Trib. Napoli, sentenza 10/02/2025, n. 1027
TRIB Napoli
Sentenza
10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO nella persona del dott. Paolo Scognamiglio, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 18673/2024
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dagli avv. Salvatore Parte_1
Giannattasio ed Andrea Giannattasio ed elettivamente domiciliata in Castellammare di
Stabia alla via S.Allende 36/a presso lo studio del difensore
RICORRENTE
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato
[...]
e difeso, in questa sede, ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott. Vincenzo
Romano (C.F. ), elettivamente domiciliato presso l' C.F._1 [...]
, sito in alla Via Ponte della Maddalena, n. 55, Controparte_1 CP_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30 agosto 2024 , attualmente docente di ruolo, Parte_1
esponeva di aver prestato servizio - durante il precariato - alle dipendenze dell'amministrazione scolastica statale sulla scorta di plurimi contratti di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30 Giugno) analiticamente indicati in ricorso.
Chiedeva pertanto la condanna del convenuto al pagamento a titolo di indennità CP_1
sostitutiva per le ferie non godute della somma di €.7.379,21 oltre interessi legali dalla maturazione del diritto all'effettivo soddisfo, il tutto con la vittoria di spese con attribuzione.
Si costituivano parte resistente chiedendo con varie argomentazioni il rigetto della domanda.
Non veniva svolta istruttoria ed, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, il
Giudice decideva la causa.
Il ricorso merita accoglimento.
Gli artt. 13 e 19 del CCNL 2007 Comparto Scuola prevedevano per il personale a tempo sia indeterminato che determinato la monetizzazione delle ferie spettanti e non godute all'atto della cessazione del rapporto. In particolare, per il personale a tempo determinato l'art. 19 prevedeva la non obbligatorietà della fruizione delle ferie durante i periodi di
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO nella persona del dott. Paolo Scognamiglio, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 18673/2024
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dagli avv. Salvatore Parte_1
Giannattasio ed Andrea Giannattasio ed elettivamente domiciliata in Castellammare di
Stabia alla via S.Allende 36/a presso lo studio del difensore
RICORRENTE
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato
[...]
e difeso, in questa sede, ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott. Vincenzo
Romano (C.F. ), elettivamente domiciliato presso l' C.F._1 [...]
, sito in alla Via Ponte della Maddalena, n. 55, Controparte_1 CP_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30 agosto 2024 , attualmente docente di ruolo, Parte_1
esponeva di aver prestato servizio - durante il precariato - alle dipendenze dell'amministrazione scolastica statale sulla scorta di plurimi contratti di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30 Giugno) analiticamente indicati in ricorso.
Chiedeva pertanto la condanna del convenuto al pagamento a titolo di indennità CP_1
sostitutiva per le ferie non godute della somma di €.7.379,21 oltre interessi legali dalla maturazione del diritto all'effettivo soddisfo, il tutto con la vittoria di spese con attribuzione.
Si costituivano parte resistente chiedendo con varie argomentazioni il rigetto della domanda.
Non veniva svolta istruttoria ed, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, il
Giudice decideva la causa.
Il ricorso merita accoglimento.
Gli artt. 13 e 19 del CCNL 2007 Comparto Scuola prevedevano per il personale a tempo sia indeterminato che determinato la monetizzazione delle ferie spettanti e non godute all'atto della cessazione del rapporto. In particolare, per il personale a tempo determinato l'art. 19 prevedeva la non obbligatorietà della fruizione delle ferie durante i periodi di
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