Trib. Siracusa, sentenza 02/07/2024, n. 1581

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Siracusa, sentenza 02/07/2024, n. 1581
Giurisdizione : Trib. Siracusa
Numero : 1581
Data del deposito : 2 luglio 2024

Testo completo

N. 703/2023 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa V M Presidente dott.ssa N R Giudice dott.ssa C M C Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta n. 703/2023 R.G., avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio posta in decisione all'esito dell'udienza collegiale del 12.03.2024 promossa congiuntamente da
(codice fiscale ) nato ad Augusta il Parte_1 C.F._1
17.02.1979, residente in Siracusa al Largo 2 Giugno n. 6/D,
e
(codice fiscale ) nata a Torino il 12.05.1973, Parte_2 C.F._2
residente in Siracusa al Largo 2 Giugno n. 6/D, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avvocato C B, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;

RICORRENTI comunicati gli atti al pubblico ministero in sede.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso congiunto depositato telematicamente in data 13.02.2023, i coniugi ricorrenti
pagina 1 di 6
chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni tra loro pattuite.
Più nel dettaglio, le parti esponevano:
- di avere contratto matrimonio in data 05.07.2012 nel Comune di Siracusa (atto trascritto al
n. 73, parte I, anno 2012);
Per_
- che dalla loro unione nascevano i figli (il 30.10.2006) e il 20.06.2011);
Per_2
- di essersi separati giusto decreto di omologa n. 315/2021 reso dal Tribunale di Siracusa il
18.05.2021, depositato il 21.05.2021, con efficacia acquisita il 22.06.2021 (allegato in atti).
Chiedevano, pertanto, la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
essi potranno fissare la propria residenza ovunque vorranno, con obbligo di comunicazione di eventuali variazioni all'altro coniuge fino al raggiungimento della maggiore età dei figli. Inoltre, il genitore che ha con sé i figli minori dovrà essere sempre reperibile dall'altro genitore fornendo a quest'ultimo il numero di un telefono mobile su cui poter essere in qualsiasi momento contattato. Qualora i coniugi volessero recarsi temporaneamente all'estero, gli stessi si scambiano sino d'ora reciprocamente il consenso per il rilascio e/o rinnovo dei documenti di espatrio dei figli minori;



2. Assegnare la casa coniugale alla Sig.ra che ci vivrà con i figli affidati Parte_2

congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre;



3. Quanto alla regolamentazione del diritto di visita, il Sig. potrà tenere con sé i Pt_1

figli minori compatibilmente con i turni di lavoro di entrambi i genitori e con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori, nei weekend a fine settimana alterni, dal venerdì sera sino alla domenica pomeriggio. Entrambi i genitori potranno tenere con se i figli, per 20 giorni, anche non consecutivi, nel periodo estivo;



4. Il Sig. si impegna a corrispondere mensilmente la somma complessiva di € Pt_1

400.00 e nello specifico € 200.00 per ciascun figlio, da rivalutarsi di anno in anno, secondo le variazioni degli indici Istat, a titolo di spese per il mantenimento ordinario dei figli. Il succitato importo dovrà essere corrisposto mediate bonifico ordinario su c/c bancario e/o postale intestato alla Sig. , entro e non oltre il giorno 30 di ogni mese solare. Le Pt_2
spese straordinarie di natura medica e scolastica per i figli verranno sostenute al 50% da
pagina 2 di 6 entrambi i coniugi;



5. Il Sig. si obbliga al pagamento del finanziamento in atto esistente presso la Pt_1

Deutsche Bank Easy sostenendo una spesa mensile di € 150,00 per l'acquisto della Peugeot
108, di proprietà del Sig. ma che verrà utilizzata dalla Sig. la quale si Pt_1 Pt_2
impegna, dal canto suo, al pagamento della maxirata finale previo passaggio di proprietà della stessa;



6. Le parti convengono che gli assegni familiari verranno percepiti per intero dalla madre, atteso il collocamento prevalente dei figli presso di lei;

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