata e con l'esclusivo obiettivo di rimanere al passo con le tecniche più innovative si limitava ad effettuare saltuariamente pratiche estetiche in favore di amiche e conoscenti, senza percepire alcuna retribuzione, giacché la famiglia aveva sempre potuto godere delle elevate disponibilità economiche del marito;
che, infatti, il resistente era amministratore di una società che gestiva un'Autofficina gommista e centro revisioni auto, sita in Roma, Via Pietro Blaserna n. 80-82, RE GI E FIGLI S.R.L., ed egli, grazie all'importante ammontare EI propri guadagni, aveva potuto acquistare nell'anno 2012 un appartamento bi-livello con giardino e posti auto per euro 387.000,00;
che ella godeva degli aiuti domestici di una ditta di pulizie presso la casa coniugale al costo di euro 10,00 l'ora;
che la figlia frequentava un corso di ginnastica artistica preagonistica al costo di circa euro 1.300,00 l'anno, oltre a spese accessorie per la partecipazione alle gare, mentre il figlio era iscritto presso un asilo privato al costo di euro 470,00 mensili;
che la famiglia aveva sempre potuto vantare un tenore di vita particolarmente agiato, corredato di vacanze estive e invernali anche all'estero, grazie alle sole disponibilità economiche del marito, interamente gravato delle spese familiari;
che, a conferma delle di lui cospicue disponibilità economiche, egli aveva acquistato una barca al prezzo di euro 100.000,00 circa;
che l'elevato tenore di vita della famiglia e gli acquisti effettuati dal resistente in costanza di matrimonio non risultavano coerenti con le dichiarazioni EI redditi del predetto, dalle quali si evinceva un reddito anno pari ad euro 6.000,00. Con comparsa del 30.10.2020, si costituiva in giudizio parte resistente, che aderiva alle avverse domande di separazione e di affidamento congiunto EI figli minori e chiedeva di addebitare la separazione alla moglie, di disporre il collocamento prevalente EI figli minori presso di sé, con diritto di visita della madre ed allontanamento della predetta dalla casa coniugale, ovvero, nella denegata ipotesi di collocamento EI figli minori presso la madre e conseguente assegnazione alla medesima della casa coniugale, di determinare a proprio carico un assegno di euro 250,00 mensili per ciascun figlio quale contributo al mantenimento e spese straordinarie al 50%, con vittoria di spese e onorari. Al riguardo, esponeva che la circostanza della scoperta delle chat da lui intrattenute su siti di incontro a pagamento durante il periodo della pandemia non aveva causato la crisi coniugale, giacché altri accadimenti da addebitare alla moglie avevano condotto alla separazione EI coniugi;
che, infatti, dopo aver frequentato le sedute di terapia di coppia nell'anno 2018, la moglie aveva intrattenuto rapporti con il capo animatore del villaggio turistico dove la famiglia era solita trascorrere gran parte delle vacanze estive;
che egli aveva scoperto la relazione extraconiugale tramite l'accesso al cellulare della moglie e ne aveva avuto successivamente conferma dall'amante e dalla moglie stessa;
che egli per amore EI figli non era riuscito a determinarsi nella separazione dalla moglie, la quale, dopo un primo momento in cui i rapporti tra loro erano migliorati, aveva ricominciato a mostrarsi insofferente e insoddisfatta nei suoi confronti;
che egli non negava di essersi iscritto ad alcuni siti di incontri e di aver intrattenuto conversazioni con altri utenti, ma disconosceva la provenienza degli sms prodotti dalla
Pag. 2 di 16
controparte, ritenendo plausibile che la moglie avesse prodotto artificiosamente la documentazione in giudizio, trattandosi di chat intrattenute dalla stessa con il di lui dominio;
che i siti web cui egli era iscritto consistevano in elaborati sistemi informatici che facevano credere all'avventore di rapportarsi con terze persone, ma, in realtà, fornivano in automatico risposte uguali per tutti gli utenti;
che i contatti intrattenuti online erano esclusivamente platonici e risalivano ad un'epoca successiva alla separazione di fatto EI coniugi;
che, al contrario, la moglie aveva avuto EI veri e propri rapporti con altri uomini, assumendo atteggiamenti affettuosi con gli stessi, anche in presenza EI figli minori e in luoghi frequentati da entrambi i coniugi, a pochi mesi dalla comunicazione al marito della sua volontà di separarsi;
che anche le affermazioni relative alle condotte aggressive da lui tenute durante il lockdown e in attesa della separazione erano prive di fondamento e pretestuosamente inventate dalla moglie al fine di ottenere un vantaggio economico dalla separazione;
che egli, una volta che la moglie gli aveva comunicato l'intenzione di separarsi, l'aveva invitata alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita, ma le trattative non erano giunte a buon fine a causa delle esose richieste della moglie;
che ella, a fronte del diniego di corrispondere quanto da lei richiesto a titolo di mantenimento, aveva assunto atteggiamenti aggressivi e condotte scomposte nei suoi confronti, anche in presenza EI figli minori;
che gli interventi delle Forze dell'Ordine erano stati richiesti dalla moglie senza reale necessità, come si poteva agevolmente evincere dalle relazioni di servizio degli agenti intervenuti, e celavano l'intento della ricorrente di precostituire elementi di prova da far valere contro di lui in giudizio;
che in conseguenza EI comportamenti diffamatori
e calunniosi della moglie egli si era trovato costretto a presentare un esposto-denuncia al Commissariato di Polizia di Roma Spinaceto, mentre risultavano destituite da ogni fondamento le accuse mosse a suo carico;
che la moglie era arrivata al punto di sottrargli il suo orologio
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