Trib. Catania, sentenza 23/07/2024, n. 3826
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Testo completo
n. 11742/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. M E Presidente
Dott.ssa E G Giudice
Dott.ssa R V Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 11742/2019 avente ad oggetto impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità
PROMOSSA DA
ACIREALE (CT) L'8.8.1981 (CF: ) RAPPRESENTATO E Parte_1 C.F._1
DIFESO DALL'AVV. SIRAGUSA IVAN MARIA
RICORRENTE
CONTRO
C
NATA IN GERMANIA IL 6.01.1988 (CF: ) Controparte_2 C.F._2 ATO A GIARRE (CT) L'8.1.2007 (CF: , NELLA PERSONA DEL CP_3 C.F._3
CURATORE SPECIALE, AVV. ELISA BRUNO
RESISTENTI
Con l'intervento del pubblico ministero.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione del 19.7.2019 ha convenuto in giudizio e Parte_1 Controparte_4
l'Avv. Elisa B, nella qualità di curatore speciale del minore , esponendo che il CP_3
C minore è nato in data 8.1.2007 da , e che è stato riconosciuto come figlio Controparte_2
dell'attore, avendo con la stessa intrattenuto una relazione sentimentale dal 2006.
Tuttavia, nel 2009, la relazione tra l'attore e si è interrotta. L'attore Controparte_4
rappresenta di essere venuto a conoscenza, nel dicembre 2018, che la compagna aveva un'altra relazione già nell'anno 2006, quando è stato concepito . CP_3
Pertanto, ritenendo di non essere il padre biologico del minore, ha chiesto al Parte_1
Tribunale la nomina di curatore speciale per il minore, individuato nell'avv. B Elisa, ed ha promosso azione di disconoscimento di paternità e chiedendo, nel contempo, il risarcimento del danno nella misura di € 24.000,00 nei confronti della convenuta . Controparte_4
Non si è costituita in giudizio la convenuta , mentre si è costituita, in data 8.1.2020, l'avv. CP_4
B n.q. di curatore, eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione ad agire dell'attore per il disconoscimento di paternità, essendo azione limitata ai figli nati in costanza di matrimonio tra le parti;sempre in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità della domanda per decorso del termine quinquennale per la sua proponibilità, ai sensi della L. 219/2012. Nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda, perché contraria al superiore interesse del minore, che riconosce l'attore come unica figura paterna.
Con ordinanza del 3.2.2021, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni, “Ritenuto preliminarmente necessario decidere la questione relativa alla tardività della domanda”.
All'udienza del 31.1.2022 le parti hanno concluso come da verbale e la causa è stata posta in decisione al Collegio, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Parte attrice precisa le conclusioni riportandosi agli atti e verbali di causa;l'Avv. Elisa B insiste in tutto quanto chiesto dedotto ed eccepito in seno ai precedenti scritti difensivi e relativi verbali
d'udienza e precisa le proprie conclusioni chiedendo l'integrale rigetto della domanda formulata dal sig. Pt_1
Il P.M. ha chiesto il rigetto della domanda.
______
Preliminarmente, in relazione all'eccezione di difetto di legittimazione ad agire, occorre evidenziare che l'azione, sebbene introdotta come disconoscimento di paternità, deve essere riqualificata come impugnazione per difetto di veridicità ex art. 263 c.c..
Venendo quindi all'esame della eccezione, sempre preliminare, di inammissibilità per decorso del termine per la sua proposizione, occorre evidenziare che l'azione è imprescrittibile solo per quanto riguarda il figlio, ai sensi della riforma legislativa di cui al D.Lgs. n. 154/2013, pertanto, occorre verificare il rispetto del termine per impugnare fissato per il genitore. Invero, l'avv. B, curatore del minore, non ha aderito alla domanda, ritenendo non conforme all'interesse del minore l'accertamento di una eventuale differente paternità, atteso che in tutti questi anni
l'attore è stato l'unico punto di riferimento morale e materiale del minore, quale figura paterna.
Ai sensi dell'art. 104 comma 10 del d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154: “Fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell'entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219, nel caso di riconoscimento di figlio annotato sull'atto di nascita prima dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo, i termini per proporre l'azione di impugnazione, previsti dall'articolo 263 e dai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 267 del codice civile, decorrono dal giorno dell'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo”. Il decreto è entrato in vigore il 7.2.2014, mentre il riconoscimento è senza dubbio precedente alla l. 219/2012, pertanto il termine per l'azione di impugnazione è il 7.2.2019.
Essendo stato introdotto il giudizio solo a luglio 2019, l'azione non è tempestiva e la domanda inammissibile. Neppure appare rilevante che l'istanza per la nomina del curatore sia precedente, atteso che ai fini della tempestività occorre avere riguardo alla data di introduzione del giudizio;in ogni caso l'attore non ha documentato la data di deposito della relativa istanza (il decreto di nomina è del 4 luglio 2019).
D'altra parte, il curatore speciale del minore non ha fatto propria la domanda dell'attore, ritenendo la stessa non conforme all'interesse del minore (cfr. Cass. 10/10/2023, n. 28311: “In tema di azione di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, ai sensi dell'art. 263
c.c. nel testo anteriore alla novellazione disposta dal d.lg. n. 154/2013, fermo che il giudice, lungi dal limitarsi al mero accertamento dell'assenza del legame biologico tra le parti, procederà alla comparazione in concreto degli interessi contrapposti in gioco, potrà riconoscersi (con conseguente rigetto della domanda) la prevalenza di quello del figlio alla conservazione dello status giuridico e dell'identità sociale acquisita e consolidata nel tempo, qualora il riconoscimento sia avvenuto nella consapevolezza della sua non veridicità e l'autore abbia trascurato di agire per un considerevole lasso di tempo”).
_____
Atteso l'esito del giudizio, l'attore va condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in favore dell'Erario, stante l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato del curatore speciale del minore.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. M E Presidente
Dott.ssa E G Giudice
Dott.ssa R V Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 11742/2019 avente ad oggetto impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità
PROMOSSA DA
ACIREALE (CT) L'8.8.1981 (CF: ) RAPPRESENTATO E Parte_1 C.F._1
DIFESO DALL'AVV. SIRAGUSA IVAN MARIA
RICORRENTE
CONTRO
C
NATA IN GERMANIA IL 6.01.1988 (CF: ) Controparte_2 C.F._2 ATO A GIARRE (CT) L'8.1.2007 (CF: , NELLA PERSONA DEL CP_3 C.F._3
CURATORE SPECIALE, AVV. ELISA BRUNO
RESISTENTI
Con l'intervento del pubblico ministero.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione del 19.7.2019 ha convenuto in giudizio e Parte_1 Controparte_4
l'Avv. Elisa B, nella qualità di curatore speciale del minore , esponendo che il CP_3
C minore è nato in data 8.1.2007 da , e che è stato riconosciuto come figlio Controparte_2
dell'attore, avendo con la stessa intrattenuto una relazione sentimentale dal 2006.
Tuttavia, nel 2009, la relazione tra l'attore e si è interrotta. L'attore Controparte_4
rappresenta di essere venuto a conoscenza, nel dicembre 2018, che la compagna aveva un'altra relazione già nell'anno 2006, quando è stato concepito . CP_3
Pertanto, ritenendo di non essere il padre biologico del minore, ha chiesto al Parte_1
Tribunale la nomina di curatore speciale per il minore, individuato nell'avv. B Elisa, ed ha promosso azione di disconoscimento di paternità e chiedendo, nel contempo, il risarcimento del danno nella misura di € 24.000,00 nei confronti della convenuta . Controparte_4
Non si è costituita in giudizio la convenuta , mentre si è costituita, in data 8.1.2020, l'avv. CP_4
B n.q. di curatore, eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione ad agire dell'attore per il disconoscimento di paternità, essendo azione limitata ai figli nati in costanza di matrimonio tra le parti;sempre in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità della domanda per decorso del termine quinquennale per la sua proponibilità, ai sensi della L. 219/2012. Nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda, perché contraria al superiore interesse del minore, che riconosce l'attore come unica figura paterna.
Con ordinanza del 3.2.2021, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni, “Ritenuto preliminarmente necessario decidere la questione relativa alla tardività della domanda”.
All'udienza del 31.1.2022 le parti hanno concluso come da verbale e la causa è stata posta in decisione al Collegio, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Parte attrice precisa le conclusioni riportandosi agli atti e verbali di causa;l'Avv. Elisa B insiste in tutto quanto chiesto dedotto ed eccepito in seno ai precedenti scritti difensivi e relativi verbali
d'udienza e precisa le proprie conclusioni chiedendo l'integrale rigetto della domanda formulata dal sig. Pt_1
Il P.M. ha chiesto il rigetto della domanda.
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Preliminarmente, in relazione all'eccezione di difetto di legittimazione ad agire, occorre evidenziare che l'azione, sebbene introdotta come disconoscimento di paternità, deve essere riqualificata come impugnazione per difetto di veridicità ex art. 263 c.c..
Venendo quindi all'esame della eccezione, sempre preliminare, di inammissibilità per decorso del termine per la sua proposizione, occorre evidenziare che l'azione è imprescrittibile solo per quanto riguarda il figlio, ai sensi della riforma legislativa di cui al D.Lgs. n. 154/2013, pertanto, occorre verificare il rispetto del termine per impugnare fissato per il genitore. Invero, l'avv. B, curatore del minore, non ha aderito alla domanda, ritenendo non conforme all'interesse del minore l'accertamento di una eventuale differente paternità, atteso che in tutti questi anni
l'attore è stato l'unico punto di riferimento morale e materiale del minore, quale figura paterna.
Ai sensi dell'art. 104 comma 10 del d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154: “Fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell'entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219, nel caso di riconoscimento di figlio annotato sull'atto di nascita prima dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo, i termini per proporre l'azione di impugnazione, previsti dall'articolo 263 e dai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 267 del codice civile, decorrono dal giorno dell'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo”. Il decreto è entrato in vigore il 7.2.2014, mentre il riconoscimento è senza dubbio precedente alla l. 219/2012, pertanto il termine per l'azione di impugnazione è il 7.2.2019.
Essendo stato introdotto il giudizio solo a luglio 2019, l'azione non è tempestiva e la domanda inammissibile. Neppure appare rilevante che l'istanza per la nomina del curatore sia precedente, atteso che ai fini della tempestività occorre avere riguardo alla data di introduzione del giudizio;in ogni caso l'attore non ha documentato la data di deposito della relativa istanza (il decreto di nomina è del 4 luglio 2019).
D'altra parte, il curatore speciale del minore non ha fatto propria la domanda dell'attore, ritenendo la stessa non conforme all'interesse del minore (cfr. Cass. 10/10/2023, n. 28311: “In tema di azione di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, ai sensi dell'art. 263
c.c. nel testo anteriore alla novellazione disposta dal d.lg. n. 154/2013, fermo che il giudice, lungi dal limitarsi al mero accertamento dell'assenza del legame biologico tra le parti, procederà alla comparazione in concreto degli interessi contrapposti in gioco, potrà riconoscersi (con conseguente rigetto della domanda) la prevalenza di quello del figlio alla conservazione dello status giuridico e dell'identità sociale acquisita e consolidata nel tempo, qualora il riconoscimento sia avvenuto nella consapevolezza della sua non veridicità e l'autore abbia trascurato di agire per un considerevole lasso di tempo”).
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Atteso l'esito del giudizio, l'attore va condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in favore dell'Erario, stante l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato del curatore speciale del minore.
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