Trib. Genova, sentenza 05/12/2024, n. 493
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Testo completo
R.G. 4246/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente rel.
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di cessazione degli effetti civili di matrimonio promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...], il Parte_1 C.F._1
06/03/1981, residente in [...]23 UNI 16100 GENOVA ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. COVOTTA GIULIA (C.F. ), che la C.F._2
rappresenta e la difende, come da procura in atti
e
C.F. nato a [...], il [...], residente in [...]C.F._3
SALITA CROCETTA DI S. EUSEBIO 6 16100 GENOVA ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. COVOTTA GIULIA (C.F. ), che lo rappresenta e lo difende, come C.F._2
da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili di matrimonio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in GENOVA il 30/04/2011 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da come da sentenza n.3036 / 2023 emessa dal
Tribunale di Genova in data 10/11/2023 di separazione consensuale e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n.
898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in GENOVA il 30/04/2011 dai
IGnori
e Parte_1 Parte_3
[...]
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
AFFIDAMENTO MINORI
1. Le due figlie minorenni saranno