Trib. Macerata, sentenza 04/01/2025, n. 321
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Testo completo
N. 402/2023 R.G.C
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MACERATA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Germana Russo quale Giudice del Lavoro, all'udienza del 5-
12-2024, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA nella causa n. 402/2023 R.G.C promossa da
VA AL, rappresentato e difeso dagli avv.ti Q. Mescia e G. Giglio ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito a Termoli in Corso M. Milano, n. 27/C, come da procura in calce al ricorso;
RICORRENTE nei confronti di MINISTERO dell'ISTRUZIONE e del MERITO, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, via Trastevere, n. 46/A;
CONVENUTO CONTUMACE Oggetto: diritto assegnazione carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente a tempo determinato.
Le parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28-6-2023, il ricorrente in epigrafe, dipendente a tempo determinato del Ministero dell'Istruzione e del Merito, in qualità di docente, attualmente in servizio presso istituto scolastico della provincia di
Macerata, esponeva: egli aveva stipulato plurimi contratti di lavoro a tempo determinato di durata annuale e/o fino al termine delle attività didattiche succedutisi nel tempo: negli aa. ss. 2020/2021 e 2021/2022;
l'art. 1, co. 121, L. n.
107/15 aveva sancito che, “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti
e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e
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grado, dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico”;
il successivo co. 122 aveva demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121»;
il D.P.C.M. n. 32313 del 23-9-2015 aveva statuito, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui poteva essere erogata solo ai
“docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”;
con il successivo D.P.C.M. del 28-11-2016 il Governo aveva quindi confermato che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” (così l'art. 3);
i docenti assunti a tempo indeterminato, dunque, percepivano il bonus di € 500,00 destinato alla formazione professionale anche se lavoravano solo a tempo parziale, anche se non venivano poi confermati in ruolo perché non superavano il periodo di prova, o anche se non erano impegnati, nel momento in cui beneficiavano della Carta docenti, nell'attività di insegnamento, poiché utilizzati in mansioni diverse dall'attività didattica, e infine ancorché, alla scadenza del comando o del distacco fuori ruolo, non riprendevano l'attività didattica;
l'odierno ricorrente, per il periodo in cui aveva lavorato con contratti a tempo determinato, invece, non aveva usufruito dell'erogazione della somma di € 500,00 annui, destinata allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. «Carta Elettronica del docente»), esclusione, quest'ultima, priva di qualsiasi giustificazione dal momento che il ricorrente, durante il periodo di precariato, aveva svolto mansioni identiche rispetto a quelle espletate dal personale di ruolo ed era stato sottoposto agli stessi obblighi formativi gravanti su tutti gli altri docenti;
tale diverso trattamento tra docenti
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assunti a tempo indeterminato e docenti precari era privo di qualsiasi ragione oggettiva in quanto gli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguevano tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato;
né avrebbe potuto essere altrimenti posto che una diversa disposizione si sarebbe posta in contrasto con l'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 1999/70, che, nelle clausole
4 e 6, vietava qualsiasi discriminazione nelle condizioni di impiego tra lavoratori
a termine e di ruolo, ivi compreso nell'ambito formativo;
l'illegittimità del diverso trattamento risultava aggravata dal fatto che il Ministero dell'Istruzione, per l'a.
s. 2019/2020, con apposita FAQ apparsa nel suo sito istituzionale, aveva ammesso
l'utilizzabilità della Carta del Docente “per l'acquisto di dispositivi hardware finalizzati all'aggiornamento professionale, anche per organizzare una didattica
a distanza, come webcam e microfoni, penne touch screen, scanner e hotspot portatili”;
l'articolo 2, co. 3, D. L. n. 22 dell'8/4/20 (nel testo vigente in seguito alle modifiche introdotte dalla L. di conversione n. 41/20) aveva confermato quindi che «3. In corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, potendo anche disporre per
l'acquisto di servizi di connettività delle risorse di cui alla Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'articolo 1, comma 121, della L. n. 107/2015»;
il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1842/22, aveva pertanto annullato il D.P.C.M. n. 32313 del 2015, sottolineando che una interpretazione costituzionalmente orientata della L. n. 107/15 imponeva di riconoscere il bonus di € 500,00 anche al personale assunto a tempo determinato, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97
Cost. e degli artt. 29, 63 e 64 del C.C.N.L. del 29/11/2007, secondo cui l'obbligo formativo gravava anche sui docenti precari;
la CGUE, nell'ordinanza del 18-5-
2022 emessa nella causa C-450/21, aveva infine statuito: “La clausola 4, punto 1,
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dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno
1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale
Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere
l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”;
l'odierno ricorrente, pertanto, rivendicava l'assegnazione della somma di € 500,00 annui, per gli aa. ss. dal 2020/2021 al 2021/2022, in quanto l'erogazione della somma in questione ai soli docenti assunti a tempo indeterminato, ancorché non ancora confermati in ruolo, perché in periodo di formazione e prova, si poneva in contrasto: - con
l'obbligo di formazione anche del personale a tempo determinato, consacrato nei cit. artt. 29, 63 e 64 del C.C.N.L. e nella clausola 6 dell'Accordo quadro del 18-
3-1999;
- con il principio di buon andamento della P.A. di cui all'art. 97 della
Cost.;
- e con il divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato, sancito nell'art. 3 della Cost. e ribadito nella clausola 4 dell'Accordo quadro del 18-3-1999 e negli artt. 20 e 21 della CDFUE;
considerata
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la parità di funzioni svolte e di connesse responsabilità, rispetto ai docenti di ruolo,
e la natura obbligatoria, permanente e strutturale della formazione in servizio del personale precario, derivante anche dall'adozione del piano triennale dell'offerta formativa vincolante per tutto il personale docente, il ricorrente doveva essere infatti messo nelle condizioni di implementare il proprio percorso di competenze professionali con i medesimi strumenti previsti in favore del personale docente assunto a tempo indeterminato.
Il ricorrente proseguiva lamentando: 1) la violazione del principio eurounitario di non discriminazione, di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva n. 1999/70: l'illegittimità della mancata erogazione del beneficio economico di € 500,00 annui discendeva, in via preliminare assorbente, dal fatto che l'art. 1, co. 121, della L. n. 107/15 si poneva in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro del 18-3-1999 sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 1999/70/CE, secondo cui “1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo