Trib. Messina, sentenza 04/12/2024, n. 2748

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Messina, sentenza 04/12/2024, n. 2748
Giurisdizione : Trib. Messina
Numero : 2748
Data del deposito : 4 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Viviana Cusolito Giudice dott. Simona Monforte Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3091 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
nata a [...] il Parte_1
18.04.1993 e residente in [...]vico Giustizia n. 21, codice fiscale
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. C.F._1
Aldo Lombardo (C.F. – C.F._2 Email_1
– telefax 0907386165) con studio in Messina via dei Mille n. 134 ed ivi elettivamente domiciliata;
PARTE RICORRENTE
E nato a [...] il [...] ed ivi residente in Controparte_1
vico Giustizia n. 21;
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione giudiziale
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473 bis .12 e 473 bis .47 c.p.c. depositato il
25/07/2024, premesso che in data Parte_1
1


26.01.2023 aveva contrato matrimonio a Messina con Controparte_1
(atto iscritto al n. 6 parte 1 anno 2023);
che dal matrimonio non erano nati figli;
che per incompatibilità caratteriali la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile, tanto che i coniugi avevano deciso di vivere separatamente;
tutto ciò premesso, chiedeva che fosse pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi con addebito a carico del e CP_1
che fosse posto a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla deducente un assegno di mantenimento dell'importo mensile di € 670,00, da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 18.09.2024.
All'udienza del 03.12.2024, fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21 c.p.c., il
Giudice delegato prendeva atto della impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per l'ingiustificata assenza del resistente, ritualmente citato e non comparso. Il Giudice delegato, ritenuto che non vi fosse la necessità di assumere provvedimenti temporanei ed urgenti e che la causa fosse matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, dichiarata la contumacia del resistente, invitava il procuratore dell'unica parte costituita a precisare le conclusioni e disponeva, quindi, la discussione orale della causa, all'esito della quale riservava di riferire al collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio che alla luce delle risultanze processuali, vada pronunciata la separazione personale
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