Trib. Catanzaro, sentenza 10/12/2024, n. 67
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, nella persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
Dott.ssa Elais Mellace Giudice rel./est.
Dott.ssa Fortunata Esposito Giudice riunito in camera di consiglio, udito il giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 653 del R.G.V.G. dell'anno 2024 avente ad oggetto ricorso congiunto per la separazione consensuale dei coniugi, vertente
TRA
(c.f. ) elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Catanzaro, alla Via A. Turco, n.71, presso lo studio dell'Avv. Paola
Garofalo che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
E
(c.f. ) elettivamente domiciliato Controparte_1 C.F._2
in Botricello, alla Via T. Tasso n. 31, presso lo studio dell'Avv. Rosaria Laporta che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTI
NONCHÈ
Pubblico Ministero –in sede-
interventore ex lege
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con omologazione delle condizioni concordate e riportate in ricorso.
RILEVATO IN FATTO
1. Con ricorso congiuntamente depositato in data 15 aprile 2024, Parte_1
e - premesso di aver contratto matrimonio
[...] Controparte_1
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concordatario in Catanzaro in data 28 agosto 2011, in costanza del quale erano nati due figli: (nata il [...]) e (nato il [...]) – Per_1 Per_2
deducevano di essere giunti alla comune decisione di separarsi essendo intervenuta una irreversibile crisi coniugale.
Adivano, pertanto, il Tribunale di Catanzaro al fine di sentir dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni dagli stessi concordate, le quali prevedevano: 1) l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocamento prevalente presso la madre;
2) l'assegnazione a quest'ultima dell'abitazione familiare;
3) la regolamentazione dei tempi di visita e di permanenza dei minori presso il padre;
4) l'obbligo a carico di quest'ultimo di concorrere al mantenimento dei figli mediante versamento di un assegno mensile di € 300,00 oltre il 50% delle spese straordinarie;
5) la reciproca rinuncia ad ogni obbligo alimentare o di mantenimento;
6) la suddivisione in pari misura dell'assegno unico erogato dall'INPS.
Pattuivano, altresì, una serie di statuizioni volte alla regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali.
Quanto alle rispettive condizioni economiche e reddituali rappresentavano che:
- , impiegato presso la società Telecom S.p.a. , percepiva un Controparte_1 reddito annuo lordo pari ad € 29.853,00 ed era gravato: 1) dal pagamento del contratto di mutuo ipotecario stipulato con per l'acquisto della casa CP_2
adibita a residenza familiare, di sua esclusiva proprietà, avente scadenza nell'anno
2034 per il quale corrispondeva una rata mensile di € 487,00;
2) da contratto di prestito personale stipulato con il medesimo istituto di credito in data 8 maggio
2019 con scadenza maggio 2024, il quale precedeva una rata mensile di € 226,49;
3) dal canone mensile di locazione di € 400,00 per l'immobile presso il quale si era trasferito.
- – che dapprima prestava attività lavorativa saltuaria di Parte_1 collaborazione in qualità di docente percependo un reddito lordo annuo pari ad €
1.193,00 – in data 22 dicembre 2023 era stata assunta a tempo indeterminato con orario di lavoro full time presso la Regione Calabria con qualifica di istruttore amministrativo/contabile.
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Manifestavano, dunque, la volontà di non volersi riconciliare e chiedevano, altresì, ai sensi dell'art.473 bis. 51 c.p.c. la sostituzione dell'udienza prevista per
l'esperimento del tentativo di conciliazione con il deposito di note scritte.
1.1. All'esito, dunque, dell'udienza cartolare del 9 ottobre 2024, il Giudice relatore delegato alla trattazione del procedimento, preso atto della comune volontà dei coniugi di non volersi riconciliare, con ordinanza del 20 ottobre 2024 rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
OSSERVATO IN DIRITTO
2. La domanda congiuntamente proposta di separazione consensuale è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno inequivocabilmente comprovato una grave crisi del rapporto coniugale, tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Ricorrendo, pertanto, le condizioni previste dall'art 151 c.c. , in accoglimento della