Trib. Lecce, sentenza 20/02/2024, n. 684

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Lecce, sentenza 20/02/2024, n. 684
Giurisdizione : Trib. Lecce
Numero : 684
Data del deposito : 20 febbraio 2024

Testo completo

N. R.G. 9388/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LECCE
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale di Lecce – Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Italo Mirko De Pasquale, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al numero d'ordine 9388 del 2020, discussa all'udienza del
20.02.2024, promossa da:
LI NT, rappresentato e difeso dagli avv.ti TO Rucco e Paolo De
Matteis;

– ATTORE –
CONTRO
LUPIAE SERVIZI SPA, con socio unico Comune di Lecce - società soggetta al coordinamento ed al controllo del Comune di Lecce - in persona del legale rappresentante pro tempore,
Amministratore Unico, dott. Alfredo Pagliaro, rappresentata e difesa dall'avv. Sergio De Filippi;

– CONVENUTA – avente ad oggetto: prestazione d'opera intellettuale.
FATTO e DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, depositato in data 17.12.2020, LI
NT ha convenuto dinanzi all'intestato Tribunale la LUPIAE SERVIZI SPA al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni altra istanza, in accoglimento dei motivi su esposti:

1. in via principale,
e nell'ipotesi in cui l'On.le

Tribunale dovesse ritenere che l'attività è stata svolta in assenza di convenzione (come affermato dalla convenuta), accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, il diritto di credito in capo all'attore relativamente al periodo dall'1/01/2018 sino al 31/12/2019 quantificato nella somma di euro 1.293.589,37, così come determinata in perizia contabile della dr.ssa Giusy De
LO (doc. 6) ovvero in quella maggiore o minore come determinata in corso di causa e per
l'effetto condannare la convenuta al relativo pagamento oltre interessi dal sorgere del diritto all'effettivo soddisfo;


2. in subordine,
e qualora l'On.le Tribunale dovesse ritenere che l'attività di consulenza espletata dall'attore nel periodo dal 1/01/2018 al 31/12/2019 sia regolamentata dalla convenzione o che quest'ultima si sia rinnovata: accertare e dichiarare il diritto di credito in capo al dott. AN determinato nella somma di euro 108.999,90 ovvero in quella maggiore o minore che dovesse risultare all'esito dell'istruttoria e per l'effetto condannare la convenuta al relativo pagamento oltre interessi dal sorgere del diritto all'effettivo soddisfo;
nonché, e con riferimento al periodo successivo all'interruzione delle prestazioni di consulenza

(che sarebbero dovute continuare per convenzione sino al 31.12.2021), accertare e dichiarare il
pagina 1 di 10 diritto dell'attore al risarcimento del danno parametrato all'importo mensile di Euro 6.750,00 previsto dalla convenzione ovvero alla somma maggiore o minore che risulterà all'esito dell'istruttoria;
per l'effetto, condannare la convenuta al relativo pagamento oltre interessi dal sorgere del diritto all'effettivo soddisfo.
” [il corsivo è tratto testualmente dalle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione].
Ha dedotto: di aver svolto, con decorrenza 12/04/2006 e sino al 31/12/2019, nell'interesse della
AE SE SpA, l'attività professionale di consulenza del lavoro;
che il rapporto era sorto giusta contratto del 12 aprile 2006 con durata triennale;
che in data 22 gennaio 2008, in costanza della disciplina iniziale, aveva sottoscritto con la AE SE S.p.A. un nuovo contratto con efficacia sino al 31.12.2010;
che in data 30 ottobre 2010, le parti avevano sottoscritto un nuovo contratto con efficacia sino al 31 dicembre 2013;
di aver sottoscritto, in data 19 dicembre 2012, un nuovo contratto con efficacia quadriennale con scadenza 31/12/2017 e con un compenso pari ad € 6.750,00/mese;
che in data 2 gennaio 2017 la AE SE SpA aveva formalizzato la disdetta dal contratto (tardivamente rispetto al termine contrattualmente previsto di un anno prima e cioè entro il 31.12.2016);
che, successivamente, (e cioè dal 1/01/2018 sino al
31/12/2019), aveva svolto la medesima attività seppur in assenza di specifiche convenzioni;
che in tutto il periodo suddetto aveva provveduto, per conto della LUPIAE SERVIZI SpA, a quanto specificatamente e dettagliatamente dedotto e descritto a pag.

2-3 della perizia contabile a firma della consulente del lavoro dr.ssa Giusy De LO;
che tale attività era identica a quella prevista e svolta nel periodo convenzionato;
che, in data 10 aprile 2019, a seguito di specifica richiesta datata 15/03/2019, a firma del presidente della LUPIAE SERVIZI S.p.A., aveva precisato, con nota PEC datata 11/04/2019 di aver maturato, con riferimento ai periodi 1/03/2017 – 31/03/2017
e 1/10/2017 – 31/03/2019, un credito complessivo pari ad Euro 128.250,00 che, al netto degli acconti ricevuti, si era ridotto ad Euro 111.717,80 (di cui Euro 184,41 per compensi ed oneri accessori relativi alla mensilità di marzo 2017;
Euro 20.250,00 per compensi ed oneri relativi all'anno fiscale 2017;
Euro 74.250,00 per compensi ed oneri accessori relativi all'anno fiscale
2018 e, infine, Euro 17.033,39 per compensi ed oneri accessori relativi al periodo gennaio/marzo
2019);
che con nota del 21 maggio 2019, e con riferimento al bonifico di Euro 4.160,00 con causale “compenso febbraio 2019” ricevuto il 12.4.2019, aveva fatto presente, con nota PEC datata 21/05/2019, che, ai sensi dell'art. 3 della convenzione (disdettata tardivamente), l'importo da corrispondergli ammontava invece ad Euro 6.750,00;
che l'anzidetta nota era stata riscontrata il 7/06/2019 dalla AE SE S.p.A. la quale aveva ribadito la tempestività della disdetta relativa al contratto in scadenza il 31/12/2017 nonché l'impossibilità giuridica della rinnovazione tacita del contratto allorquando una delle parti era una società partecipata;
che, nonostante i tentativi per una definizione bonaria, aveva ricevuto con nota PEC la lettera di disdetta del contratto;
che erano seguiti ulteriori contatti col Dott. Pagliaro sino al 09/10/2019 giorno in cui, alla presenza dei dott. Giuseppe e Paolo Cairo (quali consulenti del primo) si era giunti ad un accordo orale di massima che prevedeva la rinuncia alle maggiorazioni dovute per il 2018 e 2019 tra quanto previsto in convenzione (€ 6.750,00/mese) e quanto dalla AE SE S.p.A. indicato in bilancio (4.000,00/mese) e la proroga del contratto sino al 31/12/2022 con attività di formazione del personale per arrivare all'internalizzazione del servizio dal 01/01/2023, al compenso di € 4.000,00/mese come previsto dal piano concordatario unilateralmente predisposto da LUPIAE SERVIZI S.p.A.;
che, tuttavia, a distanza di una settimana, era stato contattato pagina 2 di 10
telefonicamente dal Dott. Pagliaro, nella sua qualità, il quale gli aveva comunicato che le sue prestazioni professionali sarebbero terminate definitivamente il 31/12/2019;
che, a questo punto, si era rivolto alla professionista dr.ssa Giusy De LO, consulente del lavoro, perché determinasse e quantificasse, in base ai parametri di legge, l'importo del credito maturato per gli anni non coperti da convenzione (1/01/2018 – 31/12/2019).
La LUPIAE SERVIZI S.P.A., costituitasi, ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Dichiarare e dare atto che il dott.
AN, nel periodo non coperto da convenzione, ha svolto attività lavorativa di consulente del lavoro in favore della società convenuta in regime di proroga tecnica e che il compenso di €
4.000,00 mensili corrisposto da AE SE spa nel biennio 1.1.2018 – 31.12.2019 al dott.
AN risulta congruo in quanto parametrato ai costi di analoghe prestazioni continuative rese da professionisti del settore dei consulenti del lavoro. Per lo effetto rigettare la domanda attorea previa declaratoria che null'altro deve la AE SE spa al dott. AN -
Accertare e dare atto che AE SE spa ha correttamente precisato il credito del dott.
AN innanzi agli organi della procedura concordataria quantificandolo in € € 67.011,78
(già rivalutato) dovuti per il trimestre insoluto dell'anno 2017, nonché per 11 mensilità dell'anno
2018 e che null'altro deve la società convenuta in favore dell'odierno attore - In via gradata e nella denegata ipotesi in cui venisse accolta la pretesa dell'attore al pagamento di € 108.999,90,
o nella somma maggiore o minore accertata, detrarre dal dovuto la somma accantonata in concordato pari ad € 67.011,78 - Dichiarare e dare atto che l'attore nel richiedere la somma di €
1.293.589,37 ha agito con mala fede e/o colpa grave. - Con condanna alle spese di lite ed al risarcimento del danno per responsabilità aggravata nella misura che sarà accertata giudizialmente.” [il corsivo ripropone testualmente le conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta].
La convenuta ha premesso: di essere una società avente come socio unico il Comune di Lecce e di essere soggetta al controllo e al coordinamento del predetto Ente Comunale;
di essere, pertanto, una società “in house”, vale a dire, una azienda pubblica costituita in forma societaria il cui capitale è detenuto in tutto o in parte, direttamente o indirettamente dal Comune di Lecce;
di espletare, in ossequio al proprio Statuto, servizi di varia natura quali, a titolo esemplificativo, la manutenzione del verde comunale, il servizio scuolabus, i servizi cimiteriali e altri con assoluta prevalenza o, per meglio dire, esclusività di destinazione di tale attività in favore del Comune di
Lecce;
di doversi attenere, in quanto società in house, soggetta al controllo e al coordinamento del Comune di Lecce, per l'affidamento degli incarichi a soggetti terzi, all'osservanza della procedura ad “evidenza pubblica” nel rispetto dei criteri della pubblicità, imparzialità e della trasparenza (L. 50/2016 – codice degli appalti);
di aver patito una seria crisi finanziaria tanto da essere ricorsa, in data 26.11.2018, al deposito presso il Tribunale di Lecce della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
che, con decreto 18.6.2019, il Tribunale di
Lecce – Sezione Commerciale, aveva ammesso
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