Trib. Firenze, sentenza 04/12/2024, n. 3837
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Testo completo
N. R.G. 7588/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Monica Tarchi Presidente rel. dott.ssa Daniela Garufi Giudice dott.ssa Serena Alinari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7588/2024 promossa da:
(C.F. , nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente a [...], rappresentata e assistita dall'Avv. Silvia Cosi
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE NON COSTITUITO
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Con l'intervento necessario ex lege del PM (visto del 01/07/2024)
Posta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
La ricorrente ha concluso come da verbale di udienza del 27/11/2024: “chiede sia disposto un supporto psicologico per il figlio il quale sarà sottoposto visita neurologica il 4 febbraio 2025 presso Per_1
l'ospedale di Siena;
che venga disposto l'affidamento super esclusivo, collocamento dei figli presso la madre, assegnazione dell'unico universale alla madre e con incontri protetti padre/figli;
sotto il profilo
pagina 1 di 6 del mantenimento, chiede che quando il resistente sarà nelle condizioni giuridiche di contribuire al mantenimento, lo stesso provveda a versare mensilmente alla madre l'importo di e. 150,00 a figlio oltre rivalutazione annuale Istat;
rinuncia ad ogni altra domanda, anche di carattere istruttorio”.
Concisi motivi di fatto e di diritto
1. Con ricorso del 27/06/2024 regolarmente notificato, ha adìto questo Tribunale al Parte_1
fine di ottenere la regolamentazione delle condizioni di collocamento e frequentazione dei figli minori
e , nati rispettivamente il 16/10/2015, il 12/05/2020 ed Persona_2 Persona_3 Persona_4
il 18/08/2021 dalla relazione more uxorio, ad oggi cessata, con in particolare, ha riferito Controparte_1 di aver subìto nel corso degli anni da parte dell'ex compagno numerosi episodi di violenza e minaccia, posti in essere sia durante che in epoca successiva alle gravidanze, anche in presenza dei minori, peraltro con l'uso di armi illegalmente detenute dal fino a quando, nel gennaio 2022, la stessa CP_1
decideva di interrompere la convivenza e di sporgere querela per maltrattamenti e possesso di arma non registrata, andando a vivere presso l'abitazione dei propri genitori, ove tuttora abita con i figli;
la ricorrente ha, quindi, chiesto il divieto di avvicinamento ex art. 473 bis 70 c.p.c. alla casa familiare ed ai luoghi abitualmente frequentati dalla ricorrente e dai figli, la sospensione della responsabilità genitoriale del padre sulla prole e, dunque, l'affidamento super esclusivo dei minori, la determinazione di un contributo da parte del padre per il mantenimento dei bambini nella misura di complessivi e.
600,00 mensili.
2. Con decreto dell'08/07/2024, il Tribunale ha fissato l'udienza in sede cautelare e chiesto una relazione informativa sul nucleo familiare ai Servizi Sociali territorialmente competenti;
all'udienza del
24/07/2024, il Giudice delegato, rilevato il mancato perfezionamento della notifica e la rinuncia all'istanza cautelare, stante la conferma della detenzione del resistente presso la casa circondariale di
Rebibbia datata 11/07/2024, ha fissato l'udienza del 27/11/2024 per la trattazione nel merito della causa, all'esito della quale, preso atto che il resistente non si è costituito in giudizio benché ritualmente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Monica Tarchi Presidente rel. dott.ssa Daniela Garufi Giudice dott.ssa Serena Alinari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7588/2024 promossa da:
(C.F. , nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente a [...], rappresentata e assistita dall'Avv. Silvia Cosi
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE NON COSTITUITO
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Con l'intervento necessario ex lege del PM (visto del 01/07/2024)
Posta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
La ricorrente ha concluso come da verbale di udienza del 27/11/2024: “chiede sia disposto un supporto psicologico per il figlio il quale sarà sottoposto visita neurologica il 4 febbraio 2025 presso Per_1
l'ospedale di Siena;
che venga disposto l'affidamento super esclusivo, collocamento dei figli presso la madre, assegnazione dell'unico universale alla madre e con incontri protetti padre/figli;
sotto il profilo
pagina 1 di 6 del mantenimento, chiede che quando il resistente sarà nelle condizioni giuridiche di contribuire al mantenimento, lo stesso provveda a versare mensilmente alla madre l'importo di e. 150,00 a figlio oltre rivalutazione annuale Istat;
rinuncia ad ogni altra domanda, anche di carattere istruttorio”.
Concisi motivi di fatto e di diritto
1. Con ricorso del 27/06/2024 regolarmente notificato, ha adìto questo Tribunale al Parte_1
fine di ottenere la regolamentazione delle condizioni di collocamento e frequentazione dei figli minori
e , nati rispettivamente il 16/10/2015, il 12/05/2020 ed Persona_2 Persona_3 Persona_4
il 18/08/2021 dalla relazione more uxorio, ad oggi cessata, con in particolare, ha riferito Controparte_1 di aver subìto nel corso degli anni da parte dell'ex compagno numerosi episodi di violenza e minaccia, posti in essere sia durante che in epoca successiva alle gravidanze, anche in presenza dei minori, peraltro con l'uso di armi illegalmente detenute dal fino a quando, nel gennaio 2022, la stessa CP_1
decideva di interrompere la convivenza e di sporgere querela per maltrattamenti e possesso di arma non registrata, andando a vivere presso l'abitazione dei propri genitori, ove tuttora abita con i figli;
la ricorrente ha, quindi, chiesto il divieto di avvicinamento ex art. 473 bis 70 c.p.c. alla casa familiare ed ai luoghi abitualmente frequentati dalla ricorrente e dai figli, la sospensione della responsabilità genitoriale del padre sulla prole e, dunque, l'affidamento super esclusivo dei minori, la determinazione di un contributo da parte del padre per il mantenimento dei bambini nella misura di complessivi e.
600,00 mensili.
2. Con decreto dell'08/07/2024, il Tribunale ha fissato l'udienza in sede cautelare e chiesto una relazione informativa sul nucleo familiare ai Servizi Sociali territorialmente competenti;
all'udienza del
24/07/2024, il Giudice delegato, rilevato il mancato perfezionamento della notifica e la rinuncia all'istanza cautelare, stante la conferma della detenzione del resistente presso la casa circondariale di
Rebibbia datata 11/07/2024, ha fissato l'udienza del 27/11/2024 per la trattazione nel merito della causa, all'esito della quale, preso atto che il resistente non si è costituito in giudizio benché ritualmente
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