Trib. Cassino, sentenza 06/12/2024, n. 1033

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Cassino, sentenza 06/12/2024, n. 1033
Giurisdizione : Trib. Cassino
Numero : 1033
Data del deposito : 6 dicembre 2024

Testo completo

Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G.L. n. 1430 / 2023
Il Giudice designato Annalisa Gualtieri, in funzione di Giudice del lavoro nel termine di 30 giorni decorrente dall'udienza sostituita ex art.127 ter c.p.c., ha depositato
S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al 1430 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA

con l'avv.to ALTIERI MARIA ROSARIA Parte_1
ricorrente
E
con i funzionari dott.ssa Controparte_1
BOZZELLA EMILIANA e Controparte_2
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di ricorso depositato il 3 luglio 2023, - assunta a tempo Parte_1
indeterminato nel ruolo del personale ATA, profilo di Collaboratore Scolastico (area A), con decorrenza giuridica ed economica dal 01/09/2017, attualmente in servizio presso l' CP_3
di SS. Cosma e Damiano (LT) - ha censurato l'operato del che non ha proceduto
[...] CP_4 al riconoscimento come servizio di ruolo, sia ai fini giuridici che economici, dell'intero servizio di non di ruolo prestato, chiedendo condannarsi l'amministrazione scolastica convenuta a collocarla nella posizione stipendiale maturata in seguito all'intero servizio svolto, sia a tempo
determinato che a tempo indeterminato, ed a corrisponderle le differenze retributive che risultino a lei dovute a far data dalla sottoscrizione del primo contratto.
L'Amministrazione scolastica, ritualmente citata, si è costituita in giudizio eccependo, preliminarmente, l'intervenuta prescrizione quinquennale e, nel merito, il rigetto della avversa domanda.
La causa, istruita per via documentale, è stata discussa e decisa in esito all'udienza del
31.11.2024 tenutasi ex art. 127 ter c.p.c.
Deve in primo luogo ritenersi tardiva la costituzione in giudizio del , avvenuta un CP_4
giorno prima dell'udienza fissata, con conseguente inammissibilità dell'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata.
Nel merito la domanda è fondata.
La questione oggetto del presente giudizio verte sulla legittimità o meno del trattamento retributivo differenziato riservato ad un c.d. assistente tecnico amministrativo precario (c.d.
“A.T.A.”), senza la progressione retributiva riconosciuta, invece, al collaboratore scolastico di ruolo;
segnatamente si tratta di stabilire se tale trattamento differenziato sia conforme o meno al principio di non discriminazione previsto dalla normativa comunitaria.
Il diritto al trattamento economico del personale A.T.A. precario in servizio per una serie di contratti a termine va riconosciuto in relazione alla maturazione della effettiva anzianità di servizio, in applicazione del principio di non discriminazione di cui alla Direttiva
1999/70/CE e ciò indipendentemente dalla inapplicabilità ai contratti a termine nel comparto della scuola della disciplina generale di cui al d.lgs. n. 368/2001;
esclusione disposta segnatamente dall'art. 70, comma 8, secondo cui "Sono fatte salve le procedure di reclutamento del personale della scuola di cui al d.lgs. 16 aprile 1994 n. 297 e successive modificazione e integrazioni".
Esclusione che è stata ribadita dal comma 4-bis aggiunto dal Decreto-Legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 2011, n. 106 all'articolo
10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, secondo cui "

4-bis. Stante quanto stabilito dalle disposizioni di cui all'articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, all'articolo 4, comma 14-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono altresì esclusi dall'applicazione del presente decreto i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente ed ATA, considerata la necessità di garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo anche in caso di assenza temporanea del personale docente ed ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed
anche determinato. In ogni caso non si applica l'articolo 5, comma 4-bis, del presente decreto."
In tale contesto normativo, una volta accertato che – nella fattispecie in esame – la ricorrente in questione non ha percepito, l'incremento retributivo dovuto alla maturata anzianità di servizio, la domanda del differenziale retributivo è fondata e deve trovare accoglimento per il solo fatto che, diversamente operando, vi sarebbe palese violazione del principio di non discriminazione, enunciato nella clausola n. 4, dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES (allegato alla Direttiva 1999/70/CE).
Segnatamente la richiamata clausola n. 4 – per quanto qui interessa – ai punti 1 e 4 prevede:
“1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive …
……omissis…


4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando i criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”
.
Già con la sentenza 13 settembre 2007 n. 307, la Corte di giustizia CE (sez. II,
[...]
contro ) ha chiarito che la nozione delle “condizioni d'impiego” di cui alla Per_1 Per_2
citata clausola 4, punto 1, deve essere interpretata nel senso di ricomprendervi anche il trattamento economico e, pertanto, “…deve essere interpretata nel senso che essa può servire da base ad una pretesa come quella in esame nella causa principale, che mira all'attribuzione, ad un lavoratore a tempo determinato, di scatti di anzianità che l'ordinamento nazionale riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato…”.
Se a ciò si aggiunge che la direttiva CE 1999/70 in materia di lavoro a tempo determinato ed, in particolare, “…il principio di non discriminazione dei lavoratori a termine rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili trovano applicazione anche nei rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni, per i quali la semplice circostanza che un impiego sia qualificato "di ruolo" in base all'ordinamento interno non costituisce ragione oggettiva idonea a giustificare una differenza di trattamento dei lavoratori a termine” (Corte di giustizia CE, sez. II, sentenza n. 444 del 22 dicembre 2010, e altro contro Per_3 CP_5
Sudi Comunità Autonoma Galizia), si deve riconosce che non è la maggior tutela assicurata al rapporto di lavoro dal regime di stabilità reale a giustificare il trattamento economico
differenziato, sicché – per quanto qui interessa – la circostanza che un rapporto di lavoro, nel comparto della scuola, sia qualificato come “di ruolo” è priva di rilevanza se a tale connotazione si intenda dare la consistenza di una “ragione oggettiva” idonea a sorreggere la legittimità di trattamenti economici differenziati a parità di mansioni lavorative e connesso grado di responsabilità.
Se infatti si considera che lo scatto di anzianità risponde all'esigenza di parametrare il trattamento retributivo alla progressiva acquisizione di una maggiore professionalità e competenza del lavoratore, si deve riconoscere che anche nell'àmbito della istruzione, la funzione dell'incremento periodico della retribuzione, nel tener conto della maturazione della sempre più ampia esperienza che
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