Trib. Reggio Calabria, sentenza 26/06/2024, n. 969
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Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa A G, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1988 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, riservata per la decisione all'udienza del 21/03/2024, con assegnazione dei termini di cui all'art.
190 c.p.c. tra
(C.F.: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. D P C ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio legale sito in Reggio Calabria, via Venezia, n.16, come da procura in atti;
- Opponente contro
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
G L P ed elettivamente domiciliata presso il proprio studio legale sito in Reggio
Calabria, via Nazionale Pentimele, n. 238, come da procura in atti;
- Opposta
Motivi della decisione
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato,
[...]
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 332/2022 (R.G. Parte_1
3392/2021) emesso dal Tribunale di Reggio Calabria in data 03.05.2022, mediante il quale veniva ingiunto il pagamento della somma di € 737,50, oltre interessi come da domanda, nonché spese e competenze della procedura, liquidate in € 300,00 per compensi professionali, oltre ad
€ 76,00 per esborsi.
In particolare, l'opponente rappresentava che il decreto ingiuntivo veniva pronunciato su ricorso per ingiunzione depositato dalla signora , la quale asseriva di aver sottoscritto con Controparte_1
l'odierno opponente, dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, un accordo di separazione, ai cui obblighi, relativi al 50% delle spese straordinarie relative al mantenimento della figlia minore
, il signor si sarebbe sottratto “senza alcun Persona_1 Parte_1 giustificato motivo … cagionando un grave ed irreparabile danno alla sig.ra CP_1
”. Parte opponente riferiva che, nel ricorso per decreto ingiuntivo, veniva
[...]
genericamente richiesto il rimborso delle spese straordinarie, non elencate in maniera analitica, rinviando per una loro comprensione alla copiosa documentazione allegata, in gran parte relativa alle spese di iscrizione ed alle rette mensili per la frequentazione della figlia alla scuola privata primaria “Istituto Maria Ausiliatrice” di Reggio Calabria, chiedendo, pertanto, il pagamento della metà delle spese richieste per un ammontare di € 995,65. Tra le spese, veniva ricompresa, altresì una ricevuta per prestazione odontoiatrica per complessivi € 50,00.
Avverso il decreto ingiuntivo n. 332/2022, il signor Parte_1
proponeva opposizione, contestando quanto segue:
- Incompetenza per valore del Giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo
opposto.
Parte opponente, in via preliminare, eccepiva l'incompetenza per valore del Giudice che aveva emesso il decreto ingiuntivo opposto, atteso che la competenza a decidere in ordine alla controversia avente ad oggetto l'adempimento delle obbligazioni assunte dal genitore non collocatario circa il pagamento delle spese straordinarie relative ai figli sostenute dal coniuge affidatario, andava determinata in ragione dei criteri ordinari di valore della causa e territorio.
Trattandosi di controversia diversa da quella concernente i rapporti tra gli ex coniugi, rientrante nella competenza funzionale del Tribunale, nel caso di specie la competenza per valore per
l'emissione del decreto ingiuntivo risiedeva in capo al Giudice di Pace.
- Nel MERITO, inammissibilità della domanda per violazione del principio del ne bis in idem e di quello dell'interesse ad agire essendo i fatti tra loro ontologicamente connessi. Infondatezza del decreto ingiuntivo opposto.
Parte opponente, nel merito, contestando quanto dedotto nel procedimento monitorio dalla signora , effettuava un breve excursus storico in merito alle allegazioni ex Controparte_1
adverso dedotte.
Con riferimento al preteso rimborso delle spese straordinarie per l'iscrizione e la frequentazione della scuola privata, l'opponente esponeva che, contrariamente a quanto sostenuto dall'opposta, tra il signor e la signora non era mai stata Parte_1 Controparte_1
pronunciata alcuna sentenza di separazione tra coniugi in quanto le odierne parti non avevano contratto matrimonio, essendo stati conviventi.
Evidenziava che l'ordinanza collegiale del 14.06.2019, a cui faceva riferimento la signora
nel procedimento monitorio, scaturiva da un ricorso depositato dall'odierna Controparte_1 opposta al fine di chiedere all'intestato Tribunale la regolamentazione dei rapporti tra le parti in ordine al mantenimento ed affidamento della figlia, non concernendo la stessa un procedimento di separazione consensuale e/o giudiziale tra le parti. La menzionata ordinanza, resa nell'ambito del procedimento R.G. n. 824/2019, sanciva l'obbligo per l'opponente di versare all'opposta la somma di € 300,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore “… oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo di questo Per_1
Tribunale …”. Pertanto, il Tribunale di Reggio Calabria aveva rimandato al Protocollo in uso presso lo stesso Ufficio giudiziario in materia di Diritto di Famiglia, il quale prevedeva, a tal riguardo, che le spese per iscrizioni e rette di scuole private rientravano tra quelle straordinarie, subordinate al consenso di entrambi i genitori.
Inoltre, rappresentava che, nel mese di gennaio 2020, la signora aveva Controparte_1
comunicato all'odierna parte opponente la volontà di iscrivere la figlia presso la scuola privata, del quartiere Modena di Reggio Calabria, denominata “Istituto Maria Ausiliatrice”;
a fronte di tale richiesta, l'opponente aveva manifestato il proprio dissenso, proponendo al contempo di far frequentare alla minore una scuola pubblica, essendo la scelta per lui più opportuna sotto il profilo economico, oltre che maggiormente favorevole per la gestione della figlia.
A fronte di ciò, con ricorso depositato in data 07.02.2020 ed iscritto al R.G. n. 481/2020 V.G., la ricorrente adiva il Tribunale di Reggio Calabria al fine di chiedere, ai sensi Parte_2 dell'art. 316, c.c., la regolamentazione più adeguata nell'interesse della figlia minore Per_1
con particolare riferimento alla frequentazione di quest'ultima presso il menzionato istituto, evidenziando nel ricorso introduttivo il dissenso espresso dal signor Parte_1
all'iscrizione ad istituto privato. Evidenziava che, in pendenza di giudizio presso
[...] la Sezione della Volontaria Giurisdizione dell'intestato Tribunale, la signora Controparte_1 decideva di procedere, in maniera unilaterale, all'iscrizione della figlia minore presso la scuola privata da lei scelta per l'anno scolastico 2020/2021;
mentre, nel corso del giudizio, e prima che iniziasse l'anno scolastico, il signor proponeva di iscrivere Parte_1
la figlia presso la scuola pubblica “I.C. Vitrioli – Principe di Piemonte” e la richiesta veniva respinta dall'odierna opposta.
Il giudizio veniva definito in data 19.10.2020, con provvedimento cron. n. 2144/2020 del
19.10.2020, con cui il Tribunale di Reggio Calabria rigettava il ricorso della signora CP_1
disponendo, ai sensi dell'art. 337, c.c., che la figlia minore venisse iscritta presso
[...]
l'Istituto scolastico pubblico “I.C. Vitrioli – Principe di Piemonte” di Reggio Calabria, quale preminente interesse della stessa ad una valida istruzione, e confermava che la decisione di iscrivere i figli ad una scuola privata anziché pubblica doveva essere presa da entrambi i genitori di comune accordo.
Esponeva che, in base al Protocollo in uso presso il Tribunale di Reggio Calabria in materia di
Diritto di Famiglia, era previsto che le spese per iscrizioni e rette di scuole private rientravano tra quelle straordinarie, subordinate al consenso di entrambi i genitori, trattandosi di spesa necessariamente concordata.
Altresì, evidenziava che, a più riprese, l'opponente aveva manifestato il proprio dissenso rispetto alle continue richieste di rimborso avanzate dall'opposta, la quale pretendeva il 50% delle spese straordinarie, azionando il procedimento di ingiunzione. Pertanto, l'opponente eccepiva di non essere tenuto a corrispondere il 50% delle spese di iscrizione e delle rette mensili né quelle relative alla mensa, al “ricarica badge” ed alla polo scolastica. Aggiungeva che, per le medesime ragioni poste a fondamento del procedimento monitorio oggi opposto, la signora aveva sporto querela, rappresentando illeciti che l'opponente non Controparte_1
aveva in realtà commesso.
Con riferimento al preteso rimborso delle spese straordinarie odontoiatriche, l'opponente premetteva che, con il decreto ingiuntivo oggi opposto, la ricorrente pretendeva il rimborso del
50% (pari ad € 25,00) delle spese odontoiatriche sostenute per la figlia minore e, a sostegno della propria richiesta, produceva la ricevuta n. 31 datata 22.04.2021, emessa dallo studio
Tortorella S.r.l., la quale faceva riferimento a generiche prestazioni odontoiatriche.
L'opponente rappresentava che era venuto a conoscenza della prestazione solo al momento della notifica del decreto ingiuntivo opposto, non essendogli mai stato comunicato il documento fiscale relativo alla menzionata prestazione. Altresì, sosteneva che, per la genericità dell'indicazione della prestazione sanitaria riportata sul documento e l'esiguità della spesa, si trattava di una spesa routinaria e, per tali motivi, tale esborso non doveva essere rimborsato e non poteva essere considerato spesa straordinaria, in quanto, per essere considerate tali, le spese dovevano assumere il carattere della rilevanza, imprevedibilità ed eccezionalità.
Pertanto, riteneva che, con il decreto ingiuntivo oggi opposto, l'odierna opposta persisteva in illegittime richieste, promuovendo un'azione giudiziaria che, alla luce dei fatti appena narrati, era da ritenersi temeraria, atteso che parte opposta aveva depositato il ricorso per ingiunzione nonostante
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