Trib. Macerata, sentenza 05/03/2024, n. 141

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Macerata, sentenza 05/03/2024, n. 141
Giurisdizione : Trib. Macerata
Numero : 141
Data del deposito : 5 marzo 2024

Testo completo

N. 722/2019 R.G.C
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MACERATA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Germana Russo, quale giudice del Lavoro, nella causa iscritta al n.
722/2019 R.G.C, all'udienza del 08-06-2023, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
TRA
NI OL, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Angelici ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Recanati, via Ceccaroni, n. 1, come da procura in calce al ricorso;

OPPONENTE
E
CASSA ITALIANA di PREVIDENZA ed ASSISTENZA GEOMETRI LIBERI
PROFESSIONISTI – CIPAG, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Harald Bonura, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata in Macerata, viale Carradori, n. 4, presso lo studio dell'avv. D. Santocini;

OPPOSTA
Oggetto: opposizione a cartella di pagamento.
Le parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1-10-2019 e ritualmente notificato, NI IE proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 063 2019 00013051 91 000 emessa dalla Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza Geometri Liberi Professionisti –
CIPAG, notificatagli il 2-9-2019, con la quale gli era stato ingiunto il pagamento dei contributi previdenziali minimi per complessivi € 6.663,79 (di cui € 6.463,98 a titolo di contributi, € 193,93 quali oneri di riscossione spettanti all'Agenzia delle Entrate Riscossione
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ed € 5,88 a titolo di diritti di notifica) relativi all'anno 2016, ed esponeva: il ricorrente era stato iscritto all'Albo dei Geometri della Provincia di Macerata a partire dall'anno 2005 e sino all'anno 2016, quando aveva richiesto la cancellazione dall'Albo con effetto retroattivo al 25-06-2012;
non aveva mai esercitato la professione di geometra e neppure aveva mai ritirato il timbro e il dispositivo di firma digitale;
aveva lavorato come dipendente dal 2002 al 2012 e come artigiano dal 2012 al 2014;
il 20-2-2013 era stato nominato vice presidente del Consiglio di Amministrazione ed amministratore delegato della Drilling Solutions s.r.l., esercente attività di movimento terra, perforazioni, trivellazioni e scavi;
il 23-12-2013 aveva ricevuto comunicazione di iscrizione obbligatoria da parte della CASSA ITALIANA di
PREVIDENZA ed ASSISTENZA GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI – CIPAG, effettuata sul doppio asserito presupposto che la Drilling Solutions s.r.l. fosse società di ingegneria e che al suo interno il ricorrente svolgesse attività professionale;
tra quest'ultimo
e la CIPAG era seguito uno scambio di corrispondenza con cui il NI aveva fatto presente che la Drilling Solutions non era società di ingegneria e che egli, al suo interno, aveva sempre e solo lavorato come manovratore di macchina trivellatrice, attività in cui non venivano utilizzate nozioni e conoscenze proprie della professione di geometra;
ciò nonostante la CIPAG aveva chiesto ed ottenuto l'emissione di una prima cartella di pagamento per contributi e sanzioni relativi agli anni 2013/2014, di una seconda cartella per quelli dell'anno 2015, entrambe già impugnate innanzi all'intestato Tribunale ed infine aveva ottenuto l'emissione di una terza cartella (opposta nella presente sede e notificata al ricorrente in data 2-9-2019) per l'importo complessivo di € 6.663,79 relativo a contributi e sanzioni dell'anno 2016.
L'opponente eccepiva la nullità dell'iscrizione a ruolo e della cartella esattoriale per essere
i medesimi intervenuti in difetto di titolo esecutivo in quanto l'iscrizione a ruolo per contributi e sanzioni di una Cassa privata di previdenza e assistenza deve essere preceduta, secondo consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, da titolo esecutivo formatosi in confronto con l'altra parte, con un atto amministrativo o una domanda giudiziaria.
L'opponente affermava l'insussistenza dell'obbligazione contributiva azionata dalla
CIPAG, in quanto l'attività da lui svolta era priva dei requisiti per l'iscrizione alla stessa, la quale non aveva esperito alcun accertamento in ordine alla sussistenza dei presupposti per
l'iscrizione officiosa alla Cassa, non avendo effettuato alcuna verifica circa lo stato effettivo;

l'art.

5.1 dello Statuto CIPAG prevedeva “5.1 Sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa i geometri e geometri laureati iscritti all'Albo professionale dei Geometri che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione.”;
fondare la
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presunzione di svolgimento dell'attività libero professionale sulla sola potenzialità dell'attività intellettuale non era sufficiente, come chiarito anche dalla Corte di legittimità, essendo invece necessaria, per sottoporre i redditi di un geometra alla contribuzione in favore della CIPAG, l'effettività della pratica professionale corrispondente a quella di geometra, in quanto corrispondente all'oggetto della Cassa stessa;
ai sensi dell'art. 1 L. 20-10-1982, n.
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era necessario verificare lo svolgimento sia delle prestazioni tipicamente professionali sia di quelle attività che con queste ultime presentassero comunque un nesso che dipendesse dalle specifiche conoscenze del professionista;
non era infatti ravvisabile l'obbligo di iscrizione alla CIPAG da parte del ricorrente, non essendovi alcun nesso tra il titolo di studio di geometra da lui posseduto e l'attività in concreto svolta, in quanto egli, vicepresidente del
C.d.A. e amministratore delegato della Drilling Solutions s.r.l. dal 20-2-2013, non aveva mai svolto attività di progettazione, bensì di mera costruzione, anche perché la Drilling Solutions
s.r.l. non era una società di ingegneria e tecnico-ingegneristica;
lo statuto di detta società delineava l'attività svolta, consistente in trivellazioni, compresi scavi, sbancamenti, movimento di materiali inerti, e simili, e non quella relativa alla libera professione, anche perché non contemplata nell'oggetto sociale;
la società non svolgeva neppure in maniera occasionale attività professionale riconducibile a quella di geometra;
l'iscrizione del
NI alla CIPAG era stata basata sullo “svolgimento dell'attività di amministratore” che “comporta[va] l'obbligatoria iscrizione, alla Cipag, in virtù delle conoscenze tipiche della professione di geometra richieste per ricoprire tale carica in una società che preveda
l'utilizzo di codici Ateco oggettivamente connessi”, e che “i codici Ateco della società …
(codici 43.12 – 43.13) sono relativi ad attività oggettivamente connesse con le conoscenze tipiche della professione di Geometra”.
L'opponente rilevava che, invece, il codice Ateco 43.12 faceva riferimento all'attività di preparazione cantiere, attività totalmente estranea e diversa da quella svolta dall'opponente, il quale era semplice “operatore di macchina” e non si era mai occupato della preparazione di cantieri né di qualunque altra attività strettamente inerente la professione di geometra, quale la progettazione, la direzione ed assistenza ai lavori di costruzione;
inoltre l'attività di trivellazione e movimento terra non prevedeva la conoscenza tipica assimilabile a quella della professione di geometra, in quanti si trattava di attività di impresa edile e non libero professionale;
l'attività di trivellazione e perforazione, cui si riferiva il codice Ateco 43.13, non era compresa tra quelle previste dalla stessa Cassa di previdenza ai fini dell'obbligo
d'iscrizione e contributivo per le c.d. società di ingegneria;
infine, l'attività svolta dalla
Drilling Solutions s.r.l. non richiedeva abilitazione alcuna o titolo di studio specifico ed, a
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conferma di ciò, il ricorrente evidenziava che nessuno degli altri operatori di macchina alle dipendenze della predetta società e neppure gli altri membri del C.d.A. possedevano abilitazione tecnico professionale;
il NI non aveva mai svolto attività di libero professionista neppure in maniera occasionale, avendo svolto dapprima attività edile e successivamente di operatore addetto alle macchine nella Drilling Solutions s.r.l., ed era iscritto alla Gestione Separata I.N.P.S., alla quale, peraltro, aveva già versato i contributi per
l'anno 2016 in misura di gran lunga maggiore (complessivi € 11.500,00) rispetto a quelli pretesi dalla CIPAG;
con il versamento dei contributi alla CIPAG sarebbe stato violato uno dei principi cardine del sistema previdenziale, quello della corrispondenza tra i contributi versati e l'attività lavorativa svolta ed, inoltre, il medesimo individuo sarebbe stato gravato da un duplice versamento di contributi a due enti differenti;
infine il NI precisava di essere impossibilitato a svolgere le attività proprie del geometra, non avendo mai neppure ritirato il timbro e la firma digitale presso l'Ordine professionale e comunque era stato cancellato dall'Albo dal 16-11-2016.
L'opponente, da ultimo, contestava le somme pretese dalla CIPAG a titolo di sanzioni per omesso versamento di contributi (€ 1.420,46) e per omessa dichiarazione dei redditi (€
900,00) nonché per interessi di mora e oneri di riscossione (€ 581,77), richiamando
l'eccezione di nullità per mancata preventiva formazione di un titolo esecutivo e comunque per mancanza di dolo o colpa, considerato il versamento contributivo effettuato alla Gestione
Separata dell'I.N.P.S. .
Tutto ciò premesso, il NI concludeva come segue:
“In via preliminare: sospendere o comunque inibire l'efficacia esecutiva dell'opposta Cartella di Pagamento indicata nella superiore narrativa (cartella dell'Agenzia delle Entrate Riscossione … riferita al Ruolo n. 2019/000517);

“Nel merito:
- per le ragioni indicate in narrativa o le altre di giustizia, accertare e dichiarare nulli, inefficaci, annullare o comunque disapplicare l'opposta Cartella di Pagamento indicata nella superiore narrativa (cartella Agenzia delle Entrate Riscossione n. 063 2019 00013051
91000) ed il relativo ruolo (Ruolo n. 2019/000517), perché infondati ed illegittimi, ed ogni altro
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