Trib. Vallo della Lucania, sentenza 08/07/2024, n. 832
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Testo completo
N. R.G. 309/2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Sezione civile
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Alessia Annunziata ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 309/2010 promossa da:
UL PA (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. CARRATO CLAUDIO, elettivamente domiciliato presso il predetto difensore
ATTORE contro
VA NN (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. MANDARA PASQUALE, elettivamente domiciliata presso il predetto difensore
CONVENUTA
Oggetto: Vendita di cose immobili
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso per l'accoglimento delle domande articolate, con vittoria di spese per la doppia fase di giudizio.
Parte convenuta ha concluso per il rigetto delle pretese attoree e
l'accoglimento della domanda riconvenzionale, vinte le spese.
pagina 1 di 17 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione iscritto a ruolo in data 26/2/2010 e ritualmente notificato, NT IU instaurava giudizio di merito conseguente alla definizione del procedimento cautelare per sequestro conservativo ex art.
671 c.p.c., recante n. 206/2009 R.G. e conclusosi, nei confronti di OL
NA, con l'accoglimento della cautela richiesta, con ordinanza del
19/1/2010, che concedeva sequestro sulla quota di 334/1000 di un immobile in proprietà della convenuta, sito in Ariano Irpino, fino a concorrenza della complessiva somma di € 225.000,00, stabilendo in giorni 60 il termine per
l'instaurazione della fase di merito.
Più in particolare, nell'ambito del proprio atto introduttivo, l'attore esponeva di aver intrattenuto una relazione sentimentale con la convenuta, la quale, nell'anno 2003, in vista di un futuro matrimonio, gli proponeva di acquistare l'immobile da lei condotto in locazione, di proprietà dell'INPDAP, sito in Napoli, via Taddeo Da Sessa, Isola B/7, sul presupposto per cui, in adempimento del piano di dismissione del patrimonio immobiliare in proprietà degli Enti pubblici previdenziali, era stato conferito diritto di prelazione per il relativo acquisto ai conduttori non morosi degli immobili da vendere. L'attore, dunque, provvedeva ad estinguere la debitoria maturata dalla convenuta per i canoni locatizi non pagati, corrispondendo alla società Romeo Gestioni 14 assegni circolari per una somma complessiva pari ad € 67.812,59, aveva, inoltre, proceduto ad estinguere, con la corresponsione di € 960,70 la procedura di sfratto ed aveva corrisposto alla convenuta stessa la somma di € 146.882,00 per il tramite di 3 assegni circolari, per consentirle di acquistare l'immobile;
aveva, poi, proceduto al pagamento dei tributi ICI non corrisposti per le annualità dal 2004 al 2007. In data 25/11/2003, la convenuta procedeva, dunque, alla stipula della compravendita con l'INPDAP per il corrispettivo di € 146.882,00. A distanza di tre anni, in data 27/4/2006, le parti stipulavano, in Vallo della Lucania, contratto preliminare di compravendita, nel cui ambito la convenuta si impegnava a trasferire, alla
pagina 2 di 17
data del 30/12/2008, la proprietà del predetto immobile, in capo all'attore, il quale si impegnava ad acquistarlo, precisando che il relativo corrispettivo, pattuito in € 146.882,00, era già stato interamente corrisposto dal promissario acquirente. Nelle more, la relazione sentimentale tra le parti si interrompeva e, tuttavia, precisava l'attore, in data 1/12/2008, egli veniva a conoscenza della circostanza che la convenuta, in data 1/12/2008, aveva alienato l'immobile a terzi per un corrispettivo pari ad € 325.000,00.
Sul presupposto, dunque, dell'inadempimento contrattuale e vantando
l'attore un credito complessivo pari ad € 224.204,09, precisati i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, individuato nella scarsa capienza patrimoniale della convenuta, ricorreva all'intestato Tribunale perché volesse disporre sequestro conservativo sulla quota di proprietà di un immobile della convenuta, sito in Ariano Irpino, ponendo alla base della cautela richiesta il contratto preliminare stipulato tra le parti;
si costituiva nella fase sommaria la convenuta, la quale resisteva essenzialmente deducendo la propria estraneità al preliminare allegato e disconoscendone la sottoscrizione. A seguito di espletamento di c.t.u. grafologica, che accertava la genuinità della firma apposta in calce al negozio, il giudice istruttore accoglieva la domanda e disponeva il sequestro conservativo della quota di 334/1000 del suddetto immobile fino a concorrenza della complessiva somma di € 225.000,00, assegnando alle parti il termine di giorni 60 per l'instaurazione del giudizio di merito.
Veniva, dunque, proseguito il precedente giudizio con la presente fase di merito, nel cui ambito l'attore articolava, altresì, domanda di risarcimento del danno patito, sia per il maggior valore acquisito dall'immobile e quantificato nella somma differenziale del prezzo corrisposto alla convenuta con la compravendita dell'1/12/2008 rispetto al prezzo che lo stesso attore aveva già corrisposto prima di addivenire alla stipula del preliminare per cui è causa, sia, anche, per il mancato godimento dell'immobile illegittimamente alienato a terzi, da quantificarsi in via equitativa.
Concludeva, dunque, l'attore, perché il Tribunale adito volesse: “1)
Accertato e dichiarato l'inadempimento della sig.ra OL NA, rispetto a pagina 3 di 17 tutte le obbligazioni assunte nei confronti del sig. IU NT, condannarla alla restituzione, in favore di esso sig. NT, della complessiva somma di € 224.204,09, oltre interessi legali a far data dalla maturazione del credito e sino al soddisfo;
2) Condannare, altresì, essa sig.ra OL NA al risarcimento di tutti i danni cagionati al sig. NT, danni consistenti nella differenza tra il prezzo d'acquisto pattuito al momento della stipula del preliminare ed il maggior valore commerciale acquisito dall'immobile al momento in cui l'inadempimento del promittente venditore è diventato definitivo;
3) Condannare, altresì, essa sig.ra OL a risarcire il sig. NT di ogni danno ad esso derivante dalla mancata fruizione dell'appartamento negoziato, danno da liquidarsi equitativamente;
4) Con vittoria di spese della doppia fase del giudizio”.
Con comparsa depositata in data 4/6/2010, si costituiva nella fase di merito
OL NA, la quale contestava la prospettazione attorea, chiedendo il rigetto delle domande articolate in citazione.
In particolare, la convenuta, preliminarmente, eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, in favore del Tribunale di Napoli, sia in considerazione del luogo in cui è sorta l'obbligazione originaria, sia in quanto luogo nel quale la pretesa condotta illecita si è realizzata. Nel merito, la convenuta evidenziava l'incongruenza della domanda di restituzioni, non essendovi stato alcun prestito, alla base dei rapporti tra le parti che legittimasse tale richiesta, giacché le elargizioni dell'attore erano state effettuate, quale liberalità indiretta, senza l'aspettativa di una restituzione, solo in prospettiva di una futura vita insieme alla convenuta;
deduceva, inoltre, che, se prestito vi fosse stato, allora non avrebbe avuto senso concludere il preliminare, che sarebbe, stato, pertanto, privo di causa, in quanto il denaro avrebbe, comunque, dovuto essere restituito all'attore stesso, evidenziando, tra l'altro, l'ulteriore incongruenza del notevole lasso di tempo intercorso tra le elargizioni di denaro e la stipula dello stesso, nonché tra detta stipula e l'azione giudiziaria intrapresa, non preceduta da alcun sollecito alla stipula del rogito. Insisteva, inoltre, nel disconoscimento della sottoscrizione, evidenziando che, laddove anche la pagina 4 di 17
sottoscrizione fosse a lei riconducibile, non poteva dirsi provato che questa fosse stata apposta proprio in calce ad un contratto preliminare, essendo presente solo in calce alla scrittura e non anche su tutti i fogli che la compongono. Evidenziava, inoltre, che il preliminare era comunque nullo per contrarietà con norme imperative e, in particolare, con l'art. 3, comma
14 della l. n. 410/2001, poiché volto ad aggirare la disciplina di favore prevista per l'acquisto degli immobili in capo ai prelazionari, ai quali gli immobili erano venduti ad un corrispettivo inferiore al valore di mercato dell'immobile stesso e con divieto di alienazione per 5 anni dalla stipula.
Articolava, infine, domanda riconvenzionale di risarcimento del danno per i danni patiti in seguito al sequestro della propria quota di proprietà dell'immobile sito in Ariano Irpino.
Concludeva, pertanto, la convenuta, per la declaratoria di incompetenza territoriale del Tribunale adito e, nel merito, per il rigetto della domanda attorea e l'accoglimento della riconvenzionale spiegata, con vittoria di spese.
Va dato atto, in questa sede, che, già in fase sommaria, l'attore aveva resistito, con le note autorizzate depositate in data 7/4/2009, alle difese, ribadite dalla convenuta in fase di merito, circa l'insussistenza di una liberalità indiretta con riferimento alle somme elargite, qualificandole, invece, come donazione diretta, nulla, in quanto priva di forma scritta, ed alla eccepita nullità per contrarietà con l'art. 3 della l. n. 410/2001, ritenendo che la norma in questione fosse dettata solo ed esclusivamente con riguardo ai negozi con effetti reali e non anche con riferimento a quelli obbligatori, nel cui ambito il contratto preliminare incontestabilmente rientra.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c. ed esaminate le richieste istruttorie articolate, a seguito di svariati rinvii, all'udienza dell'11/7/2012, il G.I. procedeva a dichiarare l'interruzione del giudizio per
l'intervenuto decesso dell'avv. Silverio Marchetti, procuratore costituito per parte attrice;
in data 18/6/2018, poi, l'avv. Claudio Carrato procedeva alla riassunzione del processo, sul presupposto che il proprio assistito, assente pagina 5 di 17
alla
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Sezione civile
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Alessia Annunziata ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 309/2010 promossa da:
UL PA (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. CARRATO CLAUDIO, elettivamente domiciliato presso il predetto difensore
ATTORE contro
VA NN (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. MANDARA PASQUALE, elettivamente domiciliata presso il predetto difensore
CONVENUTA
Oggetto: Vendita di cose immobili
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso per l'accoglimento delle domande articolate, con vittoria di spese per la doppia fase di giudizio.
Parte convenuta ha concluso per il rigetto delle pretese attoree e
l'accoglimento della domanda riconvenzionale, vinte le spese.
pagina 1 di 17 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione iscritto a ruolo in data 26/2/2010 e ritualmente notificato, NT IU instaurava giudizio di merito conseguente alla definizione del procedimento cautelare per sequestro conservativo ex art.
671 c.p.c., recante n. 206/2009 R.G. e conclusosi, nei confronti di OL
NA, con l'accoglimento della cautela richiesta, con ordinanza del
19/1/2010, che concedeva sequestro sulla quota di 334/1000 di un immobile in proprietà della convenuta, sito in Ariano Irpino, fino a concorrenza della complessiva somma di € 225.000,00, stabilendo in giorni 60 il termine per
l'instaurazione della fase di merito.
Più in particolare, nell'ambito del proprio atto introduttivo, l'attore esponeva di aver intrattenuto una relazione sentimentale con la convenuta, la quale, nell'anno 2003, in vista di un futuro matrimonio, gli proponeva di acquistare l'immobile da lei condotto in locazione, di proprietà dell'INPDAP, sito in Napoli, via Taddeo Da Sessa, Isola B/7, sul presupposto per cui, in adempimento del piano di dismissione del patrimonio immobiliare in proprietà degli Enti pubblici previdenziali, era stato conferito diritto di prelazione per il relativo acquisto ai conduttori non morosi degli immobili da vendere. L'attore, dunque, provvedeva ad estinguere la debitoria maturata dalla convenuta per i canoni locatizi non pagati, corrispondendo alla società Romeo Gestioni 14 assegni circolari per una somma complessiva pari ad € 67.812,59, aveva, inoltre, proceduto ad estinguere, con la corresponsione di € 960,70 la procedura di sfratto ed aveva corrisposto alla convenuta stessa la somma di € 146.882,00 per il tramite di 3 assegni circolari, per consentirle di acquistare l'immobile;
aveva, poi, proceduto al pagamento dei tributi ICI non corrisposti per le annualità dal 2004 al 2007. In data 25/11/2003, la convenuta procedeva, dunque, alla stipula della compravendita con l'INPDAP per il corrispettivo di € 146.882,00. A distanza di tre anni, in data 27/4/2006, le parti stipulavano, in Vallo della Lucania, contratto preliminare di compravendita, nel cui ambito la convenuta si impegnava a trasferire, alla
pagina 2 di 17
data del 30/12/2008, la proprietà del predetto immobile, in capo all'attore, il quale si impegnava ad acquistarlo, precisando che il relativo corrispettivo, pattuito in € 146.882,00, era già stato interamente corrisposto dal promissario acquirente. Nelle more, la relazione sentimentale tra le parti si interrompeva e, tuttavia, precisava l'attore, in data 1/12/2008, egli veniva a conoscenza della circostanza che la convenuta, in data 1/12/2008, aveva alienato l'immobile a terzi per un corrispettivo pari ad € 325.000,00.
Sul presupposto, dunque, dell'inadempimento contrattuale e vantando
l'attore un credito complessivo pari ad € 224.204,09, precisati i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, individuato nella scarsa capienza patrimoniale della convenuta, ricorreva all'intestato Tribunale perché volesse disporre sequestro conservativo sulla quota di proprietà di un immobile della convenuta, sito in Ariano Irpino, ponendo alla base della cautela richiesta il contratto preliminare stipulato tra le parti;
si costituiva nella fase sommaria la convenuta, la quale resisteva essenzialmente deducendo la propria estraneità al preliminare allegato e disconoscendone la sottoscrizione. A seguito di espletamento di c.t.u. grafologica, che accertava la genuinità della firma apposta in calce al negozio, il giudice istruttore accoglieva la domanda e disponeva il sequestro conservativo della quota di 334/1000 del suddetto immobile fino a concorrenza della complessiva somma di € 225.000,00, assegnando alle parti il termine di giorni 60 per l'instaurazione del giudizio di merito.
Veniva, dunque, proseguito il precedente giudizio con la presente fase di merito, nel cui ambito l'attore articolava, altresì, domanda di risarcimento del danno patito, sia per il maggior valore acquisito dall'immobile e quantificato nella somma differenziale del prezzo corrisposto alla convenuta con la compravendita dell'1/12/2008 rispetto al prezzo che lo stesso attore aveva già corrisposto prima di addivenire alla stipula del preliminare per cui è causa, sia, anche, per il mancato godimento dell'immobile illegittimamente alienato a terzi, da quantificarsi in via equitativa.
Concludeva, dunque, l'attore, perché il Tribunale adito volesse: “1)
Accertato e dichiarato l'inadempimento della sig.ra OL NA, rispetto a pagina 3 di 17 tutte le obbligazioni assunte nei confronti del sig. IU NT, condannarla alla restituzione, in favore di esso sig. NT, della complessiva somma di € 224.204,09, oltre interessi legali a far data dalla maturazione del credito e sino al soddisfo;
2) Condannare, altresì, essa sig.ra OL NA al risarcimento di tutti i danni cagionati al sig. NT, danni consistenti nella differenza tra il prezzo d'acquisto pattuito al momento della stipula del preliminare ed il maggior valore commerciale acquisito dall'immobile al momento in cui l'inadempimento del promittente venditore è diventato definitivo;
3) Condannare, altresì, essa sig.ra OL a risarcire il sig. NT di ogni danno ad esso derivante dalla mancata fruizione dell'appartamento negoziato, danno da liquidarsi equitativamente;
4) Con vittoria di spese della doppia fase del giudizio”.
Con comparsa depositata in data 4/6/2010, si costituiva nella fase di merito
OL NA, la quale contestava la prospettazione attorea, chiedendo il rigetto delle domande articolate in citazione.
In particolare, la convenuta, preliminarmente, eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, in favore del Tribunale di Napoli, sia in considerazione del luogo in cui è sorta l'obbligazione originaria, sia in quanto luogo nel quale la pretesa condotta illecita si è realizzata. Nel merito, la convenuta evidenziava l'incongruenza della domanda di restituzioni, non essendovi stato alcun prestito, alla base dei rapporti tra le parti che legittimasse tale richiesta, giacché le elargizioni dell'attore erano state effettuate, quale liberalità indiretta, senza l'aspettativa di una restituzione, solo in prospettiva di una futura vita insieme alla convenuta;
deduceva, inoltre, che, se prestito vi fosse stato, allora non avrebbe avuto senso concludere il preliminare, che sarebbe, stato, pertanto, privo di causa, in quanto il denaro avrebbe, comunque, dovuto essere restituito all'attore stesso, evidenziando, tra l'altro, l'ulteriore incongruenza del notevole lasso di tempo intercorso tra le elargizioni di denaro e la stipula dello stesso, nonché tra detta stipula e l'azione giudiziaria intrapresa, non preceduta da alcun sollecito alla stipula del rogito. Insisteva, inoltre, nel disconoscimento della sottoscrizione, evidenziando che, laddove anche la pagina 4 di 17
sottoscrizione fosse a lei riconducibile, non poteva dirsi provato che questa fosse stata apposta proprio in calce ad un contratto preliminare, essendo presente solo in calce alla scrittura e non anche su tutti i fogli che la compongono. Evidenziava, inoltre, che il preliminare era comunque nullo per contrarietà con norme imperative e, in particolare, con l'art. 3, comma
14 della l. n. 410/2001, poiché volto ad aggirare la disciplina di favore prevista per l'acquisto degli immobili in capo ai prelazionari, ai quali gli immobili erano venduti ad un corrispettivo inferiore al valore di mercato dell'immobile stesso e con divieto di alienazione per 5 anni dalla stipula.
Articolava, infine, domanda riconvenzionale di risarcimento del danno per i danni patiti in seguito al sequestro della propria quota di proprietà dell'immobile sito in Ariano Irpino.
Concludeva, pertanto, la convenuta, per la declaratoria di incompetenza territoriale del Tribunale adito e, nel merito, per il rigetto della domanda attorea e l'accoglimento della riconvenzionale spiegata, con vittoria di spese.
Va dato atto, in questa sede, che, già in fase sommaria, l'attore aveva resistito, con le note autorizzate depositate in data 7/4/2009, alle difese, ribadite dalla convenuta in fase di merito, circa l'insussistenza di una liberalità indiretta con riferimento alle somme elargite, qualificandole, invece, come donazione diretta, nulla, in quanto priva di forma scritta, ed alla eccepita nullità per contrarietà con l'art. 3 della l. n. 410/2001, ritenendo che la norma in questione fosse dettata solo ed esclusivamente con riguardo ai negozi con effetti reali e non anche con riferimento a quelli obbligatori, nel cui ambito il contratto preliminare incontestabilmente rientra.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c. ed esaminate le richieste istruttorie articolate, a seguito di svariati rinvii, all'udienza dell'11/7/2012, il G.I. procedeva a dichiarare l'interruzione del giudizio per
l'intervenuto decesso dell'avv. Silverio Marchetti, procuratore costituito per parte attrice;
in data 18/6/2018, poi, l'avv. Claudio Carrato procedeva alla riassunzione del processo, sul presupposto che il proprio assistito, assente pagina 5 di 17
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