Trib. Foggia, sentenza 14/12/2024, n. 3451
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Testo completo
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario Caterina Napolitano, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'udienza del 15 novembre 2024 tenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa nel procedimento n. 6572/2023 R.G.L. promosso da
RI TA e DI OI RC in qualità di eredi di DI OI
NI, rappresentati e difesi per delega in calce all'atto di interventi dall'avv. Dionisio Menichella presso lo studio del quale in Foggia Via
Ordona Lavello, 77 sono elettivamente domiciliati
ricorrente nei confronti di
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti del 23.1.2023 Rep. n. 37590 a rogito del Notaio Roberto Fantini, dall'avv. Chiara Contursi ed elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in Foggia alla Via Brindisi n. 45, presso l'Avvocatura dell'Ente
resistente
Oggetto: indennità di accompagnamento
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.07.2023 i ricorrenti premettevano che il proprio de cuius aveva proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario necessario per l'ottenimento della prestazione previdenziale in oggetto;
che la CTU aveva negato la sussistenza del requisito sanitario;
di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente tecnico.
Sviluppate le argomentazioni a sostegno della sussistenza del diritto ad ottenere il riconoscimento della indennità di accompagnamento in capo al de cuius, chiedevano che fosse accertata la sussistenza dei relativi requisiti sanitari sin dal tempo di proposizione della domanda
amministrativa o da quella successiva da accertarsi in corso di causa con vittoria di spese di lite da distrarsi.
Integrato il contraddittorio, l'INPS contestava la fondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto.
Rinnovate le operazioni peritali all'udienza del 15.11.2024, tenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c. verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario Caterina Napolitano, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'udienza del 15 novembre 2024 tenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa nel procedimento n. 6572/2023 R.G.L. promosso da
RI TA e DI OI RC in qualità di eredi di DI OI
NI, rappresentati e difesi per delega in calce all'atto di interventi dall'avv. Dionisio Menichella presso lo studio del quale in Foggia Via
Ordona Lavello, 77 sono elettivamente domiciliati
ricorrente nei confronti di
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti del 23.1.2023 Rep. n. 37590 a rogito del Notaio Roberto Fantini, dall'avv. Chiara Contursi ed elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in Foggia alla Via Brindisi n. 45, presso l'Avvocatura dell'Ente
resistente
Oggetto: indennità di accompagnamento
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.07.2023 i ricorrenti premettevano che il proprio de cuius aveva proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario necessario per l'ottenimento della prestazione previdenziale in oggetto;
che la CTU aveva negato la sussistenza del requisito sanitario;
di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente tecnico.
Sviluppate le argomentazioni a sostegno della sussistenza del diritto ad ottenere il riconoscimento della indennità di accompagnamento in capo al de cuius, chiedevano che fosse accertata la sussistenza dei relativi requisiti sanitari sin dal tempo di proposizione della domanda
amministrativa o da quella successiva da accertarsi in corso di causa con vittoria di spese di lite da distrarsi.
Integrato il contraddittorio, l'INPS contestava la fondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto.
Rinnovate le operazioni peritali all'udienza del 15.11.2024, tenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c. verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta
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