Trib. Padova, sentenza 31/07/2024, n. 1372
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Testo completo
N. R.G. 6/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Barbara De Munari Presidente
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 6/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato Gallinaro Maria Teresa Parte_1
Parte attrice contro
, con il patrocinio dell'avvocato Meneghini Sabina Controparte_1
Parte convenuta
AVV. , tutrice dei minori e CP_2 Persona_1 Persona_2
Parte intervenuta
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“
1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto in AR (PD) in data 18.08.2007 tra i sigg.ri e , atto trascritto al n. 8, parte I dell'anno 2007 del Parte_1 Controparte_1
registro degli atti di stato civile del Comune di AR;
2. ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del comune di AR di effettuare le relative annotazioni;
3. spese di lite compensate”.
pagina 1 di 5 Per parte convenuta:
“Chiede che l'Ill.mo Tribunale di Padova voglia dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto a
AR (Padova) tra il Sig. nato a [...] (Padova) il 28.12.1986, residente ad Parte_1
GN (Padova) via Sant'Andrea n. 97, CF e la Sig.ra C.F._1 Controparte_1
nata a [...] il 14.04.1988, residente a [...], C.F.
, unitisi in matrimonio in data 18/08/2007, trascritto nei registri degli atti di C.F._2 matrimonio del Comune di AR (PD), anno 2007, numero 8, parte II, serie C e ordinare all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di AR di effettuare le relative annotazioni.
Spese legali e processuali interamente rifuse o compensate”.
Per la tutrice dei minori:
“NEL MERITO: accertare e dichiarare che e , in qualità di genitori dei Parte_1 Controparte_1
minori e , benché dichiarati decaduti con provvedimento del Tribunale per Persona_1 Persona_2
il Minorenni di Venezia del 13/11/2020, sono obbligati in solido tra loro al mantenimento dei medesimi e, per l'effetto, stabilire che essi sono tenuti, in solido tra loro, a corrispondere ai figli:
(i) una somma mensile a titolo di contributo al mantenimento nell'ammontare ritenuto equo da Codesto
Tribunale in considerazione della capacità reddituale e patrimoniale di entrambi i genitori e con determinazione delle modalità di corresponsione;
(ii) una somma forfettariamente determinata da Codesto Giudice per l'omesso mantenimento dei figli minori
e dal 2018 ad oggi”. Per_1 Per_2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 27.12.2023 , premesso di aver contratto matrimonio civile Parte_1
in AR (PD) il 18.8.2007 con ;
che dalla loro unione erano nati due figli, (in data Controparte_1 Per_1
1.1.2008) e (in data 4.4.2009);
che il Tribunale per i Minorenni di Venezia, con decreto ex art.330 Per_2
c.c. del 13.11.2020, aveva dichiarato entrambi i genitori decaduti dalla responsabilità genitoriale e, con decreto 11.11.2022, aveva affidato i minori ai Sevizi Sociali del Comune di Veggiano con collocamento etero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Barbara De Munari Presidente
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 6/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato Gallinaro Maria Teresa Parte_1
Parte attrice contro
, con il patrocinio dell'avvocato Meneghini Sabina Controparte_1
Parte convenuta
AVV. , tutrice dei minori e CP_2 Persona_1 Persona_2
Parte intervenuta
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“
1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto in AR (PD) in data 18.08.2007 tra i sigg.ri e , atto trascritto al n. 8, parte I dell'anno 2007 del Parte_1 Controparte_1
registro degli atti di stato civile del Comune di AR;
2. ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del comune di AR di effettuare le relative annotazioni;
3. spese di lite compensate”.
pagina 1 di 5 Per parte convenuta:
“Chiede che l'Ill.mo Tribunale di Padova voglia dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto a
AR (Padova) tra il Sig. nato a [...] (Padova) il 28.12.1986, residente ad Parte_1
GN (Padova) via Sant'Andrea n. 97, CF e la Sig.ra C.F._1 Controparte_1
nata a [...] il 14.04.1988, residente a [...], C.F.
, unitisi in matrimonio in data 18/08/2007, trascritto nei registri degli atti di C.F._2 matrimonio del Comune di AR (PD), anno 2007, numero 8, parte II, serie C e ordinare all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di AR di effettuare le relative annotazioni.
Spese legali e processuali interamente rifuse o compensate”.
Per la tutrice dei minori:
“NEL MERITO: accertare e dichiarare che e , in qualità di genitori dei Parte_1 Controparte_1
minori e , benché dichiarati decaduti con provvedimento del Tribunale per Persona_1 Persona_2
il Minorenni di Venezia del 13/11/2020, sono obbligati in solido tra loro al mantenimento dei medesimi e, per l'effetto, stabilire che essi sono tenuti, in solido tra loro, a corrispondere ai figli:
(i) una somma mensile a titolo di contributo al mantenimento nell'ammontare ritenuto equo da Codesto
Tribunale in considerazione della capacità reddituale e patrimoniale di entrambi i genitori e con determinazione delle modalità di corresponsione;
(ii) una somma forfettariamente determinata da Codesto Giudice per l'omesso mantenimento dei figli minori
e dal 2018 ad oggi”. Per_1 Per_2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 27.12.2023 , premesso di aver contratto matrimonio civile Parte_1
in AR (PD) il 18.8.2007 con ;
che dalla loro unione erano nati due figli, (in data Controparte_1 Per_1
1.1.2008) e (in data 4.4.2009);
che il Tribunale per i Minorenni di Venezia, con decreto ex art.330 Per_2
c.c. del 13.11.2020, aveva dichiarato entrambi i genitori decaduti dalla responsabilità genitoriale e, con decreto 11.11.2022, aveva affidato i minori ai Sevizi Sociali del Comune di Veggiano con collocamento etero
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