Trib. Bologna, sentenza 30/12/2024, n. 3374

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bologna, sentenza 30/12/2024, n. 3374
Giurisdizione : Trib. Bologna
Numero : 3374
Data del deposito : 30 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BOLOGNA SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Antonio Costanzo, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8557/2024 R.G. promossa con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. da
CA PE s.r.l. (C.F. 02741261206), con sede legale a LA DO (BO), via Risorgimento n. 382, in persona dell'amministratore unico NO IN (avv. PP Spallone, avv. Elena Alfieri);

- ATTRICE contro
EN GE (C.F. [...]), nato il [...] a [...], titolare dell'omonima impresa individuale, residente a Castelfranco Emilia (MO), frazione Piumazzo, via Fabio Filzi n. 3, interno 7;

- CONVENUTO CONTUMACE
* * * Oggetto del processo: obbligazioni – compravendita.
* * *
CONCLUSIONI
Per l'attrice: «In via principale Accertata e dichiarata la fondatezza del credito della società IN PP S.r.l. nei confronti di FA GE (cod. fisc. [...], P. Iva 02982040368) titolare dell'omonima ditta individuale per gli effetti condannare quest'ultimo al pagamento dell'importo di € 16.182,88, oltre interessi moratori dalla domanda al saldo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari. Stante la mancata adesione e partecipazione al Procedimento di Mediazione promosso da IN PP S.r.l. condannare FA GE al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96, comma 3, c.p.c. per i motivi tutti dedotti in narrativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari».
MOTIVI DELLA DECISIONE

1.
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Viene in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte, all'esito di istruttoria svolta con l'acquisizione dei documenti prodotti e l'espletamento di prove orali (v. la deposizione testimoniale, qui integralmente richiamata, resa all'udienza 24 settembre 2024 da RC IN, figlio del legale rappresentante della ricorrente e addetto al servizio nella stazione di rifornimento gestita dalla ricorrente), la causa promossa dalla società IN PP s.r.l. con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. depositato il 12 giugno 2024 e notificato il 2 luglio 2024 presso la residenza del convenuto GE FA, al tempo dei fatti agente di commercio (v. la visura camerale 15 maggio 2024, doc. 6, data ultimo protocollo 13 giugno 2022). La ricorrente ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento della somma di euro 16.182,88, oltre interessi moratori dalla domanda al saldo, quale corrispettivo della vendita di carburante prelevato dal convenuto tra luglio 2013 e ottobre 2017. Nonostante la rituale notifica a mezzo posta eseguita con consegna nella residenza del destinatario e spedizione della c.a.n. in data 2 luglio 2024 (la casella di posta elettronica facendag@pec.confartigianato.it era non funzionante perché «inibita alla ricezione»: v. la documentazione depositata l'8 luglio 2024), il convenuto non si è costituito ed è stato dichiarato contumace alla prima udienza 10 settembre 2024.
2. Il convenuto contumace non è comparso neppure all'udienza 24 settembre 2024 per rendere l'interrogatorio formale, nonostante la rituale notifica in data 16 settembre 2024 dell'ordinanza di ammissione della prova.
3. Si richiamano atti, documenti e verbali di causa.
4. Il convenuto non aveva risposto al sollecito inviatogli via PEC il 5 luglio 2022 dall'avvocato PP Spallone e spedita all'indirizzo facendag@pec.confartigianato.it (nella lettera di sollecito si fa riferimento all'impegno assunto dal convenuto a pagare il debito con versamenti mensili e si chiedono altresì gli interessi per il ritardo nel pagamento, doc. 3), né era comparso davanti al mediatore nel procedimento di mediazione promosso ante causam dall'attrice (si rimanda al verbale 10 ottobre 2022, doc. 5) A quanto emerge dagli atti, il convenuto, rimasto contumace, dopo l'instaurazione del procedimento con rito semplificato non ha neppure preso contatto con la ricorrente o il suo difensore per avviare trattative.
5. I fatti di causa risalgono al periodo luglio 2013 – ottobre 2017. La società
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