Trib. Cosenza, sentenza 08/01/2025, n. 26

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Cosenza, sentenza 08/01/2025, n. 26
Giurisdizione : Trib. Cosenza
Numero : 26
Data del deposito : 8 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nella causa iscritta al n. 2967/2024 R.G.
TRA
TA CLAUDIA, con Avv. Massimo Cundari
ricorrente
E

ENEL ENERGIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con
Avv.ti Renato Silvestri e Stefano Mattei resistente

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 23.7.2024 ritualmente notificato parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio EN Energia s.p.a. esponendo: di essere stata assunta in data 13.3.2015 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato part time dalla Need s.r.l. con la categoria di impiegata e qualifica e mansioni di operatore di CC inbound con inquadramento di 2° livello del CCNL
Telecomunicazioni e con sede di lavoro a Rende;
di essere sempre stata impiegata nell'ambito della commessa/appalto affidata da EN Energia s.p.a.;
che in data 16.7.2015 il contratto di lavoro era stato ceduto ex art. 2112 c.c. alla Tech & Com s.a.r.l. in seguito ad affitto di ramo di azienda e che il rapporto era proseguito senza soluzione di continuità presso la medesima sede di lavoro di Rende (CS) e per la stessa commessa;
che a far data da giugno
1
2023 la datrice di lavoro non aveva corrisposto la retribuzione mensile restando inadempiente sino al novembre 2023;
che il 27.11.2023 si era dimessa per giusta causa per l'omesso pagamento delle retribuzioni;
che dai cedolini paga emessi dalla datrice di lavoro risultava un credito complessivo, a titolo di retribuzioni e TFR, di € 11.968,46;
che a tale credito occorreva aggiungere anche l'importo di € 1.541,25 spettante a titolo di indennità sostitutiva del preavviso in forza delle dimissioni per giusta causa rese;
che con decreto ingiuntivo n. 653/2024 del Tribunale di Cosenza era stato ingiunto alla datrice di lavoro il pagamento del complessivo importo di € 13.509,71 e che detto decreto non era stato opposto, divenendo esecutivo;
che il datore di lavoro non aveva provveduto al pagamento di quanto dovuto.
Tutto ciò premesso, invocando la responsabilità solidale della committente EN
Energia s.p.a. ex art. 29 D. Lgs. n. 276/2003 per il pagamento delle retribuzioni da giugno a novembre 2023, del TFR. e dell'indennità di mancato preavviso concludeva chiedendo “[..] accertare e dichiarare che la prestazione lavorativa della ricorrente si è svolta senza soluzione di continuità dal
16.03.2015 al 27.11.2023 con la qualifica di Impiegata e mansioni di
Operatore di Back Office con inquadramento, da ultimo, al 3° livello di cui al
CCNL Telecomunicazioni esclusivamente in esecuzione dell'appalto EN Energia
S.p.a. sul sito di Rende (CS);
- accertare e dichiarare, per le ragioni di cui alla premessa, che nell'ambito del predetto appalto la
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