Trib. Udine, sentenza 21/11/2024, n. 1044

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Udine, sentenza 21/11/2024, n. 1044
Giurisdizione : Trib. Udine
Numero : 1044
Data del deposito : 21 novembre 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine
I Sezione Civile composto dai magistrati: dott.ssa Annamaria Antonini Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1729 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, causa rimessa in decisione al Collegio in data 21.10.2024 a seguito delle conclusioni rassegnate dalle parti, e vertente
t r a
con l'avv. Spada Giuseppe Parte_1
RICORRENTE
e
, con l'avv. Cattaruzzi Anna Controparte_1
RESISTENTE con l'intervento del rappresentante della Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Udine
* * *
OGGETTO: divorzio – cessazione effetti civili
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente
“disporre l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i _1
genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
disporre che il signor potrà vedere e tenere con sé la figlia , nel Parte_1 _1
rispetto delle esigenze di studio, riposo e svago della medesima, in considerazione
1 dell'età raggiunta dalla ragazza, ogni volta che lo vorrà, con accordo diretto con la medesima;
disporre che, in ogni caso, il padre possa frequentare, visitare e tenere con sé la figlia durante le vacanze estive (intendendosi per periodo estivo quello che va dall'ultimo giorno di scuola fino al primo giorno di scuola dell'anno successivo) per il primo periodo delle stesse, dall'ultimo giorno di scuola;
nel corso delle vacanze natalizie un periodo con ciascuno dei genitori (dal 23 Dicembre al 29

Dicembre e dal 30 Dicembre al 5 Gennaio) ad anni alterni;
tutti gli anni il 2

Giugno / il giorno del compleanno del genitore (2 Giugno);
tali vacanze e festività verranno coordinate con i weekend di competenza del signor , in Parte_1

considerazione della distanza tra residenza del padre e quella dei figli delle oggettive possibili complicazioni in ragione della distanza;
tali modalità, per esigenze lavorative del signor oppure per esigenze di studio dei figli, Parte_1

potranno essere concordemente modificate tra i coniugi;
accertare e dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato
a Santo NO di GR (SP) il 14 luglio 2002 atto n. 14 parte II, serie A - anno
2002 Comune di Santo NO di GR (SP);
accertare e dichiarare che ciascuno dei coniugi, anche in considerazione di quanto dedotto nel ricorso introduttivo, negli atti difensivi e desumibile dai documenti depositati, è economicamente autosufficiente e che, pertanto, non sussiste alcun diritto ad assegno periodico verso la resistente;
accertare e dichiarare che il figlio è economicamente indipendente e, PE
quindi, non deve essere assunto alcun tipo di provvedimenti economico nei suoi confronti e, comunque, in subordine, ordinare il pagamento direttamente nei confronti del figlio divenuto maggiore d'età;
accertare e dichiarare che, per la figlia , il ricorrente verserà, a titolo di _1
contributo nel suo mantenimento, alla signora la somma di euro 300,00 CP_1
mensili, da versarsi, secondo legge, entro il giorno cinque di ogni mese, in via anticipata, oltre a 50% delle spese straordinarie necessarie per la prole ai sensi del protocollo del tribunale di Udine del 28 agosto 2015 e, comunque, in subordine, ordinare il pagamento direttamente nei confronti della figlia non appena sarà divenuta maggiore d'età;
con le spese”.
2 Per la parte resistente
1) “In ragione della sostanziale assenza materiale ed affettiva del padre, disporsi
l'affidamento esclusivo della figlia minore , alla madre, presso cui sarà _1
collocata, autorizzando espressamente la signora ad adottare CP_1
autonomamente ogni decisione che riguardi la minore per quanto concerne:
- la frequentazione della scuola, già scelta dalla minore e a cui è stata già iscritta, per quanto concerne la partecipazione a gite di istruzione, a corsi di recupero e ripetizioni, ad attività extrascolastiche promosse dalla scuola;
- la frequentazione di attività extrascolastiche, culturali e/o sportive;
- la possibilità di seguire un percorso psicoterapeutico ove venga richiesto dalla minore;
- la scelta degli specialisti cui rivolgersi in caso di prescrizione medica per visite e cure cui sottoporre la minore e la scelta dei presidi sanitari necessari per la minore (es. occhiali e/o lenti a contatto).
2) Prevedersi che il padre veda e tenga con sé almeno un fine settimana al _1
mese ove ciò sia gradito alla minore, dal venerdì sera alla domenica sera o, ove possibile, al lunedì mattina, con onere al padre di comunicare il fine settimana prescelto almeno quindici giorni prima, direttamente alla madre, oltre a cinque giorni durante le vacanze natalizie e per metà di quelle pasquali (alternando annualmente le giornate di Natale e Capodanno, di Pasqua e di Pasquetta), e a due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive in periodo che andrà comunicato alla madre entro e non oltre il 31 maggio di ciascun anno.
3) In considerazione della ulteriore riduzione dei tempi che la minore trascorrerà con il padre e del sostanziale inadempimento dello stesso alle prescrizioni in merito alle visite alla figlia di cui all'ordinanza ex art. 473bis 22 dd. 27.10.2023, porsi a carico del signor l'obbligo di corrispondere alla signora Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore , un CP_1 _1
assegno di euro 800,00 mensili, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese
e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, a far data dalla costituzione della resistente (5.09.2023).
4) Porsi a carico del signor l'obbligo di corrispondere alla signora Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne CP_1 PE
un assegno di euro 150,00 mensili, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da
3 rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT a far data dal deposito del ricorso introduttivo.
5) Per le ragioni di cui al punto 4), porsi a carico di entrambi i genitori, nella misura del 75% a carico del padre e del 25% a carico della madre, le spese straordinarie che si rendessero necessarie per i figli e da individuarsi e _1 PE
disciplinarsi secondo quanto previsto dal Protocollo dell'Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia - Sezione Territoriale di Udine, protocollato al n. 3477 del
28.08.2015.
6) Prevedersi che l'assegno unico universale relativo alla figlia verrà _1
percepito dalla madre in misura del 100% a far data dal 27.10.2023 (data dell'ordinanza ex art.
473bis 22 c.p.c.,).
7) Porsi a carico del signor l'obbligo di corrispondere alla signora Parte_1
a titolo di assegno divorzile, l'importo di euro 400,00 mensili, somma CP_1
da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT, a far data dalla costituzione della resistente (5.09.2023);
8) Spese di lite integralmente rifuse, oltre a IVA e CNA come per legge”.
Conclusioni del P.M.
Visto, separazione personale, affidamento condiviso e collocamento come ritenuto opportuno nell'interesse dei minori”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Premessa
Con ricorso depositato in data 05.06.2023 e regolarmente notificato, Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio concordatario il 14.07.2002 con
[...]
e che dalla loro unione sono nati due figli, (il Controparte_1 PE
10.01.2003) e (il 07.04.2012), adiva il Tribunale di Udine per sentir _1
pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo che, con la pronuncia di divorzio, fermo l'affidamento condiviso della figlia minore e la _1
sua collocazione prevalente presso la madre, con possibilità per il padre di vedere la figlia compatibilmente con i desideri della ragazza, venissero revocati gli assegni di mantenimento in favore della moglie e del figlio oramai maggiorenne, PE
e che venisse ridotto ad euro 300,00 mensili il contributo paterno al mantenimento della minore, oltre al concorso nel 50% delle spese straordinarie.
4
La sig.ra si costituiva regolarmente in giudizio, aderendo alla Controparte_1 domanda di divorzio e di conferma dell'affidamento condiviso della minore (a condizione che il padre manifestasse maggiore interesse nella frequentazione della ragazza), con collocazione prevalente presso la stessa. Tuttavia, alla luce del progressivo diradamento degli incontri padre-figlia successivamente alla pronuncia di separazione, della delicata situazione del figlio maggiorenne PE
(sottoposto a TSO nell'estate 2023), e del rilevante squilibrio esistente tra i coniugi, chiedeva che il contributo al mantenimento dei figli venisse ri-determinato in euro
750,00 mensili quanto a e in euro 690,00 quanto a domandava, _1 PE
altresì, che fosse previsto il concorso del sig. nel 60% delle spese Parte_1 straordinarie relative ai ragazzi e che l'assegno unico universale le fosse attribuito in via esclusiva. Infine, la resistente istava per il riconoscimento in proprio favore di un assegno divorzile di euro 400,00 mensili.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione all'udienza del 05.10.2023, il
Giudice concedeva a parte resistente termine fino al 20.10.2023 per dedurre in ordine alla documentazione bancaria e finanziaria depositata dal ricorrente solamente il giorno prima dell'udienza, riservandosi, all'esito, di decidere sia sulle istanze istruttorie, sia sulla richiesta di pronuncia sullo status.
Con ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.p. dd. 27.10.2023, il Giudice, in via provvisoria ed urgente, confermava l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, ma con espressa riserva di ogni diversa valutazione circa l'opportunità di limitare l'esercizio della responsabilità genitoriale in capo al padre laddove, nel corso del procedimento, non avesse dato prova di maggior impegno nella frequentazione e gestione di tutte le questioni di interesse della figlia;
venivano, per il resto, confermate le condizioni di collocamento e frequentazioni già disposte in sede di separazione personale. In merito alle questioni economiche, il Tribunale riconosceva, in
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