Trib. Lecce, sentenza 05/02/2024, n. 323
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Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1078/2022 del Registro Generale e promossa da
AN LE, con l'avv. FALCONIERI SALVATORE
Ricorrente nei confronti di
INPS, con l'avv. CASAGLI MARGHERITA e l'avv. GRAZIUSO SALVATORE
Resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'udienza di discussione del 01/02/2024 è stata sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni a norma dell'art. 127 ter c.p.c.;
il ricorrente ha depositato le note nel termine perentorio stabilito, coincidente con il giorno di udienza.
Il ricorrente ha chiesto: 1) accertare e dichiarare il diritto del sig. NC SS di vedersi riconoscere l'indennità della NASPI relativamente alla domanda del 4.10.2021 per le ragioni di cui in narrativa;
2) per l'effetto condannare l'INPS a concedere il predetto beneficio al sig. NC SS ed a corrispondere in suo favore la complessiva somma di € 16.024,8 oltre interessi e rivalutazione.
L'INPS ha contestato gli avversi assunti, chiedendo il rigetto del ricorso.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
I fatti di causa possono essere così riassunti:
Il sig. NC SS ha prestato la propria attività lavorativa in favore della società Colarizzo S.r.l. con contratto a tempo determinato, con durata dal 4.5.2021 al 30.9.2021, come si evince dal contratto di assunzione del 3.5.2021, dal C/2 storico e dalle buste paga che producono in atti.
L'odierno ricorrente, avendo perduto involontariamente la propria occupazione per intervenuta scadenza contrattuale, ed essendo in possesso di tutti i requisiti di legge per come si dirà nel prosieguo, presentava in data 04.10.2021 la domanda di NASPI di cui al D.lgs. n. 22 del 4.3.2015.
1 Con nota del 29.10.2021 l'INPS comunicava all'odierno ricorrente che “per la definizione della domanda in oggetto n. 6221904400127 (2021/775388), presentata in data 04/10/2021, è necessario, in aggiunta ai dati già in possesso di questo Istituto, disporre dei seguenti documenti: allegare entro 30 gg dalla domanda dichiarazioni redditi da Gestione separata. Vi invitiamo pertanto ad inviarci la predetta documentazione entro il termine di 30 giorni dal ricevimento di questa lettera.
Oltre tale termine la domanda sarà valutata sulla base della sola documentazione già presente”.
In data 4.11.2021 il sig. NC informava l'INPS… “di non aver prodotto reddito in gestione separata”. In data 8.11.2021 l'INPS comunicava all'odierno ricorrente che “la sua domanda di indennità di disoccupazione NASPI N 6221904400127 (2021/775388), presentata in data 04/10/2021.
E' stata respinta per i seguenti motivi (…) tardiva presentazione redditi di gestione separata”.
La causa ha quindi ad oggetto esclusivamente la questione in diritto se, al momento dell'invio in data 04.11.2021 della comunicazione della mancata produzione di redditi in gestione separata fosse o meno maturata la decadenza prevista dagli artt. 10-11 lett. c) D.Lgs. 22/2015, posto che in tale momento erano già trascorsi 30 giorni dalla presentazione della domanda amministrativa, ma non erano ancora trascorsi trenta giorni dalla comunicazione INPS del 29.10.2021.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le motivazioni espresse nella sentenza n. 157/2024
(emessa da questo Tribunale in data
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1078/2022 del Registro Generale e promossa da
AN LE, con l'avv. FALCONIERI SALVATORE
Ricorrente nei confronti di
INPS, con l'avv. CASAGLI MARGHERITA e l'avv. GRAZIUSO SALVATORE
Resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'udienza di discussione del 01/02/2024 è stata sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni a norma dell'art. 127 ter c.p.c.;
il ricorrente ha depositato le note nel termine perentorio stabilito, coincidente con il giorno di udienza.
Il ricorrente ha chiesto: 1) accertare e dichiarare il diritto del sig. NC SS di vedersi riconoscere l'indennità della NASPI relativamente alla domanda del 4.10.2021 per le ragioni di cui in narrativa;
2) per l'effetto condannare l'INPS a concedere il predetto beneficio al sig. NC SS ed a corrispondere in suo favore la complessiva somma di € 16.024,8 oltre interessi e rivalutazione.
L'INPS ha contestato gli avversi assunti, chiedendo il rigetto del ricorso.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
I fatti di causa possono essere così riassunti:
Il sig. NC SS ha prestato la propria attività lavorativa in favore della società Colarizzo S.r.l. con contratto a tempo determinato, con durata dal 4.5.2021 al 30.9.2021, come si evince dal contratto di assunzione del 3.5.2021, dal C/2 storico e dalle buste paga che producono in atti.
L'odierno ricorrente, avendo perduto involontariamente la propria occupazione per intervenuta scadenza contrattuale, ed essendo in possesso di tutti i requisiti di legge per come si dirà nel prosieguo, presentava in data 04.10.2021 la domanda di NASPI di cui al D.lgs. n. 22 del 4.3.2015.
1 Con nota del 29.10.2021 l'INPS comunicava all'odierno ricorrente che “per la definizione della domanda in oggetto n. 6221904400127 (2021/775388), presentata in data 04/10/2021, è necessario, in aggiunta ai dati già in possesso di questo Istituto, disporre dei seguenti documenti: allegare entro 30 gg dalla domanda dichiarazioni redditi da Gestione separata. Vi invitiamo pertanto ad inviarci la predetta documentazione entro il termine di 30 giorni dal ricevimento di questa lettera.
Oltre tale termine la domanda sarà valutata sulla base della sola documentazione già presente”.
In data 4.11.2021 il sig. NC informava l'INPS… “di non aver prodotto reddito in gestione separata”. In data 8.11.2021 l'INPS comunicava all'odierno ricorrente che “la sua domanda di indennità di disoccupazione NASPI N 6221904400127 (2021/775388), presentata in data 04/10/2021.
E' stata respinta per i seguenti motivi (…) tardiva presentazione redditi di gestione separata”.
La causa ha quindi ad oggetto esclusivamente la questione in diritto se, al momento dell'invio in data 04.11.2021 della comunicazione della mancata produzione di redditi in gestione separata fosse o meno maturata la decadenza prevista dagli artt. 10-11 lett. c) D.Lgs. 22/2015, posto che in tale momento erano già trascorsi 30 giorni dalla presentazione della domanda amministrativa, ma non erano ancora trascorsi trenta giorni dalla comunicazione INPS del 29.10.2021.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le motivazioni espresse nella sentenza n. 157/2024
(emessa da questo Tribunale in data
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