Trib. Patti, sentenza 23/01/2025, n. 68

TRIB Patti
Sentenza
23 gennaio 2025
0
0
05:06:40
TRIB Patti
Sentenza
23 gennaio 2025

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Patti, sentenza 23/01/2025, n. 68
Giurisdizione : Trib. Patti
Numero : 68
Data del deposito : 23 gennaio 2025

Testo completo


TRIBUNALE DI PATTI REPUBBLICA ITALIANA Sezione Civile VERBALE DI UDIENZA All'udienza del 23 gennaio 2025, innanzi alla dott.ssa Serena Andaloro, in funzione di giudice monocratico, con l'assistenza del dott. Giuseppe Rasa, funzionario addetto all'Ufficio per il Processo, nella causa civile iscritta al n. 161/2019 R.G.A.C., alla quale è stato riunito il procedimento iscritto al n. 24/2020 R.G.A.C., promossa da NF IN (C.F.: [...]), elettivamente domiciliato in Patti, Via Spada n. 4, presso lo studio dell'avv. Salvatore Benedetti che lo rappresenta e difende, attore,

contro

Condominio Complesso Residenziale “Lauromare”
(C.F.: 95005050836), in persona dell'amministratore pro tempore Arch. MA MP, elettivamente domiciliato in Messina, via Mamertini is. 106, n. 17, presso lo studio dell'avv. Valentina Bellitto, che lo rappresenta e difende, convenuto, avente ad oggetto: annullamento delibere e revoca amministratore di condominio;
sono presenti l'avv. Salvatore Benededetti e l'avv. Valentina Bellitto, i quali precisano le conclusioni e, su invito del giudice, discutono oralmente la causa, riportandosi alle domande, difese ed eccezioni formulate in atti e verbali di causa nonché alle note conclusive. All'esito della discussione, il Giudice pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c In nome del popolo italiano SENTENZA In fatto ed in diritto Con atto di citazione, notificato in data 24 gennaio 2019, NF IN ha premesso: di essere proprietario di un immobile ubicato in Caronia c.da Torre del Lauro, facente parte del Condominio Complesso residenziale Lauromare;
che in data 30 agosto 2018 gli era stato notificato
il verbale dell'assemblea del 12 agosto 2018 in difetto di precedente avviso di convocazione, nonché del quorum previsto dalla legge per la nomina dell'amministratore, nominato in assenza dei requisiti di professionalità ed onorabilità previsti dall'art. 71 bis disp. att. lett. g), c.c., nonché delle informazioni di cui all'art. 1129 c.c.. Tanto premesso, l'attore ha chiesto l'annullamento della delibera del 12 agosto 2018 per il difetto di convocazione del medesimo, nonché l'annullamento o nullità della delibera di nomina dell'amministratore per il mancato raggiungimento del quorum assembleare ed il difetto di specificazione del compenso, nonché di disporre la revoca dell'amministratore per difetto dei requisiti previsti dalla legge e comunicazione delle informazioni ex art. 1129, comma 2, c.c.;
con vittoria di spese e compensi. Con comparsa di costituzione, depositata in data 16 aprile 2019, si è costituito il Condominio, il quale ha eccepito, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda per violazione dell'art. 165 c.p.c. ed il mancato esperimento del tentativo di mediazione;
la decadenza dell'attore per decorso dei termini per impugnare la delibera;
la nullità dell'atto di citazione per genericità;
nel merito, ha chiesto il rigetto delle domande attoree perché infondate, con condanna di parte attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e vittoria di spese e compensi. Con successivo atto di citazione, notificato in data 27 dicembre 2019, l'attore ha chiesto: l'annullamento della delibera dell'11 agosto 2019 con cui l'assemblea aveva sanato la precedente delibera del 12 agosto 2018 gravata dai vizi denunciati nella precedente citazione;
l'annullamento della delibera condominiale per avere ratificato il punto 1.3 dell'ordine del giorno di nomina dell'amministratore senza rispettare le maggioranze ex art. 1136, commi 2 e 4 c.c.;
di disporre la revoca dell'amministratore per non avere comunicato e informazioni rilevanti ai sensi dell'art. 1129 c.c. e difetto dei requisiti di nomina ai sensi dell'art. 71 bis, comma 1, lett. g), disp. att. c.c., con vittoria di spese e compensi. Il Condominio si è costituito con la comparsa depositata in data 14 aprile 2020, con cui ha eccepito, in via preliminare, la decadenza dall'azione per decorso del termine di trenta giorni per impugnare la delibera;
la nullità dell'atto di citazione per genericità;
nel merito, la carenza di legittimazione passiva del convenuto per la revoca dell'amministratore ed il rigetto delle domande ed eccezioni attoree perché infondate, con condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e vittoria di spese e compensi.
Con provvedimento del 21 gennaio 2021, il giudice ha disposto la riunione del fascicolo iscritto al n. R.G.A.C. n. 24/2020 al procedimento iscritto al n. 161/2019 R.G.A.C.. Accertato l'esito negativo della procedura di mediazione, il giudice ha concesso i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c.. Successivamente, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione, assegnando alle parti un termine per il deposito di note conclusive. Quanto all'impugnazione della delibera del 12 agosto 2018, va dichiarata la cessata materia del contendere. Con l'atto introduttivo del giudizio iscritto al n. R.G.A.C. n. 24/2020, successivamente riunito al n. 161/2019, NF IN ha chiesto l'annullamento della delibera del'11 agosto 2019 di approvazione dell'ordine del giorno della delibera del 12 agosto 2018 che aveva sostituito la precedente delibera con tentativo di sanare il vizio del quorum (cfr. punto 1 della delibera dell'11 agosto 2019 con cui l'assemblea dei condomini ha approvato l'ordine del giorno di cui alla precedente delibera così ratificandone il contenuto). Sul punto, è pacifico in giurisprudenza, tanto in quella di legittimità, quanto in quella di merito che “In tema di impugnazione delle delibere condominiali, la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall'assemblea in conformità della legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere, analogamente a quanto disposto dall'articolo 2377, comma 8, del codice civile dettato in tema di società di capitali, rimanendo affidata soltanto la pronuncia finale sulle spese ad una valutazione di soccombenza virtuale. La cessazione della materia contendere conseguente alla revoca assembleare della delibera impugnata si verifica anche quando la stessa sia stata sostituita con altra dopo la proposizione dell'impugnazione ex articolo 1137 del codice civile, in quanto la sussistenza dell'interesse ad agire deve valutarsi non solo nel momento in cui è proposta l'azione, ma anche al momento della decisione” (Cass. civ., n. 20005/2022;
in senso conforme, Cass., n. 10847/2020;
Cass., n. 20071/2017;
nella giurisprudenza di merito, Trib. Milano, n. 625/2019). La cessazione della materia del contendere - che deve essere dichiarata dal giudice anche d'ufficio e dà luogo ad una pronuncia di carattere processuale, inidonea ad acquistare efficacia di giudicato - si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti,
facendo venir meno l'interesse ad agire e contraddire nell'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del Giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta ed alle difese svolte dal convenuto (Cass., sez. I, 28 luglio 2004, n. 14194;
Cass., sez. I, 7 maggio 2009, n. 10553). Nello specifico, in tema di delibere condominiali, come già detto, la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall'assemblea determina la cessazione della materia del contendere, rimanendo affidata soltanto la pronuncia finale sulle spese ad una valutazione di soccombenza virtuale (Cass., n. 20005/2022). Pertanto, vanno, comunque, analizzate le ragioni di impugnazione della delibera assembleare del 12 agosto 2018 ai fini di valutare la soccombenza virtuale per la regolamentazione delle spese. L'impugnazione sarebbe stata parzialmente fondata. Preliminarmente, il Condominio ha eccepito l'improcedibilità della domanda per violazione del termine di costituzione previsto dall'art. 165 c.p.c.. L'eccezione è infondata. Il termine di dieci giorni non può che decorrere dal momento del compimento di tutte le formalità di notificazione, ovvero da quando quest'ultima possa intendersi perfezionata. Qualora la citazione sia perciò stata notificata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. il termine per l'iscrizione a ruolo, stabilito dall'art. 165, comma 1, c.p.c. decorre, quindi, dal perfezionamento della notifica per il destinatario, il quale si consegue con il compimento dell'ultimo degli adempimenti prescritti (spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento). Ai fini dell'art. 165 c.p.c., per
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi