Trib. Catania, sentenza 02/01/2025, n. 82
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Testo completo
N. R.G. 14774/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania, ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 14774/2019 promossa da:
NI UA (C.F. UANNN79E11A841W), rappresentato e difeso, giusta procura in atti,
dall'avv. CARIOLA SALVATORE
ATTORE
contro
DR VA (C.F. [...]), IO VA (C.F.
[...]), EP VA (C.F. [...]), LI
VA (C.F. [...]), RI VA (C.F. [...]),
tutti rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. FURNARI GIUSEPPE
CONVENUTI
E contro
pagina 1 di 9 AR VA (C.F. [...]), RI VA (C.F.
[...]), NA PA (C.F. [...])
CONVENUTI contumaci
e nei confronti di
IA LI (C.F. [...]) e TO LI , ( CF
[...]), rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. CARIOLA RI
ADRIANA;
INTERVENUTI
OGGETTO: contratto preliminare di compravendita
All'udienza del 20.6.2024, i procuratori delle parti concludevano come da verbale.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione dell'ottobre 2019, l'attore in epigrafe, riferiva che in data 31.1.2001 i coniugi
SI SQ e RA EL, avevano stipulato un contratto preliminare di compravendita
avente ad oggetto un immobile urbano sito nel Comune di Biancavilla con i signori: VA
ME nata a [...] il [...], VA RI nata a [...] il [...], AN
NA nata a [...] il [...] che interveniva anche in qualità di genitore
esercente la potestà genitoriale su VA DR nato a [...] il [...] e VA FA nato a
Paternò il 19.2.1989 nonché in rappresentanza della figlia VA PI nata a [...] il
26.4.1974 e res. in Oberursel (D) Usastrasse n.12 c.f. [...], VA FI nato a
Santa RI di Licodia il 27.1.1976 e VA RI nata a [...] il [...];
riferiva che il prezzo della vendita veniva concordato in Lire 24.000.000, di cui:
1. la somma di Lire
5.000.000 era stata già versata in data 30.12.2000, a mezzo assegno bancario n. 0327483127, tratto sul
pagina 2 di 9
Banco di Sicilia s.p.a Ag. di Centuripe, intestato a VA RI;
2. la somma di Lire 10.000.000
veniva versata contestualmente alla stipula del preliminare a mezzo assegno bancario n. 0327483933-
10, tratto sul Banco di Sicilia s.p.a Ag. di Centuripe, intestato a VA RI;
3. il residuo prezzo,
pari a lire 9.000.000, avrebbe dovuto essere versato entro la data di stipula del rogito notarile, prevista
entro e non oltre il 31.12.2001;
veniva inoltre concordato che in caso di inadempimento, la parte
responsabile avrebbe dovuto corrispondere alla controparte, una penale a titolo di risarcimento del
danni, per un importo già determinato pari a L. 15.000.000;
riferiva, ancora, che il possesso del bene
immobile era stato concesso al momento della stipula del preliminare e che la parte promittente
acquirente era stata autorizzata ad eseguire tutti i lavori di manutenzione e ristrutturazione del
fabbricato;
riferiva che, poiché il bene apparteneva in comproprietà ai minori VA DR e
VA FA, (quali coeredi di VA AT), AN NA, genitore esercente la potestà
genitoriale, aveva richiesto l'autorizzazione a vendere al Tribunale di Catania e che il provvedimento di
autorizzazione era stato emesso in data 31.5.2001 dalla III° Sezione civile, previa produzione di
relazione tecnica estimativa;
riferiva ancora che alla data concordata, non era stato stipulato l'atto
definitivo a causa di problemi amministrativi, inerenti l'erroneità dei dati catastali, sebbene nel
frattempo gli acquirenti, avessero adempiuto al pagamento del residuo prezzo ancora dovuto, mediante
il versamento della restante somma di L 9.000.000. Deduceva che, nonostante si fosse provveduto alla
rettifica dei dati catastali, l'atto pubblico era stato più volte rinviato a causa di impedimenti frapposti
dai convenuti e ciò anche nonostante la diffida ex art. 1454 cc a presentarsi per la stipula dell'atto
pubblico, innanzi al notaio Paolo Pennisi con studio in Biancavilla, per la data del 28.2.2017, ove si
erano presentate soltanto le sig.re VA RI e VA ME.
pagina 3 di 9
Riferiva che in data 30.5.2017 a mezzo preliminare di compravendita, SI SQ aveva
ceduto ad esso attore tutti i diritti nascenti dall'originario contratto preliminare;
allegando l'esistenza
dei presupposti di cui all'art. 2932 cc, chiedeva ritenersi e dichiarare che con la scrittura privata -
contratto preliminare di compravendita - del 31.1.2001, i convenuti avevano promesso di vendere ai
coniugi SI-RA, o a persona da nominare, l'immobile sito nel Comune di Biancavilla via S.
Michele n.14, confinante con proprietà RL EP, SO EP e proprietà ON RO,
salvo migliori confini, distinto al catasto terreni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania, ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 14774/2019 promossa da:
NI UA (C.F. UANNN79E11A841W), rappresentato e difeso, giusta procura in atti,
dall'avv. CARIOLA SALVATORE
ATTORE
contro
DR VA (C.F. [...]), IO VA (C.F.
[...]), EP VA (C.F. [...]), LI
VA (C.F. [...]), RI VA (C.F. [...]),
tutti rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. FURNARI GIUSEPPE
CONVENUTI
E contro
pagina 1 di 9 AR VA (C.F. [...]), RI VA (C.F.
[...]), NA PA (C.F. [...])
CONVENUTI contumaci
e nei confronti di
IA LI (C.F. [...]) e TO LI , ( CF
[...]), rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. CARIOLA RI
ADRIANA;
INTERVENUTI
OGGETTO: contratto preliminare di compravendita
All'udienza del 20.6.2024, i procuratori delle parti concludevano come da verbale.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione dell'ottobre 2019, l'attore in epigrafe, riferiva che in data 31.1.2001 i coniugi
SI SQ e RA EL, avevano stipulato un contratto preliminare di compravendita
avente ad oggetto un immobile urbano sito nel Comune di Biancavilla con i signori: VA
ME nata a [...] il [...], VA RI nata a [...] il [...], AN
NA nata a [...] il [...] che interveniva anche in qualità di genitore
esercente la potestà genitoriale su VA DR nato a [...] il [...] e VA FA nato a
Paternò il 19.2.1989 nonché in rappresentanza della figlia VA PI nata a [...] il
26.4.1974 e res. in Oberursel (D) Usastrasse n.12 c.f. [...], VA FI nato a
Santa RI di Licodia il 27.1.1976 e VA RI nata a [...] il [...];
riferiva che il prezzo della vendita veniva concordato in Lire 24.000.000, di cui:
1. la somma di Lire
5.000.000 era stata già versata in data 30.12.2000, a mezzo assegno bancario n. 0327483127, tratto sul
pagina 2 di 9
Banco di Sicilia s.p.a Ag. di Centuripe, intestato a VA RI;
2. la somma di Lire 10.000.000
veniva versata contestualmente alla stipula del preliminare a mezzo assegno bancario n. 0327483933-
10, tratto sul Banco di Sicilia s.p.a Ag. di Centuripe, intestato a VA RI;
3. il residuo prezzo,
pari a lire 9.000.000, avrebbe dovuto essere versato entro la data di stipula del rogito notarile, prevista
entro e non oltre il 31.12.2001;
veniva inoltre concordato che in caso di inadempimento, la parte
responsabile avrebbe dovuto corrispondere alla controparte, una penale a titolo di risarcimento del
danni, per un importo già determinato pari a L. 15.000.000;
riferiva, ancora, che il possesso del bene
immobile era stato concesso al momento della stipula del preliminare e che la parte promittente
acquirente era stata autorizzata ad eseguire tutti i lavori di manutenzione e ristrutturazione del
fabbricato;
riferiva che, poiché il bene apparteneva in comproprietà ai minori VA DR e
VA FA, (quali coeredi di VA AT), AN NA, genitore esercente la potestà
genitoriale, aveva richiesto l'autorizzazione a vendere al Tribunale di Catania e che il provvedimento di
autorizzazione era stato emesso in data 31.5.2001 dalla III° Sezione civile, previa produzione di
relazione tecnica estimativa;
riferiva ancora che alla data concordata, non era stato stipulato l'atto
definitivo a causa di problemi amministrativi, inerenti l'erroneità dei dati catastali, sebbene nel
frattempo gli acquirenti, avessero adempiuto al pagamento del residuo prezzo ancora dovuto, mediante
il versamento della restante somma di L 9.000.000. Deduceva che, nonostante si fosse provveduto alla
rettifica dei dati catastali, l'atto pubblico era stato più volte rinviato a causa di impedimenti frapposti
dai convenuti e ciò anche nonostante la diffida ex art. 1454 cc a presentarsi per la stipula dell'atto
pubblico, innanzi al notaio Paolo Pennisi con studio in Biancavilla, per la data del 28.2.2017, ove si
erano presentate soltanto le sig.re VA RI e VA ME.
pagina 3 di 9
Riferiva che in data 30.5.2017 a mezzo preliminare di compravendita, SI SQ aveva
ceduto ad esso attore tutti i diritti nascenti dall'originario contratto preliminare;
allegando l'esistenza
dei presupposti di cui all'art. 2932 cc, chiedeva ritenersi e dichiarare che con la scrittura privata -
contratto preliminare di compravendita - del 31.1.2001, i convenuti avevano promesso di vendere ai
coniugi SI-RA, o a persona da nominare, l'immobile sito nel Comune di Biancavilla via S.
Michele n.14, confinante con proprietà RL EP, SO EP e proprietà ON RO,
salvo migliori confini, distinto al catasto terreni
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