Trib. Milano, sentenza 09/01/2025, n. 164
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Testo completo
N. R.G. 44600/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Canu ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 44600/2023 promossa da:
EU PARK S.P.A. (C.F. 09792151004), con il patrocinio dell'avv. AGOSTINELLI ANTONGIULIO, elettivamente domiciliata in VIA FRANCESCO BORGATTI, 25 00191 ROMA presso il difensore avv. AGOSTINELLI ANTONGIULIO
ATTRICE - OPPONENTE contro
“IN MATERIAL HANDLING ITALIA S.P.A.” (C.F. 00199400128), con il patrocinio dell'avv. MAGALINI CHIARA MARIA, elettivamente domiciliata in Corso di Porta Vigentina, 35 Milano presso il difensore avv. MAGALINI CHIARA MARIA
CONVENUTA - OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni dell'attrice:
voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
- in via preliminare: dichiarare la propria incompetenza territoriale, in favore del Tribunale di Varese quale foro esclusivo scelto in via convenzionale tra le parti;
per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 16301 del 24 ottobre 2023 (R.G. n. 34889/23).
pagina 1 di 8 Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% e oneri accessori come per legge, in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario;
- nel merito: preso atto delle misure emergenziali da contenimento della pandemia e della conseguente chiusura dell'attività imprenditoriale svolta dall'opponente, nel periodo marzo 2020 – maggio 2021, dichiarare che nulla è dovuto per tale periodo in favore della creditrice, per impossibilità sopravvenuta ex art. 1256 c.c.;
per l'effetto, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 16301 del 24 ottobre 2023 (R.G. n. 34889/23);
- sempre nel merito: preso atto dell'intervenuta risoluzione del contratto a far data dal 15 luglio 2021, dichiarare che nulla è dovuto per le mensilità (residua) di luglio 2021, agosto, settembre e ottobre 2021, come invece erroneamente preteso da controparte;
per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 16301 del 24 ottobre 2023 (R.G. n. 34889/23);
- in ogni caso, nel merito: dichiarare in ogni caso infondata e non provata la pretesa creditoria avversaria;
per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 16301 del 24 ottobre 2023 (R.G. n. 34889/23).
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfetario nella misura del
15% e oneri accessori come per legge, in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
Conclusioni della convenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, voglia accogliere le seguenti conclusioni: IN VIA PRELIMINARE
Sussistendo i requisiti di legge, non trattandosi di opposizione fondata su prova scritta né di facile e pronta soluzione, si chiede concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo qui opposto. IN VIA PRELIMINARE, SULL'ECCEZIONE DI INCOMPETENZA TERRITORIALE E NEL MERITO rigettare tutti i motivi di opposizione di EU PARK S.p.A. in quanto infondati in fatto e in diritto per i motivi esposti in atti;accertare e dichiarare che EU PARK S.p.A. è debitrice di IN MATERIAL HANDLING ITALIA S.p.A. della somma di Euro 19.334,92 per le causali di cui in atti;per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano N. 16301/2023 (R.G. 34889/2023) e conseguentemente condannare EU PARK S.p.A. al pagamento
a favore di IN MATERIAL HANDLING ITALIA S.p.A. della somma di Euro 19.334,92 oltre interessi al tasso determinato ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. N. 231 del 2002 dalla scadenza delle singole fatture sino al saldo, nonché le spese della procedura di ingiunzione liquidate in Euro 900,00 per competenze, in A oltre le successive occorrende.
IN VIA MERAMENTE SUBORDINATA
A accertare e dichiarare che EU PARK S.p.A. è debitrice di IN MATERIAL
HANDLING ITALIA S.p.A. della somma di Euro 19.334,92 per le causali di cui in narrativa ovvero della maggiore o minor somma che verrà accertata in corso di causa o che verrà ritenuta di giustizia e conseguentemente condannare EU PARK S.p.A. al pagamento a favore di IN MATERIAL
HANDLING ITALIA S.p.A. di tale somma oltre interessi al tasso determinato ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. N. 231 del 2002 dalla scadenza delle singole fatture sino al saldo. Spese e compensi legali del presente giudizio rifusi.
B IN VIA ISTRUTTORIA…
pagina 2 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà al canone normativo dettato dagli artt.
132, comma 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi.
Con ricorso al Tribunale di Milano LI Material Handling Italia s.p.a. chiedeva e otteneva il decreto ingiuntivo n. 16301/ 2023 (R.G. n. 34889/23) del 24 ottobre 2023, notificato in data 25 ottobre 2023, con il quale si ingiungeva a UR Park s.p.a. di pagare la somma € 19.334,92, oltre interessi come da domanda e spese di procedura in favore della ricorrente, per omesso pagamento di fatture emesse a titolo di canoni mensili, in relazione al contratto di noleggio breve di un carrello elevatore modello
E30L matr. H2X387H01582, con coppia prolunghe forche e relativo carica batteria, poi sostituito con carrello del medesimo modello e attrezzatura matricola H2X387H03089.
Con atto di citazione regolarmente notificato, UR Park spa proponeva opposizione contro il suindicato decreto eccependo, in via preliminare, l'incompetenza territoriale del Giudice adito, avendo le parti previsto contrattualmente, all'art. 12, la competenza del Tribunale di Varese su di ogni controversia nascente dal rapporto tra le parti. Nel
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Canu ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 44600/2023 promossa da:
EU PARK S.P.A. (C.F. 09792151004), con il patrocinio dell'avv. AGOSTINELLI ANTONGIULIO, elettivamente domiciliata in VIA FRANCESCO BORGATTI, 25 00191 ROMA presso il difensore avv. AGOSTINELLI ANTONGIULIO
ATTRICE - OPPONENTE contro
“IN MATERIAL HANDLING ITALIA S.P.A.” (C.F. 00199400128), con il patrocinio dell'avv. MAGALINI CHIARA MARIA, elettivamente domiciliata in Corso di Porta Vigentina, 35 Milano presso il difensore avv. MAGALINI CHIARA MARIA
CONVENUTA - OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni dell'attrice:
voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
- in via preliminare: dichiarare la propria incompetenza territoriale, in favore del Tribunale di Varese quale foro esclusivo scelto in via convenzionale tra le parti;
per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 16301 del 24 ottobre 2023 (R.G. n. 34889/23).
pagina 1 di 8 Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% e oneri accessori come per legge, in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario;
- nel merito: preso atto delle misure emergenziali da contenimento della pandemia e della conseguente chiusura dell'attività imprenditoriale svolta dall'opponente, nel periodo marzo 2020 – maggio 2021, dichiarare che nulla è dovuto per tale periodo in favore della creditrice, per impossibilità sopravvenuta ex art. 1256 c.c.;
per l'effetto, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 16301 del 24 ottobre 2023 (R.G. n. 34889/23);
- sempre nel merito: preso atto dell'intervenuta risoluzione del contratto a far data dal 15 luglio 2021, dichiarare che nulla è dovuto per le mensilità (residua) di luglio 2021, agosto, settembre e ottobre 2021, come invece erroneamente preteso da controparte;
per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 16301 del 24 ottobre 2023 (R.G. n. 34889/23);
- in ogni caso, nel merito: dichiarare in ogni caso infondata e non provata la pretesa creditoria avversaria;
per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 16301 del 24 ottobre 2023 (R.G. n. 34889/23).
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfetario nella misura del
15% e oneri accessori come per legge, in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
Conclusioni della convenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, voglia accogliere le seguenti conclusioni: IN VIA PRELIMINARE
Sussistendo i requisiti di legge, non trattandosi di opposizione fondata su prova scritta né di facile e pronta soluzione, si chiede concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo qui opposto. IN VIA PRELIMINARE, SULL'ECCEZIONE DI INCOMPETENZA TERRITORIALE E NEL MERITO rigettare tutti i motivi di opposizione di EU PARK S.p.A. in quanto infondati in fatto e in diritto per i motivi esposti in atti;accertare e dichiarare che EU PARK S.p.A. è debitrice di IN MATERIAL HANDLING ITALIA S.p.A. della somma di Euro 19.334,92 per le causali di cui in atti;per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano N. 16301/2023 (R.G. 34889/2023) e conseguentemente condannare EU PARK S.p.A. al pagamento
a favore di IN MATERIAL HANDLING ITALIA S.p.A. della somma di Euro 19.334,92 oltre interessi al tasso determinato ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. N. 231 del 2002 dalla scadenza delle singole fatture sino al saldo, nonché le spese della procedura di ingiunzione liquidate in Euro 900,00 per competenze, in A oltre le successive occorrende.
IN VIA MERAMENTE SUBORDINATA
A accertare e dichiarare che EU PARK S.p.A. è debitrice di IN MATERIAL
HANDLING ITALIA S.p.A. della somma di Euro 19.334,92 per le causali di cui in narrativa ovvero della maggiore o minor somma che verrà accertata in corso di causa o che verrà ritenuta di giustizia e conseguentemente condannare EU PARK S.p.A. al pagamento a favore di IN MATERIAL
HANDLING ITALIA S.p.A. di tale somma oltre interessi al tasso determinato ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. N. 231 del 2002 dalla scadenza delle singole fatture sino al saldo. Spese e compensi legali del presente giudizio rifusi.
B IN VIA ISTRUTTORIA…
pagina 2 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà al canone normativo dettato dagli artt.
132, comma 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi.
Con ricorso al Tribunale di Milano LI Material Handling Italia s.p.a. chiedeva e otteneva il decreto ingiuntivo n. 16301/ 2023 (R.G. n. 34889/23) del 24 ottobre 2023, notificato in data 25 ottobre 2023, con il quale si ingiungeva a UR Park s.p.a. di pagare la somma € 19.334,92, oltre interessi come da domanda e spese di procedura in favore della ricorrente, per omesso pagamento di fatture emesse a titolo di canoni mensili, in relazione al contratto di noleggio breve di un carrello elevatore modello
E30L matr. H2X387H01582, con coppia prolunghe forche e relativo carica batteria, poi sostituito con carrello del medesimo modello e attrezzatura matricola H2X387H03089.
Con atto di citazione regolarmente notificato, UR Park spa proponeva opposizione contro il suindicato decreto eccependo, in via preliminare, l'incompetenza territoriale del Giudice adito, avendo le parti previsto contrattualmente, all'art. 12, la competenza del Tribunale di Varese su di ogni controversia nascente dal rapporto tra le parti. Nel
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