Trib. Modena, sentenza 09/12/2024, n. 664
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Testo completo
N. R.G. 3017/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott. Eleonora Ramacciotti Giudice dott. Susanna Zavaglia Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento camerale iscritto al n. r.g.v. 3017/2024 promosso da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. SGARBI ANNA MARIA
ricorrente nei confronti di
C.F. ) Controparte_1 C.F._2
con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: adozione di maggiorenne
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta da , nato il [...] a [...] ed ivi residente, di stato Parte_1
libero e senza figli, che intende adottare , nata a [...] il [...], di stato libero, Controparte_1
è fondata e può essere accolta.
Secondo l'art. 291 c.c., per come originariamente formulato, “l'adozione è permessa alle persone che non hanno discendenti legittimi o legittimati, che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'età di coloro che essi intendono adottare”.
Sennonché, la Corte Costituzionale, con la sentenza 19.5.1988, n. 557, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del richiamato articolo “nella parte in cui non consente l'adozione a persone che abbiano discendenti (…) maggiorenni e consenzienti”.
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In primo luogo, risulta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott. Eleonora Ramacciotti Giudice dott. Susanna Zavaglia Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento camerale iscritto al n. r.g.v. 3017/2024 promosso da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. SGARBI ANNA MARIA
ricorrente nei confronti di
C.F. ) Controparte_1 C.F._2
con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: adozione di maggiorenne
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta da , nato il [...] a [...] ed ivi residente, di stato Parte_1
libero e senza figli, che intende adottare , nata a [...] il [...], di stato libero, Controparte_1
è fondata e può essere accolta.
Secondo l'art. 291 c.c., per come originariamente formulato, “l'adozione è permessa alle persone che non hanno discendenti legittimi o legittimati, che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'età di coloro che essi intendono adottare”.
Sennonché, la Corte Costituzionale, con la sentenza 19.5.1988, n. 557, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del richiamato articolo “nella parte in cui non consente l'adozione a persone che abbiano discendenti (…) maggiorenni e consenzienti”.
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In primo luogo, risulta
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