Trib. Catania, sentenza 25/03/2024, n. 1645
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Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I CATANIA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Federica Amoroso in seguito all'udienza del giorno 5 marzo 2024 sostituita dal deposito di note scritte ha pronunciato, visto l'articolo 127 ter
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2372 / 2021 R.G. promossa da
CI MA rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonella Grasso e Sebastiana Currò come da procura come in atti ;
-ricorrente-
contro
IB SR in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv.
Evangelista Basile come da procura in atti;
- resistente-
Avente ad oggetto: contratto a termine di formazione e lavoro
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 20/04/2021, il ricorrente in epigrafe indicato esponeva di avere prestato servizio come lavoratore subordinato alle dipendenze della SI s.r.l con mansioni di operaio e/ o operatore linee di produzione e carrellista, 5° livello CCNL Industria Alimentare in forza di una successione di contratti a tempo determinato e proroghe e nel dettaglio:
1. dal 27.07.2005 al
02.09.2005 (datore SI-addetto al reparto imbottigliamento) prorogato in data 19.8.2005 al
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16.09.2005 (datore SI - addetto al reparto imbottigliamento) per un totale di 1 mese e 19 giorni ;
2. dal 26.09-2005 al 30.09.2005 (W0rk Net agenzia per il Lavoro per conto di SI - operaio) per un totale di 4 giorni;
3. dal 12.06.2006 al 08.09.2006 (datore SI - addetto al reparto imbottigliamento) per un totale di 2 mesi e 26 giorni ;
4. dal 28.05.2007 al 31.08.2007 (datore SI
- addetto al reparto imbottigliamento) prorogato in data 23.8.2007 fino al 14.09.2007, per un totale di
3 mesi e 16 giorni;
5. dal 26.11.2007 al 19.12.2007 (datore SI - addetto al reparto imbottigliamento) per un totale di 23 giorni ;
6. dal 01.07.2010 al 31.08.2010 (datore SI – carrellista reparto soffiaggio) per un totale di 1 mesi e 30 giorni ;
7. dal 03.06.2015 al 30.09.2015
(datore SI– operatore linee di produzione ) prorogato in data 28.9.2015 fino al 30.12.2015 per un totale di 6 mesi e 27 giorni;
8. dal 11.01.2016 al 29.02.2016, prorogato in data 22.02.2016 fino al
31.08.2016, prorogato ulteriormente in data 22.8.2016 fino al 31.12.2016 (datore SI– operatore linee di produzione ) per un totale di 11 mesi e 20 giorni ;
9. dal 23.01.2017 al 28.02.2017, prorogato in data 27.2.2017 fino al 31.5.2017, prorogato dal 18.5.2017 al 31.08.2017 (datore SI– operatore linee di produzione ) per un totale di 7 mesi e 8 giorni;
10. dal 01.10.2018 al 31.10.2018 (datore
SIbeg– operatore linee di produzione ) per un totale di 30 giorni;
11. dal 29.11.2018 al 31.12.2018
(datore SI– operatore linee di produzione) per un totale di 1 mese e 2 giorni ;
12. 01.04.2019 al
31.08.2019, prorogato in data 27.8.2019 fino al 30.9.2019 (datore SI – operatore linee di produzione) per un totale di 5 mesi e 29 giorni;
13. dal 18.11.2019 al 15.12.2019, prorogato in data
10.12.2019 fino al 31.12.2019 (datore SI – operatore linee di produzione) per un totale di 1 mese
e 13 giorni ;
14. dal 27.01.2020 al 30.09.2020, (datore SI – operatore linee di produzione ) per un totale di 8 mesi e 3 giorni;
15. dal 1.10.2020 al 15.10.2020 (datore SI – operatore linee di produzione ), per un totale di 14 giorni;
16. dal 16.10.2020 al 1.11.2020 (datore SI – operatore linee di produzione ) per un totale di 15 giorni ;17. dal 30.11.2020 al 20.12.2020 (datore SI – operatore linee di produzione) per un totale di 21 giorni .
Deduceva, pertanto, di avere prestato attività lavorativa alle dipendenze della resistente in forza dei suddetti contratti a termine per un totale complessivo di 56 mesi, di cui 45 mesi dal 2015 al 2020.
Lamentava come l'apposizione del termine ai contratti stipulati nel corso del tempo non trovasse alcune giustificazione dettata da esigenze temporanee e contingenti e non fosse giustificato da esigenze stagionali atteso che i contratti erano stati stipulati in riferimento a periodi collocati nel corso dell'intero anno e che la resistente aveva provveduto dal 2015 in poi alla assunzione di diversi lavoratori a tempo indeterminato deputati a svolgere le medesime mansioni svolte dal ricorrente.
Evidenziava, dunque, come provvedendo ad assumere circa 15 lavoratori aventi minore anzianità di servizio del ricorrente o, addirittura, non presenti in azienda la convenuta aveva violato il diritto di prelazione vantato dal ricorrente ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 81/2015 violando
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altresì la disposizione contenuta all'articolo 18 del CCNL di riferimento in quanto non aveva provveduto ad informare il ricorrente della disponibilità di posti in organico ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato. Lamentava, peraltro, che il ricorrente non era stato stabilizzato dall'azienda ancora in violazione dell'articolo 18 del CCNL di riferimento.
Deduceva di avere formalizzato con lettera del 01/12/2020 nei confronti della società resistente la propria disponibilità all'assunzione, ma che la predetta missiva era rimasta priva di riscontro.
Così riassunta la situazione fattuale, eccepiva l'avvenuto superamento del limite complessivo di durata massima dei contratti a termine e superamento del numero massimo di proroghe e, comunque,
l'avvenuto superamento della durata massima di ogni singolo contratto ex art. 18 CCNL, come modificato dal decreto legislativo n. 81/2015 dell'accordo di settore del 10.10.2013 e dell'accordo di settore del 17.03.2008. Lamentava altresì la violazione del proprio diritto di precedenza ex articolo
24 decreto legislativo n. 81/2015 e articolo 18 del CCNL di settore nonché l'omessa informazione rispetto ai posti vacanti a tempo indeterminato nonché l'omessa valutazione da parte datoriale in ordine alla possibilità di addivenire alla stabilizzazione del ricorrente.
Sulla scorta di tutto quanto dedotto e argomentato in ricorso concludeva chiedendo: “ IN VIA
PRINCIPALE:
1. Accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità dei termini apposti ai contratti intercorsi tra il sig. RT MA e la IB SR per violazione delle norme di legge e contrattuali come in punto di diritto argomentate e, per l'effetto, dichiarare la trasformazione del rapporto di lavoro subordinato a termine in rapporto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dal
21.12.2020, data di cessazione dell'ultimo contratto di lavoro con inquadramento al 5° livello del
CCNL industria alimentare o, in subordine dichiarare la trasformazione del rapporto di lavoro a termine in rapporto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dal 01.02.2021 data di formale impugnazione e messa in mora;
2. per l'effetto ordinare la immediata reintegra del sig. RT presso
l'unità produttiva, condannando parimenti la SI al pagamento in favore del ricorrente, delle retribuzioni medio tempore maturate dalla data di cessazione dell'ultimo contratto a termine o, in subordine, dalla data di impugnazione del termine e fino alla effettiva reintegrazione, maggiorate di interessi e rivalutazione dal sorgere di ogni singolo credito e fino all'effettivo soddisfo oltre al versamento per il medesimo periodo dei contributi previdenziali e assistenziali;
3. In subordine alla domanda di cui al punto 2) condannare la IB SR alla indennità risarcitoria prevista ex art. 28 co. 2 d.Lgv. 81/2015 nella misura massima, o nella minor misura che il Decidente riterrà equa;
IN
VIA SUBORDINATA:
4. Accertare e dichiarare la violazione del diritto di prelazione all'assunzione del sig. CI MA ai sensi dell'art. 24 d.lgv. 81/2015 e ai sensi dell'art. 18 del CCNL di settore, con contratto a tempo indeterminato o, in estremo subordine, anche con contratto a termine
e, per l'effetto, ordinare alla IB SR l'immediata assunzione del sig. CI MA con
3 inquadramento al 5° livello del CCNL industria alimentare, presso l'unità produttiva ove solitamente impiegato;
5. Condannare, in ogni caso, la IB SR al risarcimento del danno conseguente alla violazione del diritto di prelazione ed alla omessa comunicazione di disponibilità in organico, da quantificarsi in via equitativa dal Giudice6. In ogni caso condannare la IB SR a spese e compensi relativi al presente giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori ex art. 93 c.p.c.”.
Instauratosi il contraddittorio, in data 22/11/2021 si costituiva in giudizio la società resistente spiegando difese volte al rigetto del ricorso perché reputato infondato in fatto e in diritto. In particolare, ribadiva la natura stagionale dei contratti di lavoro a termine stipulati con il ricorrente, tutti volti, come indicato nei contratti, a fare fronte alle contingenze derivanti dalle esigenze produttive di intensificazione delle attività lavorative. Precisava che, nei contratti stipulati successivamente al mese di novembre 2018, le parti avevano espressamente fatto rinvio all'Accordo integrativo aziendale stipulato da SI con la FLAI-CGIL UILA UIL FAI CISL E UGL e con le
RSA/RSU in data 26 luglio 2018 e alla successiva integrazione del 27novembre 2018. Ha quindi evidenziato che i contratti erano stati stipulati con riferimento ai periodi di stagionalità indicati dalle parti collettive e si riferivano per lo più ai periodi primavera/ estate con evidente aumento di consumo di bevande oppure nel periodo autunnale in vista della preparazione alle festività natalizie o in genere in occasione di festività.
Tanto premesso, la SI s.r.l eccepiva, preliminarmente, l'intervenuta decadenza del ricorrente dal diritto di impugnare il termine apposto ai contratti antecedenti l'anno 2020 , essendo la prima impugnazione per la prima volta intervenuta in data 1° dicembre 2020, dovendosi lo stesso ritenere decaduto dalla possibilità di fare valere la nullità del termine per tutti i rapporti cessati prima del 4 giugno 2020. Ciò posto ribadiva la legittimità di tutti i contratti a termine stipulati in quanto il ricorrente aveva sempre svolto la medesima attività nell'ambito di attività avente natura stagionale e
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