Trib. Firenze, sentenza 23/09/2024, n. 2884
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Testo completo
N. R.G. 5527/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Collegio, composto dai seguenti magistrati:
Dott. ssa G G Presidente
Dott. R M Giudice
Dott. ssa C C Gdice relatore ed estensore riunito nella camera di consiglio, in data 18.9.2024, nel procedimento introdotto da
( c.f. ), con il patrocinio dell'avv. M Parte_1 C.F._1
C,
ricorrente
contro
, in persona del Ministro p.t., Controparte_1 con L'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, convenuto
e con l'intervento dell' , in persona del Procuratore presso il Tribunale di Firenze, Controparte_2 ha emesso la seguente
SENTENZA
pagina 1 di 7 ex artt. 281terdecies e 275bis cpc e 19ter Dlgs 150/2011
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da ricorso per parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, per tutti i motivi dedotti in premessa, previa sospensione immediata dell'efficacia del decreto della Questura di , annullare il decreto impugnato e in via principale riconoscere al Sig. CP_1 la protezione umanitaria ai sensi degli artt. 5 co. 6 e 19 D.Lgs.vo n. 286/1998, Parte_1 accertata la sussistenza dei motivi di protezione umanitaria, con ordine alla Questura di rilasciare al ricorrente il permesso di soggiorno per protezione speciale previsto dall'art. 19 co.
1.2 sussistendo i requisiti stabiliti dall'art.19 co.
1.1. In denegata e subordinata ipotesi accertati i relativi presupposti voglia ordinare alla Questura di rilasciare al ricorrente un permesso di soggiorno per casi speciali di carattere umanitario.
Con vittoria di spese, competenze e onorari”.
Per la convenuta come da comparsa: per il rigetto del ricorso e vittoria di spese.
FATTO E DIRITTO
letto il ricorso depositato il 02.05.2023 avverso il decreto n. 45/2023 Reg. Rev. e Rig. emesso dal Questore della Provincia di Pistoia in data 18.04.2023 e notificato in data
21.04.2023 (doc. n. 1), premesso che il ricorrente ha dedotto nel ricorso di aver fatto ingresso in Italia nel 2010, epoca in cui aveva svolto un'attività lavorativa senza regolare contratto, e successivamente nel 2012 aveva fatto domanda di emersione dal lavoro irregolare;
la Questura di aveva CP_1 rilasciato in data 14.06.2013 un permesso di soggiorno a seguito della stipula del contratto di soggiorno davanti allo Sportello Unico della Immigrazione di ;
il permesso veniva CP_1 revocato con decreto del Questore di Pistoia a seguito della mancata prova circa la presenza sul T.N. almeno alla data del 31.12.2011;
Facevano seguito reiterate richieste presso l'Ufficio Immigrazione della Questura di CP_1 che non rilasciava al sig. neppure un permesso di attesa occupazione;
Parte_1 invece, la domanda di protezione internazionale avanzata dall'odierno ricorrente , per cui è stato titolare di permesso di soggiorno per richiedente asilo, veniva rigettata con decreto
pagina 2 di 7
del 03.11.2021, procedimento RG. 5075/2019, del Tribunale di Firenze, anche in punto di protezione umanitaria sul presupposto della mancata integrazione;
il ricorrente ha addotto che “il 26.02.2021 è stato assunto con contratti a tempo determinato, dal
27.02.2021 al 31.08.2021 e dal 06.09.2021 al 31.12.2021, prorogato fino al mese di gennaio del
2022, dalla Green Art Srl come operaio nel settore florovivaistico con buste paga di 1.350,00 euro circa nette al mese, il mese di marzo 2021 pari a 1.733,00. L'imponibile irpef al mese di luglio del 2021 era pari a 8.054,16 e al mese di dicembre del 2021 l'imponibile irpef pari a 4.701,18 euro per il secondo contratto a tempo determinato dal 06.09.2021 al 31.12.2021. Pertanto, nel 2021 ha percepito un reddito pari ad euro 12.755,34.Ha fatto seguito, nel 2022 dopo aver cessato il lavoro con la Green Art
Srl, l'assunzione del ricorrente dal 25.03.2022 al 30.09.2022 come pizzaiolo dalla . Il CP_3
03.11.2022 ha presentato domanda di N e oggi ha dedotto di percepire circa 700,00 euro al mese di
N. “;
il sig. ha allegato, altresì, un contratto a tempo indeterminato per lavoro Parte_1 domestico recante la data del 6.07.23 e ha prodotto le buste paga dei mesi luglio, agosto, settembre dell'anno 2023 ( doc.13);
ha allegato prospetto quale corresponsione della CP_4 indennità N, nel periodo in cui è stato disoccupato, dal 04 novembre del 2022 al
23.06.2023 (doc. 16) ;
il ricorrente ha dedotto di essere residente a Montecatini Terme in via Fra Beato Angelico n.
4. – e di provvedere a mantenere la moglie e i figli rimasti in Marocco con costanti rimesse di natura economica;
considerato il lungo periodo trascorso in Italia dal 2010, il ritorno nel suo paese di origine andrebbe a privare lui e i suoi familiari di quanto oggi riesce
a percepire dal proprio lavoro;
ha
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Collegio, composto dai seguenti magistrati:
Dott. ssa G G Presidente
Dott. R M Giudice
Dott. ssa C C Gdice relatore ed estensore riunito nella camera di consiglio, in data 18.9.2024, nel procedimento introdotto da
( c.f. ), con il patrocinio dell'avv. M Parte_1 C.F._1
C,
ricorrente
contro
, in persona del Ministro p.t., Controparte_1 con L'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, convenuto
e con l'intervento dell' , in persona del Procuratore presso il Tribunale di Firenze, Controparte_2 ha emesso la seguente
SENTENZA
pagina 1 di 7 ex artt. 281terdecies e 275bis cpc e 19ter Dlgs 150/2011
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da ricorso per parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, per tutti i motivi dedotti in premessa, previa sospensione immediata dell'efficacia del decreto della Questura di , annullare il decreto impugnato e in via principale riconoscere al Sig. CP_1 la protezione umanitaria ai sensi degli artt. 5 co. 6 e 19 D.Lgs.vo n. 286/1998, Parte_1 accertata la sussistenza dei motivi di protezione umanitaria, con ordine alla Questura di rilasciare al ricorrente il permesso di soggiorno per protezione speciale previsto dall'art. 19 co.
1.2 sussistendo i requisiti stabiliti dall'art.19 co.
1.1. In denegata e subordinata ipotesi accertati i relativi presupposti voglia ordinare alla Questura di rilasciare al ricorrente un permesso di soggiorno per casi speciali di carattere umanitario.
Con vittoria di spese, competenze e onorari”.
Per la convenuta come da comparsa: per il rigetto del ricorso e vittoria di spese.
FATTO E DIRITTO
letto il ricorso depositato il 02.05.2023 avverso il decreto n. 45/2023 Reg. Rev. e Rig. emesso dal Questore della Provincia di Pistoia in data 18.04.2023 e notificato in data
21.04.2023 (doc. n. 1), premesso che il ricorrente ha dedotto nel ricorso di aver fatto ingresso in Italia nel 2010, epoca in cui aveva svolto un'attività lavorativa senza regolare contratto, e successivamente nel 2012 aveva fatto domanda di emersione dal lavoro irregolare;
la Questura di aveva CP_1 rilasciato in data 14.06.2013 un permesso di soggiorno a seguito della stipula del contratto di soggiorno davanti allo Sportello Unico della Immigrazione di ;
il permesso veniva CP_1 revocato con decreto del Questore di Pistoia a seguito della mancata prova circa la presenza sul T.N. almeno alla data del 31.12.2011;
Facevano seguito reiterate richieste presso l'Ufficio Immigrazione della Questura di CP_1 che non rilasciava al sig. neppure un permesso di attesa occupazione;
Parte_1 invece, la domanda di protezione internazionale avanzata dall'odierno ricorrente , per cui è stato titolare di permesso di soggiorno per richiedente asilo, veniva rigettata con decreto
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del 03.11.2021, procedimento RG. 5075/2019, del Tribunale di Firenze, anche in punto di protezione umanitaria sul presupposto della mancata integrazione;
il ricorrente ha addotto che “il 26.02.2021 è stato assunto con contratti a tempo determinato, dal
27.02.2021 al 31.08.2021 e dal 06.09.2021 al 31.12.2021, prorogato fino al mese di gennaio del
2022, dalla Green Art Srl come operaio nel settore florovivaistico con buste paga di 1.350,00 euro circa nette al mese, il mese di marzo 2021 pari a 1.733,00. L'imponibile irpef al mese di luglio del 2021 era pari a 8.054,16 e al mese di dicembre del 2021 l'imponibile irpef pari a 4.701,18 euro per il secondo contratto a tempo determinato dal 06.09.2021 al 31.12.2021. Pertanto, nel 2021 ha percepito un reddito pari ad euro 12.755,34.Ha fatto seguito, nel 2022 dopo aver cessato il lavoro con la Green Art
Srl, l'assunzione del ricorrente dal 25.03.2022 al 30.09.2022 come pizzaiolo dalla . Il CP_3
03.11.2022 ha presentato domanda di N e oggi ha dedotto di percepire circa 700,00 euro al mese di
N. “;
il sig. ha allegato, altresì, un contratto a tempo indeterminato per lavoro Parte_1 domestico recante la data del 6.07.23 e ha prodotto le buste paga dei mesi luglio, agosto, settembre dell'anno 2023 ( doc.13);
ha allegato prospetto quale corresponsione della CP_4 indennità N, nel periodo in cui è stato disoccupato, dal 04 novembre del 2022 al
23.06.2023 (doc. 16) ;
il ricorrente ha dedotto di essere residente a Montecatini Terme in via Fra Beato Angelico n.
4. – e di provvedere a mantenere la moglie e i figli rimasti in Marocco con costanti rimesse di natura economica;
considerato il lungo periodo trascorso in Italia dal 2010, il ritorno nel suo paese di origine andrebbe a privare lui e i suoi familiari di quanto oggi riesce
a percepire dal proprio lavoro;
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