Trib. Modena, sentenza 05/12/2024, n. 648
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Testo completo
N. R.G. 2999/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Presidente
Dott.ssa Susanna Zavaglia Relatore ed estensore
Dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2999/2024 v.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALBERGHINI Parte_1 C.F._1
ANDREA, con domicilio eletto presso il difensore
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALBERGHINI CP_1 C.F._2
ANDREA, con domicilio eletto presso il difensore
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
FATTO
Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 08/07/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto
di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1. SEPARAZIONE E ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE
1.a) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
1.b) La casa familiare rimarrà in uso alla signora che pagherà il mutuo al Parte_1
100%.
1.c) Il SI. lascerà l'abitazione coniugale al più tardi entro la data di deposito CP_1
delle note in sostituzione dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c. Il SI si impegna sin d'ora a CP_1
attivare le procedure necessaria per modificare il luogo della propria residenza.
Al momento dell'uscita dalla casa coniugale, restituirà alla moglie ogni chiave e/o strumento di
accesso.
2. QUESTIONI DI NATURA PATRIMONIALE
2.a) La SI.ra si impegna a restituire al SI. la somma di € Parte_1 CP_1
100.000,00 (euro centomila/00), trattandosi di somma personale che il marito mutuò alla moglie
nel corso del 2008 per consentirle di abbassare la rata del mutuo immobiliare. Tale restituzione
avverrà nel momento in cui il SI lascerà l'abitazione coniugale. CP_1
2.b) La SI.ra provvederà al pagamento delle residue rate del mutuo Parte_1
cointestato con il marito.
2.c) Le parti, con l'accettazione delle condizioni qui precisate e con la firma del presente ricorso,
rinunciano ad ogni ulteriore e/o diversa domanda, eccezione, deduzione presente e futura,
collegata direttamente o indirettamente a qualsivoglia pretesa o domanda di qualsiasi natura
economica (e relativa anche a ogni bene, anche mobile, acquisito nel corso della vita coniugale),
dichiarando altresì di rinunciare a qualsivoglia domanda di risarcimento, rimborso, restituzione
ovvero pagamento in ragione della cessazione del vincolo coniugale.
Avuto riguardo alle condizioni patrimoniali ed economiche insorte tra i coniugi e al solo fine di
comporle bonariamente per tacitarne future e reciproche pretese le parti rinunciano a
pretendere importi diversi da quello concordato al precedente punto 2.a), nessuno escluso.
2.d) I coniugi sono già