Trib. Agrigento, sentenza 20/11/2024, n. 1478

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Agrigento, sentenza 20/11/2024, n. 1478
Giurisdizione : Trib. Agrigento
Numero : 1478
Data del deposito : 20 novembre 2024

Testo completo

R.G. N. 2242/2020

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Federica Verro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2242 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, vertente
tra
COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA (c.f. e p.iva 8004280840), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in atti, dall'avv. Angelo Marino, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo del difensore;

- appellante -
contro
IC NN (C.F. [...]) nata in [...] e Linosa (AG) il
22/04/1968 e AR OR (C.F. [...]) nato a [...] il
22/04/1993, n.q. di eredi di AR SE (C.F. [...]), nato a [...]
(VV) il 10/07/1963, rappresentati e difesi dall'avv. LOMBARDO MARIA TIZIANA, giusta procura in calce alla comparsa di risposta in riassunzione dell'8.3.2024;

- appellati -
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1031/2019 del Giudice di Pace di
Agrigento in materia di fornitura idrica;

conclusione delle parti: come da note depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 5.6.2024, tenuta mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Comune di Lampedusa e Linosa, in persona
del Sindaco pro tempore, ha proposto appello avverso la sentenza n. 1031/2019 con cui il
Giudice di Pace di Agrigento, in accoglimento dell'azione incoata da PE RT ha così
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disposto: “annulla il sollecito di pagamento prot. n. 15 del 08.11.2018 e le fatture sottese n. 115 del
29.12.2014 e n. 123 del 26.01.2016, emesse tutte dal comune di Lampedusa e Linosa. Condanna il
comune di Lampedusa e Linosa al pagamento delle spese di giudizio, da distrarsi in favore dell'Avv.
Tiziana Lombardo procuratore antistatario, che in applicazione del decreto del Ministro della Giustizia
n. 55 del 10.03.2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12.04.2014 e successive modifiche ed
integrazioni, liquida in complessive € 400,00, somma comprensiva di € 43,00 per spese esenti, oltre
rimborso forfettario per spese nella misura del 15%,I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
L'appellante, in particolare, ha dedotto quali motivi di appello:
- che il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente escluso l'esistenza del contratto di
somministrazione posto a fondamento della pretesa di pagamento, omettendo di considerare,
quali prove della conclusione del contratto per facta concludentia, il regolamento delle entrate
idriche approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 13.6.2000, regolarmente
pubblicato nell'Albo Pretorio comunale (la cui affissione determinerebbe la presunzione di
conoscenza in capo all'utente del servizio idrico);

- che quest'ultimo, già a partire dal 2000, prevedeva la fornitura dell'acqua “con il sistema
di misura a contatore a seguito della sottoscrizione di apposito contratto di somministrazione con
ciascun ente, previa richiesta da parte di quest'ultimo presso il competente Ufficio Idrico” disponendo,
per il periodo antecedente all'installazione dei singoli contatori idrometrici, l'applicazione
delle tariffe a forfait;
affermando l'idoneità di tali previsioni regolamentari ad integrare il
contenuto del contratto di somministrazione ai sensi degli artt. 1339 e 1374 c.c.;

- in ogni caso l'applicabilità dell'art. 2041 c.c., allegando che la maggior parte degli utenti
- nonostante tali previsioni e pur reclamando il pagamento in base al consumo reale - non
aveva formalizzato la richiesta per l'installazione del contatore né sottoscritto alcun contratto,
eludendo il pagamento delle prestazioni idriche rese dall'ente comunale delle quali
continuava comunque ad usufruire;
deducendo, altresì, che l'applicazione delle tariffe a forfait
non era stata disposta discrezionalmente da parte dell'ufficio Tributi di Lampedusa e Linosa
bensì in base al tipo di utenza e al numero degli occupanti, in conformità a quanto stabilito
con apposite deliberazioni della Giunta Municipale.
Conseguentemente, il Comune di Lampedusa e Linosa ha chiesto la riforma della sentenza
di primo grado, con l'accertamento del credito così come indicato nelle fatture oggetto di
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sollecito e, in subordine, la condanna della parte appellata al pagamento dell'indennizzo
previsto dall'art. 2041 c.c. secondo gli importi indicati in fatture. Ha inoltre chiesto la riforma
della sentenza di primo grado in relazione al capo relativo alle spese.
Regolarmente costituitosi nel presente giudizio, PE RT ha contestato le
deduzioni avversarie chiedendo il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza di primo
grado, sul presupposto:
- che il contratto di somministrazione ha natura privatistica (e non pubblicistica),
pertanto, in mancanza dello stesso non è possibile avanzare alcuna pretesa, e la nullità della
tariffazione a forfait;

- dell'illegittimità del canone anche sotto il profilo dell'addebito di somme per
“fognatura” e “depurazione”;

- dell'infondatezza della domanda riconvenzionale di ingiustificato arricchimento.
Conseguentemente l'appellato ha chiesto rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti
i motivi di appello, con vittoria di spese.
La causa, istruita mediante produzioni documentali, è stata trattenuta in decisione con
ordinanza del 6.6.2024, con assegnazione alle parti di termini di cui all'art. 190 c.p.c.
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Deve, preliminarmente, darsi atto che in mancanza agli atti di un'ingiunzione fiscale
emessa dalla Pubblica Amministrazione (in allegato vi è un sollecito di pagamento), l'azione
va qualificata in termini di “azione di accertamento negativo del credito”.
Conseguentemente, la distribuzione dell'onere probatorio circa i fatti costitutivi seguirà i
canoni ordinari di cui all'art. 2967 c.c., di guisa che la prova dell'avvenuto pagamento ovvero
la mancanza dello stesso può essere fornita dimostrando l'esistenza di un fatto negativo
contrario, anche mediante il richiamo a delle presunzioni (Cass. Civ. n. 9201/2015).
Così individuati i criteri di ripartizione dell'onere della prova e
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