Trib. Prato, sentenza 12/06/2024, n. 69
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Testo completo
N. R.G. 516/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PRATO
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. L S Presidente dott. C Cle Giudice dott. G S Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 516/2024 promossa congiuntamente da:
e , entrambi difesi dell'avv. S S, presso il Parte_1 Parte_2
cui indirizzo telematico sono dimiciliati;
RICORRENTI con l'intervento necessario del Pubblico Ministero -sede-
OGGETTO: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio ex art. 473-bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI
Parti private: voglia il Tribunale dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle seguenti CONDIZIONI l-) Preliminarmente i coniugi Sig e Sig.ra Parte_1 [...]
, entrambi di nazionalità cinese, dichiarano di avere, di comune accordo, ai Pt_2
sensi dell'art. 31 2° comma L. 218/1995 art. 5 Reg. n. 2010/1259 /UE, designato con scrittura privata da essi sottoscritta, che si allega, (doc.5), la legge della Repubblica
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Popolare Cinese, art. 1076 e segg. Codice Civile della Repubblica Popolare Cinese approvato il il 28 Maggio 2020 (cfr. doc.4), quale legge applicabile allo scioglimento del matrimonio e che intendono divorziare alle condizioni che seguono. 1)- I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;4)- Entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti: entrambi svolgono attività lavorativa come si rileva dalla documentazione allegata (docc. 6-13), e, pertanto, ciascuno provvederà a sé stesso. In virtù di ciò, i ricorrenti dichiarano di rinunciare reciprocamente ad esigere assegni di divorzio e/o di mantenimento, di assistenza, od altre somme a qualsiasi titolo e di non avere fra loro più nulla da pretendere in relazione al celebrato matrimonio e a tutti i doveri dallo stesso conseguenti, né a nessun ulteriore titolo.
Pubblico Ministero: «Visto» del 3 maggio 2024.
FATTO E DIRITTO
e hanno proposto domanda congiunta di scioglimento Parte_1 Parte_2
del matrimonio celebrato in Milano in data 25 settembre 2006, secondo le condizioni concordate sopra trascritte. Hanno dato atto che il loro figli, e Persona_1
sono entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Persona_2
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza, autorizzate dal Presidente del Collegio ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso e la volontà di non riconciliarsi.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
La domanda è fondata e può essere accolta.
Preliminarmente, si osserva che, ai sensi dell'art. 31 2° comma della legge
n.218/1995, in materia di separazione personale e di scioglimento del matrimonio le parti possono designare di comune accordo la legge applicabile ai sensi dell'art. 5 del regolamento n. 2010/1259/ UE del Consiglio del 20 dicembre 2010, mediante scrittura privata. L'art. 5 di detto regolamento prevede la possibilità per i coniugi di designare, tra le altre, la legge dello stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo (art. 5 comma 1° lettera c. regolamento UE
2010/1259).
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Il Codice Civile della Repubblica Popolare Cinese approvato il il 28 Maggio 2020, diversamente dall'ordinamento giuridico italiano, da un lato non prevede l'istituto della separazione dei coniugi;dall'altro prevede espressamente il divorzio
“consensuale”, cioè che si basa sul mero accordo dei coniugi, senza la necessità dell'esistenza di alcun presupposto di legge e senza alcun accertamento giudiziale degli stessi. Infatti l'art. 1076 recita espressamente: - “I coniugi che intendono divorziare volontariamente devono concludere un accordo di divorzio per iscritto e chiederne personalmente la registrazione presso l'autorità di registrazione del matrimoni. L'accordo di divorzio deve includere la dichiarazione di entrambe le parti di divorziare volontariamente e il loro accordo su questioni quali il mantenimento dei figli, la divisione dei beni e il trattamento dei debiti”. L'art. 1078 , a sua volta, prevede che: - “Dopo aver verificato che il divorzio si fonda sulla reciproca volontà delle parti e che le stesse abbiano raggiunto un accordo su questioni quali il mantenimento dei figli, la divisione dei beni e il trattamento dei debiti, l'autorità di registrazione del matrimonio concede la registrazione del divorzio e rilascia un certificato di divorzio”. La normativa cinese non contrasta in alcun modo con l'ordine pubblico italiano, non incorrendo quindi nel divieto di cui all'art.16 L.218/95. Difatti
è la stessa normativa italiana a prevedere, accanto alla separazione personale dei coniugi perdurante da 6 mesi (o 1 anno), numerose altre ipotesi in cui si perviene allo scioglimento del matrimonio prescindendo dalla separazione stessa (art. 3 L.
898/1970). Ai sensi dell'art. 3 Reg. n. 1111/2019 (UE), che ha sostituito il Reg.
2201/2003, nonché ai sensi dell'art. 32 e 12 L.281/95 sussiste la giurisdizione italiana Part Pt_ a decidere sul ricorso presentato dai Sigg.ri e , che deve essere deciso mediante l'applicazione della legge processuale italiana, ossia la procedura contemplata dall'art. 473- bis 51 c.p.c. i)- Ai sensi dell'art 473-bis.51 c.p.c. sussiste la competenza del Tribunale di Prato, atteso che il Sig è residente a Prato e Parte_1
la Sig.ra ha qui il suo domicilio, trovandosi a Prato il luogo dove lavora. Parte_2
Sussistono, infatti, i presupposti previsti dall'art. 3, comma 1, n. 1, lett. b), legge n.
898/1970 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Stante la natura del procedimento, non vi è da provvedere sulle spese del giudizio.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PRATO
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. L S Presidente dott. C Cle Giudice dott. G S Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 516/2024 promossa congiuntamente da:
e , entrambi difesi dell'avv. S S, presso il Parte_1 Parte_2
cui indirizzo telematico sono dimiciliati;
RICORRENTI con l'intervento necessario del Pubblico Ministero -sede-
OGGETTO: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio ex art. 473-bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI
Parti private: voglia il Tribunale dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle seguenti CONDIZIONI l-) Preliminarmente i coniugi Sig e Sig.ra Parte_1 [...]
, entrambi di nazionalità cinese, dichiarano di avere, di comune accordo, ai Pt_2
sensi dell'art. 31 2° comma L. 218/1995 art. 5 Reg. n. 2010/1259 /UE, designato con scrittura privata da essi sottoscritta, che si allega, (doc.5), la legge della Repubblica
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Popolare Cinese, art. 1076 e segg. Codice Civile della Repubblica Popolare Cinese approvato il il 28 Maggio 2020 (cfr. doc.4), quale legge applicabile allo scioglimento del matrimonio e che intendono divorziare alle condizioni che seguono. 1)- I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;4)- Entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti: entrambi svolgono attività lavorativa come si rileva dalla documentazione allegata (docc. 6-13), e, pertanto, ciascuno provvederà a sé stesso. In virtù di ciò, i ricorrenti dichiarano di rinunciare reciprocamente ad esigere assegni di divorzio e/o di mantenimento, di assistenza, od altre somme a qualsiasi titolo e di non avere fra loro più nulla da pretendere in relazione al celebrato matrimonio e a tutti i doveri dallo stesso conseguenti, né a nessun ulteriore titolo.
Pubblico Ministero: «Visto» del 3 maggio 2024.
FATTO E DIRITTO
e hanno proposto domanda congiunta di scioglimento Parte_1 Parte_2
del matrimonio celebrato in Milano in data 25 settembre 2006, secondo le condizioni concordate sopra trascritte. Hanno dato atto che il loro figli, e Persona_1
sono entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Persona_2
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza, autorizzate dal Presidente del Collegio ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso e la volontà di non riconciliarsi.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
La domanda è fondata e può essere accolta.
Preliminarmente, si osserva che, ai sensi dell'art. 31 2° comma della legge
n.218/1995, in materia di separazione personale e di scioglimento del matrimonio le parti possono designare di comune accordo la legge applicabile ai sensi dell'art. 5 del regolamento n. 2010/1259/ UE del Consiglio del 20 dicembre 2010, mediante scrittura privata. L'art. 5 di detto regolamento prevede la possibilità per i coniugi di designare, tra le altre, la legge dello stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo (art. 5 comma 1° lettera c. regolamento UE
2010/1259).
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Il Codice Civile della Repubblica Popolare Cinese approvato il il 28 Maggio 2020, diversamente dall'ordinamento giuridico italiano, da un lato non prevede l'istituto della separazione dei coniugi;dall'altro prevede espressamente il divorzio
“consensuale”, cioè che si basa sul mero accordo dei coniugi, senza la necessità dell'esistenza di alcun presupposto di legge e senza alcun accertamento giudiziale degli stessi. Infatti l'art. 1076 recita espressamente: - “I coniugi che intendono divorziare volontariamente devono concludere un accordo di divorzio per iscritto e chiederne personalmente la registrazione presso l'autorità di registrazione del matrimoni. L'accordo di divorzio deve includere la dichiarazione di entrambe le parti di divorziare volontariamente e il loro accordo su questioni quali il mantenimento dei figli, la divisione dei beni e il trattamento dei debiti”. L'art. 1078 , a sua volta, prevede che: - “Dopo aver verificato che il divorzio si fonda sulla reciproca volontà delle parti e che le stesse abbiano raggiunto un accordo su questioni quali il mantenimento dei figli, la divisione dei beni e il trattamento dei debiti, l'autorità di registrazione del matrimonio concede la registrazione del divorzio e rilascia un certificato di divorzio”. La normativa cinese non contrasta in alcun modo con l'ordine pubblico italiano, non incorrendo quindi nel divieto di cui all'art.16 L.218/95. Difatti
è la stessa normativa italiana a prevedere, accanto alla separazione personale dei coniugi perdurante da 6 mesi (o 1 anno), numerose altre ipotesi in cui si perviene allo scioglimento del matrimonio prescindendo dalla separazione stessa (art. 3 L.
898/1970). Ai sensi dell'art. 3 Reg. n. 1111/2019 (UE), che ha sostituito il Reg.
2201/2003, nonché ai sensi dell'art. 32 e 12 L.281/95 sussiste la giurisdizione italiana Part Pt_ a decidere sul ricorso presentato dai Sigg.ri e , che deve essere deciso mediante l'applicazione della legge processuale italiana, ossia la procedura contemplata dall'art. 473- bis 51 c.p.c. i)- Ai sensi dell'art 473-bis.51 c.p.c. sussiste la competenza del Tribunale di Prato, atteso che il Sig è residente a Prato e Parte_1
la Sig.ra ha qui il suo domicilio, trovandosi a Prato il luogo dove lavora. Parte_2
Sussistono, infatti, i presupposti previsti dall'art. 3, comma 1, n. 1, lett. b), legge n.
898/1970 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Stante la natura del procedimento, non vi è da provvedere sulle spese del giudizio.
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