Trib. Tempio Pausania, sentenza 21/11/2024, n. 78

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Tempio Pausania, sentenza 21/11/2024, n. 78
Giurisdizione : Trib. Tempio Pausania
Numero : 78
Data del deposito : 21 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE VOLONTARIA GIURISDIZIONE R.g. n. 783 / 2024
Il Tribunale in composizione collegiale costituito dai seguenti magistrati:
Dr. Alessandro Di Giacomo Presidente
Dr. Claudio Cozzella Giudice rel.
Dr.ssa Micol Menconi Giudice all'esito della camera di consiglio telematica del 21.11.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa congiuntamente iscritta al n. 783 del Ruolo Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024 posta in decisione all'udienza del 21.11.2024 e vertente tra
(C.F. , in giudizio con l'avv. Parte_1 C.F._1
ARCIDIACONO PAOLA
e
(C.F. ), in giudizio con l'avv. ARCIDIACONO CP_1 C.F._2
PAOLA
-ricorrenti-
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: Separazione consensuale
CONCLUSIONI: nell'interesse delle parti dichiarare la separazione dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso introduttivo del giudizio e ribadite con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 21.11.2024.
1


RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio Parte_1 CP_1
civile in Saluzzo in data 15.5.2015 con regime patrimoniale della separazione dei beni. L'atto è stato iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, anno 2015, numero 9, parte
I.
Dall'unione tra i coniugi è nata la figlia (5/7/2008). Per_1
In considerazione del fatto che il rapporto coniugale è entrato gradatamente in crisi e che è venuta del tutto meno l'affectio coniugalis, le parti hanno congiuntamente domandato pronunciarsi sentenza di separazione personale.
Già in sede di proposizione del ricorso le parti hanno raggiunto un accordo e formulato conclusioni conformi in ordine alle questioni economiche e di mantenimento della figlia, ribadite con note scritte in sostituzione dell'udienza del 21.11.2024.
La causa è stata istruita esclusivamente con produzioni documentali ed è stata rimessa alla decisione del Collegio.
***
Nel merito, risulta dagli atti la celebrazione del matrimonio, il regime patrimoniale della separazione dei beni, la trascrizione dell'atto di matrimonio nei registri dello stato civile, nonché la circostanza che tra i coniugi già da tempo anteriore alla proposizione della
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