Trib. Mantova, sentenza 13/06/2024, n. 139
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Testo completo
R.G. 708/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di M
LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA tra
con l'avv. FERRARINI FABIO Parte_1
Contro
2 Controparte_1
Oggi 13/06/2024 sono comparsi l'avv. A E in sost. Avv, , l'avv. V Controparte_2 C e l'avv. F
L'avv. A fa presente che il teste ritualmente citato non è comparso, che in ragione del rinvio breve accordato dal giudice non è possibile provare la ricezione della citazione in quanto l'atto è disponibile presso l'ufficio postale per il ritiro soltanto dalla data di ieri e, pertanto, chiede un rinvio per poter procedere ad una nuova citazione del teste indicato ;
l'avv. V si associa e l'avv. F ribadisce la sua opposizione
Il giudice rivalutato il materiale probatorio già in atti ritiene la causa matura per la decisione e invita le parti alla discussione orale
I procuratori delle parti si riportano al contenuto dei rispettivi scritti difensivi ed insistono per l'accoglimento delle istanze , eccezioni, deduzioni e conclusioni in essi contenuti . L'avv. V nelle denegata ipotesi di pronuncia favorevole al ricorrente , insiste in particolare per l'accoglimento della domanda di manleva
I procuratori delle parti dichiarano di rinunciare alla lettura del dispositivo
Il giudice si ritira in camera di consiglio
Terminata la camera di consiglio , il giudice decide la causa dando immediata lettura del dispositivo e della contestuale motivazione
pag. 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di M
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa S G , ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 708/23 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio F Parte_1
ricorrente
C O N T R O
rappresentata e difesa dall'avv. Marco Giovanni V , dall'avv. Controparte_3
C V e dall'avv. Matteo Moraschini
rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_4 Controparte_2
resistenti
Controparte_1
contumace
CONCLUSIONI
PER LA PARTE RICORRENTE
In via principale nel merito
- e in solido tra loro, in persona dei legali Controparte_5 Controparte_3 rappresentanti pro tempore al pagamento in favore del Sig. della somma di € 612,15 a Parte_1
titolo di differenze retributive per indennità di cassa, ovvero alla diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa.
- e in solido tra loro in persona dei legali Controparte_4 Controparte_3 rappresentanti pro tempore al pagamento in favore del Sig. della somma di € 757,87 a Parte_1
titolo di differenze retributive per indennità di cassa, ovvero alla diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa.
In ogni caso
pag. 2
- con interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo effettivo ex art. 429
c.p.c..
- con vittoria di spese di lite da distrarsi al procuratore antistatario.
PER Controparte_4
Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
In via preliminare, accertare e dichiarare la nullità del ricorso ex art. 414 c.p.c. per i motivi di fatto e diritto di cui alla presente memoria di costituzione.
nel merito, in via principale, accertare e dichiarare l'inesistenza dei diritti affermati dal ricorrente, nei confronti della rigettandone le domande perché prive di ogni Controparte_4 fondamento in fatto e diritto e, comunque, non provate.
in ogni caso, rigettare il ricorso con conseguente condanna del ricorrente alla refusione delle spese, competenze e onorari del presente giudizio.
PER Controparte_3
“Piaccia al Tribunale, contrariis reiectis,
Nel merito ed in via principale, respingere qualsiasi domanda proposta dal ricorrente nei confronti di CP_6
In via subordinata, nell'ipotesi di condanna di a corrispondere una qualsiasi somma a CP_6 favore del ricorrente, dichiarare e condannare a manlevare e tenere Controparte_4 indenne di quanto dovesse corrispondere al ricorrente;
CP_6
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.10.2023 conveniva avanti al Tribunale di Mantova Parte_1
, e per sentire Controparte_5 Controparte_4 Controparte_3
accogliere le conclusioni indicate in epigrafe
Il procuratore della parte ricorrente esponeva : che il Sig. ha lavorato alle dipendenze della società con contratto di Pt_1 Controparte_5 lavoro subordinato full time dall'01.04.2021 al 31.12.2021 per poi essere assunto da CP_4
- in seguito ad una cessione di contratto - con decorrenza dall'01.01.2022 fino al 30.11.2022;
[...]
che e sono società appaltatrici e/o subappaltatrici della Controparte_5 Controparte_4
committente ( ;
Controparte_3 CP_6
Contr che sin dall'assunzione il ricorrente ha prestato attività lavorativa presso lo stabilimento in
San Giorgio di Mantova (MN) - via Primo Maggio n. 31 ;
che il ricorrente, correttamente inquadrato al livello G1 del Org_1 Organizzazione_2
Contr
, svolgeva la mansione di corriere espresso addetto alla consegna delle merci per e,
[...]
Contr in particolare, a bordo del furgone con logo si recava dai destinatari indicati nel borderò consegnatogli dall'azienda al fine di effettuare la consegna dei plichi, recapitando circa un centinaio di colli al giorno ;
che accadeva abitualmente che alcuni dei plichi da recapitare venissero pagati in contrassegno o in porto assegnato e , in tal caso, il ricorrente provvedeva all'incasso del denaro piuttosto che
pag. 3
dell'assegno ;
che il lavoratore incassava giornalmente alcune migliaia di euro;
che al rientro in magazzino, il lavoratore consegnava gli incassi della giornata in ufficio
Contr all'impiegata di di nome e , se mancavano degli incassi o in caso di riscossione di soldi Per_1
falsi, ne rispondeva personalmente in quanto gli ammanchi venivano decurtati dallo stipendio oppure il lavoratore consegnava il denaro mancante in contanti, di tasca propria, all'impiegata addetta alla riscossione;
che al lavoratore non è stata corrisposta l'indennità di cassa, così come prevista dal CCNL di categoria .
In punto di diritto deduceva, con ampie e articolate argomentazioni , che tra e CP_6 CP_4
è stato stipulato ed è intercorso un contratto e un rapporto di appalto di servizi di trasporto e non
TRIBUNALE ORDINARIO di M
LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA tra
con l'avv. FERRARINI FABIO Parte_1
Contro
2 Controparte_1
Oggi 13/06/2024 sono comparsi l'avv. A E in sost. Avv, , l'avv. V Controparte_2 C e l'avv. F
L'avv. A fa presente che il teste ritualmente citato non è comparso, che in ragione del rinvio breve accordato dal giudice non è possibile provare la ricezione della citazione in quanto l'atto è disponibile presso l'ufficio postale per il ritiro soltanto dalla data di ieri e, pertanto, chiede un rinvio per poter procedere ad una nuova citazione del teste indicato ;
l'avv. V si associa e l'avv. F ribadisce la sua opposizione
Il giudice rivalutato il materiale probatorio già in atti ritiene la causa matura per la decisione e invita le parti alla discussione orale
I procuratori delle parti si riportano al contenuto dei rispettivi scritti difensivi ed insistono per l'accoglimento delle istanze , eccezioni, deduzioni e conclusioni in essi contenuti . L'avv. V nelle denegata ipotesi di pronuncia favorevole al ricorrente , insiste in particolare per l'accoglimento della domanda di manleva
I procuratori delle parti dichiarano di rinunciare alla lettura del dispositivo
Il giudice si ritira in camera di consiglio
Terminata la camera di consiglio , il giudice decide la causa dando immediata lettura del dispositivo e della contestuale motivazione
pag. 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di M
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa S G , ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 708/23 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio F Parte_1
ricorrente
C O N T R O
rappresentata e difesa dall'avv. Marco Giovanni V , dall'avv. Controparte_3
C V e dall'avv. Matteo Moraschini
rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_4 Controparte_2
resistenti
Controparte_1
contumace
CONCLUSIONI
PER LA PARTE RICORRENTE
In via principale nel merito
- e in solido tra loro, in persona dei legali Controparte_5 Controparte_3 rappresentanti pro tempore al pagamento in favore del Sig. della somma di € 612,15 a Parte_1
titolo di differenze retributive per indennità di cassa, ovvero alla diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa.
- e in solido tra loro in persona dei legali Controparte_4 Controparte_3 rappresentanti pro tempore al pagamento in favore del Sig. della somma di € 757,87 a Parte_1
titolo di differenze retributive per indennità di cassa, ovvero alla diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa.
In ogni caso
pag. 2
- con interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo effettivo ex art. 429
c.p.c..
- con vittoria di spese di lite da distrarsi al procuratore antistatario.
PER Controparte_4
Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
In via preliminare, accertare e dichiarare la nullità del ricorso ex art. 414 c.p.c. per i motivi di fatto e diritto di cui alla presente memoria di costituzione.
nel merito, in via principale, accertare e dichiarare l'inesistenza dei diritti affermati dal ricorrente, nei confronti della rigettandone le domande perché prive di ogni Controparte_4 fondamento in fatto e diritto e, comunque, non provate.
in ogni caso, rigettare il ricorso con conseguente condanna del ricorrente alla refusione delle spese, competenze e onorari del presente giudizio.
PER Controparte_3
“Piaccia al Tribunale, contrariis reiectis,
Nel merito ed in via principale, respingere qualsiasi domanda proposta dal ricorrente nei confronti di CP_6
In via subordinata, nell'ipotesi di condanna di a corrispondere una qualsiasi somma a CP_6 favore del ricorrente, dichiarare e condannare a manlevare e tenere Controparte_4 indenne di quanto dovesse corrispondere al ricorrente;
CP_6
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.10.2023 conveniva avanti al Tribunale di Mantova Parte_1
, e per sentire Controparte_5 Controparte_4 Controparte_3
accogliere le conclusioni indicate in epigrafe
Il procuratore della parte ricorrente esponeva : che il Sig. ha lavorato alle dipendenze della società con contratto di Pt_1 Controparte_5 lavoro subordinato full time dall'01.04.2021 al 31.12.2021 per poi essere assunto da CP_4
- in seguito ad una cessione di contratto - con decorrenza dall'01.01.2022 fino al 30.11.2022;
[...]
che e sono società appaltatrici e/o subappaltatrici della Controparte_5 Controparte_4
committente ( ;
Controparte_3 CP_6
Contr che sin dall'assunzione il ricorrente ha prestato attività lavorativa presso lo stabilimento in
San Giorgio di Mantova (MN) - via Primo Maggio n. 31 ;
che il ricorrente, correttamente inquadrato al livello G1 del Org_1 Organizzazione_2
Contr
, svolgeva la mansione di corriere espresso addetto alla consegna delle merci per e,
[...]
Contr in particolare, a bordo del furgone con logo si recava dai destinatari indicati nel borderò consegnatogli dall'azienda al fine di effettuare la consegna dei plichi, recapitando circa un centinaio di colli al giorno ;
che accadeva abitualmente che alcuni dei plichi da recapitare venissero pagati in contrassegno o in porto assegnato e , in tal caso, il ricorrente provvedeva all'incasso del denaro piuttosto che
pag. 3
dell'assegno ;
che il lavoratore incassava giornalmente alcune migliaia di euro;
che al rientro in magazzino, il lavoratore consegnava gli incassi della giornata in ufficio
Contr all'impiegata di di nome e , se mancavano degli incassi o in caso di riscossione di soldi Per_1
falsi, ne rispondeva personalmente in quanto gli ammanchi venivano decurtati dallo stipendio oppure il lavoratore consegnava il denaro mancante in contanti, di tasca propria, all'impiegata addetta alla riscossione;
che al lavoratore non è stata corrisposta l'indennità di cassa, così come prevista dal CCNL di categoria .
In punto di diritto deduceva, con ampie e articolate argomentazioni , che tra e CP_6 CP_4
è stato stipulato ed è intercorso un contratto e un rapporto di appalto di servizi di trasporto e non
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