Trib. Bologna, sentenza 03/02/2025, n. 83
Sentenza
3 febbraio 2025
Sentenza
3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 11163/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11163/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LERRO Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE, elettivamente domiciliata in VIA FARINI 2 40124 BOLOGNA presso il difensore avv.
LERRO GIUSEPPE
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRUSCHI ELISA, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA STRADELLO MORELLO 165 41019 SOLIERA presso il difensore avv. BRUSCHI ELISA
CONVENUTO
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 25.09.2024 la sig.ra (nata a [...], Parte_1 il 29.08.1986) ed il sig. (nato a [...], il [...]) proponevano domanda CP_1 di separazione, chiedendo la regolamentazione dei rapporti parentali e patrimoniali nell'interesse della prole minore.
Si premette che le parti hanno contratto matrimonio concordatario a LI (MO), in data 01.08.2021, con atto regolarmente iscritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del già menzionato comune al n.4 p.
2 s. A, anno 2021.
Dalla loro unione sono nati due figli, (nato a [...], in data [...]) e Persona_1
(nato a [...], in data [...]). Persona_2
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Con il ricorso, le parti chiedevano l'accoglimento delle condizioni di separazione e la regolamentazione dei rapporti parentali e patrimoniali nell'interesse dei figli.
Con decreto (23.10.2024), il Giudice delegato fissava per il 06.12.2024 termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza (ex art. 127ter cpc), come da espressa richiesta delle parti che dichiaravano di rinunciare a comparire personalmente.
Allo scadere del termine, ritenuta la regolarità del deposito di note, il Giudice, cui nelle more è stato riassegnato il fascicolo, tratteneva la causa in decisione.
Queste le condizioni di cui le parti chiedono l'accoglimento:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di porre la loro residenza ove riterranno più opportuno.
2) La OR continuerà ad abitare, come di fatto già avviene, unitamente ai figli Parte_1 minori e , nella casa coniugale sita in Bologna (BO), Via Oreste Regnoli n. 21/02, Per_1 Per_2 di sua proprietà per la quota del 50% (essendo il restante diritto di proprietà per quota del 50% in capo al di lei padre . Persona_3
Il IG , d'accordo con la moglie, ha già lasciato la casa coniugale e si è trasferito, in CP_1 via provvisoria, presso l'abitazione della propria madre, sita in Vignola (MO), Frazione Formica, Via Tavoni n. 780. Il IG si obbliga a perfezionare il cambio di residenza entro la data del 31 CP_1
Dicembre 2024.
I coniugi danno atto di aver già regolato tra loro, in separata sede, la suddivisione dei beni mobili e degli arredi in precedenza contenuti nella casa coniugale.
3) I figli minorenni e rimangono affidati ad entrambi i genitori, Persona_1 Persona_2 secondo le disposizioni dell'affido condiviso, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre, sita in Bologna (BO), Via Oreste Regnoli n. 21/02. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli.
I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in maniera disgiunta riguardo alle decisioni di ordinaria amministrazione da assumere nel momento in cui avranno presso di sé i minori ed in maniera congiunta -consultandosi preventivamente e con congruo anticipo, in separata sede e direttamente tra loro- in tutti gli altri casi. I genitori, in un'ottica di fattiva collaborazione e di buon senso, si impegnano a fare in modo che i minori e continuino ad avere e consolidare un buon rapporto con entrambi i Per_1 Per_2 genitori e con le rispettive famiglie d'origine. Inoltre, i coniugi si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli e a tenere contegni improntati a tale rispetto, impegnandosi espressamente a tenerli alieni da ogni ipotesi di conflittualità, che li riguardi direttamente ovvero in relazione ai rapporti parentali delle rispettive famiglie d'origine. 4) In via generale e salvo diversi e migliori accordi tra i genitori, il padre avrà facoltà di tenere con sé
i figli minori con le seguenti tempistiche e modalità.
Giornate infrasettimanali: il padre andrà a prendere e il mercoledì pomeriggio Per_1 Per_2 all'uscita della scuola e/o dal centro estivo o nel diverso luogo in cui essi si trovino in base ai loro impegni scolastici e/o ludici, alle ore 17:30 del pomeriggio e li riaccompagnerà a casa della madre dopo cena alle ore 21:30.
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Fine settimana alternati: il padre andrà a prendere e il sabato mattina alle ore Per_1 Per_2 08:30 presso l'abitazione della madre e li terrà con sé sino alla domenica sera dopo cena, alle ore 21:30, quando li riaccompagnerà presso l'abitazione materna. Vacanze Natalizie: e insieme, trascorreranno la settimana dal 23 al 30 dicembre Per_1 Per_2 con un genitore e la settimana dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro, alternandosi i genitori di anno in anno. Per le vacanze natalizie 2024 i figli trascorreranno la settimana dal 23 al 30 Dicembre
2024 con il padre e dal 31 Dicembre 2024 al 6 Gennaio 2025 con la madre, il tutto salvo diverso accordo tra gli odierni ricorrenti.
In generale, i genitori si impegnano a considerare i rispettivi giorni lavorativi del periodo, cercando di favorire in quei giorni la frequentazione dei figli con il genitore che eventualmente avesse più giorni festivi dell'altro. Vacanze Pasquali: e entrambi insieme, ad anni alterni, iniziando dal 2025, Per_1 Per_2 trascorreranno il loro periodo di vacanze scolastiche pasquali con la seguente cadenza:
- con la madre sino alla domenica di Pasqua, poi con il padre il giorno del Lunedi di Pasquetta e martedì, impegnandosi il padre ad andare a prendere i figli il lunedì mattino alle ore 8,30 presso l'abitazione della madre e a riaccompagnarli il martedì sera alle ore 21:30;
- con il padre dal mercoledì pomeriggio precedente la giornata di Pasqua e sino alla domenica sera, riaccompagnandoli dopo cena alle ore 21:30 presso l'abitazione della madre, con la quale resteranno il Lunedì di Pasquetta e il martedì. Per l'anno 2025, il padre terrà presso di sé i figli dal mercoledì pomeriggio precedente la giornata di Pasqua e fino alla domenica sera.
Per le altre festività ufficiali che non rientrassero già nei periodi sopra descritti, i genitori si accorderanno di volta in volta per favorire l'equa frequentazione e possibilmente abbinandoli ai minori periodi di frequentazione del padre.
Vacanze Estive: e entrambi insieme, potranno trascorrere con il padre Per_1 Per_2 preferibilmente un periodo di due settimane consecutive e/o di quindici giorni consecutivi, ciò al fine di assicurare nel rapporto dei figli con il padre, non collocatario, una più significativa e continuativa frequentazione, con maggior stabilità e continuità. In caso di comprovate ragioni di salute, disposizioni del datore di lavoro e/o per sopravvenute necessità, il suddetto periodo di due settimane potrà essere frazionato secondo le esigenze del caso concreto.
La scelta del periodo, preferibilmente nel mese di Agosto, dovrà essere concordemente prestabilito entro il 15 Febbraio di ciascun anno e con decisione spettante, in caso di disaccordo, negli anni pari al padre e negli anni dispari alla madre.
Per i periodi di vacanza scolastica estiva, si dovranno altresì considerare i giorni in cui i figli saranno effettivamente ammessi ai centri estivi e, nei giorni in cui non dovessero usufruirne, il genitore che potrà agevolarsi di propri giorni non lavorativi si impegna a tenerli con sé se l'altro è al contrario in un periodo lavorativo. In generale, le parti precisano che i genitori, nelle giornate e nei periodi non di loro spettanza, potranno comunque vedere e sentire i propri figli ogni volta in cui lo desidereranno, previo accordo tra di loro e compatibilmente con gli impegni già presi dai genitori stessi nonché, i bisogni e gli impegni dei minori. I coniugi potranno quindi accordarsi occasionalmente con modalità di visita e frequentazioni diverse, compatibilmente alle esigenze, impegni scolastici, centri estivi, sportivi e simili, anche nel rispetto dei desideri di e e degli impegni lavorativi dei genitori. Per_1 Per_2
Il SI. potrà