Trib. Larino, sentenza 15/01/2025, n. 3
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Testo completo
RG 331/2022
TRIBUNALE DI LARINO
SEZIONE LAVORO
UDIENZA DEL 14 gennaio 2025
PROC. N. 331/2022 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro d.ssa Silvia Cucchiella, all'udienza del 14 gennaio 2025, tenutasi nelle
forme della trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
TRA
NS EP Cod.Fisc. [...]in proprio e nella qualità di Presidente
del cda della società Cooperativa di solidarietà sociale Marinella- p.iva 04842311211,
elettivamente domiciliato in Castellammare di Stabia (Na) al C.so Garibaldi n° 108, presso lo studio dell'avv.to Vincenzo Apuzzo che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti. opponente contro
ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI CAMPOBASSO – ISERNIA
(C.F. 80002600700), in persona del legale rappresentante p.t., col patrocinio del funzionario
dott.ssa Veneranda Petti come da delega in atti, domiciliato in Campobasso alla via S.
Giovanni n. 55, nella propria sede.
opposta
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
NS IU, in proprio ed in qualità di legale rappresentante p.t. della società
Cooperativa di solidarietà sociale Marinella proponeva opposizione avverso l'ordinanza
ingiunzione n. 112-1/2022 (all.1) notificata in data 30 maggio 2022 emessa dall' Ispettorato
Territoriale di Campobasso – Isernia. Argomentando in ordine alla irregolarità del provvedimento per difetto motivazionale, nonché nel merito in relazione all'infondatezza della condotta contestata, chiedeva l'annullamento dell'ordinanza.
Si costituiva in giudizio l'Ispettorato del Lavoro contestando la pretesa avversaria e
chiedendo la conferma delle ordinanze impugnate.
Successivamente era ammessa ed espletata prova testimoniale e la causa perveniva quindi all'udienza per la discussione mediante trattazione scritta, venendo decisa come da dispositivo e per i motivi che seguono.
Preliminarmente, in merito al dedotto difetto di motivazione, ritiene il Giudicante che si
tratti di censura infondata, dal momento che – non solo – nel caso di specie la normativa
speciale di cui alla legge n. 689/1981 prevale sulla disciplina generale dettata dalla legge n.
241/1990, bensì – inoltre – l'ordinanza correttamente ed esaustivamente richiama il
prodromico verbale di contestazione, nel quale è ampiamente descritta la condotta contestata.
Venendo, quindi, all'esame nel merito del ricorso, vi è che in data 18.06.2021 veniva effettuato da parte di funzionari dell'Ispettorato del Lavoro un accesso