Trib. Padova, sentenza 31/07/2024, n. 1372

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Padova, sentenza 31/07/2024, n. 1372
Giurisdizione : Trib. Padova
Numero : 1372
Data del deposito : 31 luglio 2024

Testo completo

N. R.G. 6/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Barbara De Munari Presidente
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 6/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato Gallinaro Maria Teresa Parte_1
Parte attrice contro
, con il patrocinio dell'avvocato Meneghini Sabina Controparte_1
Parte convenuta
AVV. , tutrice dei minori e CP_2 Persona_1 Persona_2
Parte intervenuta
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte attrice:


1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto in AR (PD) in data 18.08.2007 tra i sigg.ri e , atto trascritto al n. 8, parte I dell'anno 2007 del Parte_1 Controparte_1

registro degli atti di stato civile del Comune di AR;



2. ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del comune di AR di effettuare le relative annotazioni;



3. spese di lite compensate
”.
pagina 1 di 5 Per parte convenuta:
Chiede che l'Ill.mo Tribunale di Padova voglia dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto a
AR (Padova) tra il Sig. nato a [...] (Padova) il 28.12.1986, residente ad Parte_1
GN (Padova) via Sant'Andrea n. 97, CF e la Sig.ra C.F._1 Controparte_1
nata a [...] il 14.04.1988, residente a [...], C.F.
, unitisi in matrimonio in data 18/08/2007, trascritto nei registri degli atti di C.F._2 matrimonio del Comune di AR (PD), anno 2007, numero 8, parte II, serie C e ordinare all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di AR di effettuare le relative annotazioni.
Spese legali e processuali interamente rifuse o compensate”.
Per la tutrice dei minori:
NEL MERITO: accertare e dichiarare che e , in qualità di genitori dei Parte_1 Controparte_1
minori e , benché dichiarati decaduti con provvedimento del Tribunale per Persona_1 Persona_2
il Minorenni di Venezia del 13/11/2020, sono obbligati in solido tra loro al mantenimento dei medesimi e, per l'effetto, stabilire che essi sono tenuti, in solido tra loro, a corrispondere ai figli:
(i) una somma mensile a titolo di contributo al mantenimento nell'ammontare ritenuto equo da Codesto
Tribunale in considerazione della capacità reddituale e patrimoniale di entrambi i genitori e con determinazione delle modalità di corresponsione;

(ii) una somma forfettariamente determinata da Codesto Giudice per l'omesso mantenimento dei figli minori
e dal 2018 ad oggi”. Per_1 Per_2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 27.12.2023 , premesso di aver contratto matrimonio civile Parte_1
in AR (PD) il 18.8.2007 con ;
che dalla loro unione erano nati due figli, (in data Controparte_1 Per_1
1.1.2008) e (in data 4.4.2009);
che il Tribunale per i Minorenni di Venezia, con decreto ex art.330 Per_2
c.c. del 13.11.2020, aveva dichiarato entrambi i genitori decaduti dalla responsabilità genitoriale e, con decreto 11.11.2022, aveva affidato i minori ai Sevizi Sociali del Comune di Veggiano con collocamento etero
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