Trib. Teramo, sentenza 14/01/2025, n. 39
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Sezione civile in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Lorenza
Pedullà, letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3130 del Ruolo Generale Affari
Civili Contenziosi dell'anno 2016, vertente tra
CASSA DI RISPARMIO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO S.P.A.
(C.F.: 91074940403), con sede in San Marino, in Piazzetta del Titano, n. 2, giuridicamente riconosciuta il 17 luglio 2001, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata a Teramo, in Vico della Luna, n.
5, presso e nello studio dell'Avv. Duccio Araclio, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Malipiero, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione.
- parte attrice -
e
AR EN (C.F.: [...]), nato a [...] il [...] ed EL OP (C.F.: [...]), nata in
Russia il 13 agosto 1971, in proprio nonché in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore CO FA VA, entrambi residenti a [...], entrambi elettivamente domiciliati a Teramo, in Corso San Giorgio, n. 110, presso e nello studio degli Avv.ti Giuseppe Malignano Stuart e Simone Flamminj, i quali li rappresentano e difendono giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione di nuovi procuratori, depositata il 13 marzo 2018.
- parte convenuta -
OGGETTO: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c..
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI: i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni del 22 ottobre
2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Cassa di Risparmio della
Repubblica di San Marino S.p.A. (d'ora in poi, per comodità, anche solo
“CRRSM”) ha convenuto in giudizio, avanti all'intestato Tribunale, i coniugi
LE FA ed EN VA, in proprio nonché in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore CO FA
VA, al fine di sentir dichiarare ai sensi dell'art. 2901 c.c. l'inefficacia, nei propri confronti, dell'atto di acquisto Rep. 95215 Racc. n. 22256 a ministero del
Notaio Luigi De LI nel 25 agosto 2011, trascritto in data 7 settembre 2011, che realizza una donazione indiretta della nuda proprietà da parte dei convenuti in favore della figlia minore.
In sintesi, l'istituto di credito ha dedotto, in punto di fatto, che:
- con due autonome fideiussioni di importo pari a € 50.000,00 ciascuna, entrambe sottoscritte in data 23 gennaio 2007, i sig.ri LE FA ed EN VA hanno deciso di garantire l'affidamento accordato da essa attrice in favore della società GIEFFE S.r.l. e, con ulteriore fideiussione sottoscritta rilasciata in data 7 ottobre 2008 questa volta esclusivamente dal sig. FA, è stato garantito, sempre per l'importo di € 50.000,00,
l'affidamento concesso da essa attrice in favore della società GIL.LO. S.r.l.;
- non avendo nessuna delle due società debitrici principali, a fronte dello sconfinamento dei propri affidamenti, provveduto al relativo saldo, essa attrice si è conseguentemente rivolta ai due fideiussori odierni convenuti
e, non avendo ricevuto nulla a parziale estinzione del debito, ha chiesto ed ottenuto due distinti decreti ingiuntivi, uno (il n. 388/2011) in danno di entrambi gli odierni convenuti in qualità di garanti della società GIEFFE
S.r.l., l'altro (il n. 389/2011) in danno esclusivamente nei confronti del sig.
FA in qualità di fideiussore della società GIL.LO. S.r.l.;
- entrambi i titoli monitori, divenuti definitivi per mancata opposizione con conseguente apposizione di formula esecutiva, sono stati posti in esecuzione, in particolare il decreto ingiuntivo n. 388/2011 per promuovere una procedura mobiliare in cui, all'asta del 18 marzo 2016, è stata venduta
2
l'automobile pignorata per un prezzo pari ad € 2.310,00, ed il decreto ingiuntivo n. 389/2011 per promuovere una procedura di esecuzione immobiliare avente ad oggetto, in un primo momento, la quota di 1/2 del diritto di usufrutto di titolarità del sig. FA sull'immobile sito in
Roseto degli Abruzzi in via Marcacci n. 16 ed in seguito anche l'altra quota di 1/2 dello stesso diritto di usufrutto della sig.ra VA;
- nonostante l'esecuzione abbia, quindi, ad oggetto la totalità (100%) del diritto di usufrutto, le aste sono andate deserte, soprattutto in considerazione del fatto che la vendita concerne esclusivamente il diritto di usufrutto, essendo invece la nuda proprietà dell'immobile in capo alla figlia minore dei coniugi, risultando per l'effetto il tipo di investimento non particolarmente allettante;
- dalla perizia effettuata in corso di causa, il valore del diritto di usufrutto con il ribasso previsto per le vendite nelle procedure esecutive è diventato pari ad € 46.618,85 per ciascun coniuge ed è stato ribassato ulteriormente ad ogni tentativo di vendita (specificando che l'ultima asta del 21 ottobre
2015, con il prezzo base di € 75.300,00 per l'intero diritto di usufrutto è andata deserta);
- gli odierni convenuti hanno solo formalmente acquistato l'immobile, di fatto invece donando alla minore la nuda proprietà dello stesso, e tale acquisto ha avuto luogo nell'agosto del 2011, quindi successivamente alla messa in mora inviata da essa attrice e ricevuta nell'anno 2010 e al momento in cui i predetti decreti ingiuntivi erano in corso di emissione;
- dall'atto di compravendita, risulta che il pagamento del prezzo è stato effettuato dai due convenuti, per una parte, mediante assegni circolari consegnati contestualmente al rogito e, per la restante parte, mediante accollo da parte dei convenuti stessi del mutuo acceso all'immobile, essendo oltretutto stato specificato dai convenuti nel ricorso indirizzato al
Giudice Tutelare per ottenere l'autorizzazione all'acquisto che il prezzo sarebbe stato integralmente pagato dai genitori della minore;
- quindi i genitori convenuti hanno provveduto ad acquistare la nuda proprietà dell'immobile in favore della figlia minore, effettuando nella sostanza una donazione indiretta in favore della stessa, così diminuendo, mediante l'esborso del prezzo per l'acquisto del bene donato, il patrimonio
3
a disposizione del creditore il soddisfo del proprio credito, per cui si rende necessario agire per ottenere la revoca della predetta donazione fatta dai coniugi di modo che esso istituto di credito possa rivalersi sulla piena proprietà dell'unico bene di titolarità dei debitori;
- infatti, l'immobile la cui nuda proprietà è stata donata dai convenuti in favore della figlia costituisce l'unico bene utilmente pignorabile, non risultando dai registri immobiliari altro bene in favore di nessuno dei due debitori ed avendo ciascuno dei due coniugi, in sede di esecuzione immobiliare - come risulta dal verbale di pignoramento - dichiarato di non essere proprietario di altri beni e di non vantare crediti nei confronti di terzi ed avendo oltretutto il sig. FA anche dichiarato di non prestare alcuna attività lavorativa, salvo saltuarie consulenze.
Quindi la società attrice ha evidenziato, in diritto, la coesistenza di tutti
i presupposti necessari per l'utile esperimento dell'azione ex art. 2901 c.c., e cioè l'esistenza di un credito, sorto anteriormente (negli anni 2007 e 2008, in cui sono state sottoscritte le fideiussioni) rispetto all'atto dispositivo pregiudizievole per le ragioni creditorie, rappresentato dalla compravendita immobiliare (avvenuta nel 2011), mediante la quale è stata invero realizzata la donazione indiretta della nuda proprietà in favore della figlia minore), nonché l'eventus damni e la scientia damni, ossia la consapevolezza dei debitori del pregiudizio arrecato, attraverso l'atto pubblico, alle ragioni di essa attrice.
Con comparsa del 12 dicembre 2016, si sono costituiti in giudizio i coniugi FA – VA, chiedendo la reiezione della domanda ex art. 2901
c.c. e rappresentando in sintesi che:
- parte attrice sta tenendo una condotta sostanzialmente scorretta, in quanto, con specifico riferimento alla fideiussione prestata da entrambi essi convenuti in favore della società GIEFFE S.R.L., invero, la predetta garanzia risulta essere in solido con altri soggetti fideiussori, e cioè
LU LI, ZI AB, MA SS e AB PA, e l'istituto di credito sottace la duplice circostanza che i garanti sig.ri SS e PA hanno raggiunto con il medesimo una transazione, versandogli la somma di € 30.000,00 e che lo stesso sig. FA ha versato, a deconto,
l'ulteriore somma di € 10.000,00, con l'effetto per cui la NC ha già ricevuto la somma di € 40.000,00;
4
- oltretutto, controparte cela la circostanza di non aver mai riscontrato le proposte transattive avanzate da essi stessi debitori e non è a conoscenza del fatto che il sig. FA è stato assunto con
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Sezione civile in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Lorenza
Pedullà, letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3130 del Ruolo Generale Affari
Civili Contenziosi dell'anno 2016, vertente tra
CASSA DI RISPARMIO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO S.P.A.
(C.F.: 91074940403), con sede in San Marino, in Piazzetta del Titano, n. 2, giuridicamente riconosciuta il 17 luglio 2001, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata a Teramo, in Vico della Luna, n.
5, presso e nello studio dell'Avv. Duccio Araclio, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Malipiero, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione.
- parte attrice -
e
AR EN (C.F.: [...]), nato a [...] il [...] ed EL OP (C.F.: [...]), nata in
Russia il 13 agosto 1971, in proprio nonché in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore CO FA VA, entrambi residenti a [...], entrambi elettivamente domiciliati a Teramo, in Corso San Giorgio, n. 110, presso e nello studio degli Avv.ti Giuseppe Malignano Stuart e Simone Flamminj, i quali li rappresentano e difendono giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione di nuovi procuratori, depositata il 13 marzo 2018.
- parte convenuta -
OGGETTO: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c..
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI: i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni del 22 ottobre
2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Cassa di Risparmio della
Repubblica di San Marino S.p.A. (d'ora in poi, per comodità, anche solo
“CRRSM”) ha convenuto in giudizio, avanti all'intestato Tribunale, i coniugi
LE FA ed EN VA, in proprio nonché in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore CO FA
VA, al fine di sentir dichiarare ai sensi dell'art. 2901 c.c. l'inefficacia, nei propri confronti, dell'atto di acquisto Rep. 95215 Racc. n. 22256 a ministero del
Notaio Luigi De LI nel 25 agosto 2011, trascritto in data 7 settembre 2011, che realizza una donazione indiretta della nuda proprietà da parte dei convenuti in favore della figlia minore.
In sintesi, l'istituto di credito ha dedotto, in punto di fatto, che:
- con due autonome fideiussioni di importo pari a € 50.000,00 ciascuna, entrambe sottoscritte in data 23 gennaio 2007, i sig.ri LE FA ed EN VA hanno deciso di garantire l'affidamento accordato da essa attrice in favore della società GIEFFE S.r.l. e, con ulteriore fideiussione sottoscritta rilasciata in data 7 ottobre 2008 questa volta esclusivamente dal sig. FA, è stato garantito, sempre per l'importo di € 50.000,00,
l'affidamento concesso da essa attrice in favore della società GIL.LO. S.r.l.;
- non avendo nessuna delle due società debitrici principali, a fronte dello sconfinamento dei propri affidamenti, provveduto al relativo saldo, essa attrice si è conseguentemente rivolta ai due fideiussori odierni convenuti
e, non avendo ricevuto nulla a parziale estinzione del debito, ha chiesto ed ottenuto due distinti decreti ingiuntivi, uno (il n. 388/2011) in danno di entrambi gli odierni convenuti in qualità di garanti della società GIEFFE
S.r.l., l'altro (il n. 389/2011) in danno esclusivamente nei confronti del sig.
FA in qualità di fideiussore della società GIL.LO. S.r.l.;
- entrambi i titoli monitori, divenuti definitivi per mancata opposizione con conseguente apposizione di formula esecutiva, sono stati posti in esecuzione, in particolare il decreto ingiuntivo n. 388/2011 per promuovere una procedura mobiliare in cui, all'asta del 18 marzo 2016, è stata venduta
2
l'automobile pignorata per un prezzo pari ad € 2.310,00, ed il decreto ingiuntivo n. 389/2011 per promuovere una procedura di esecuzione immobiliare avente ad oggetto, in un primo momento, la quota di 1/2 del diritto di usufrutto di titolarità del sig. FA sull'immobile sito in
Roseto degli Abruzzi in via Marcacci n. 16 ed in seguito anche l'altra quota di 1/2 dello stesso diritto di usufrutto della sig.ra VA;
- nonostante l'esecuzione abbia, quindi, ad oggetto la totalità (100%) del diritto di usufrutto, le aste sono andate deserte, soprattutto in considerazione del fatto che la vendita concerne esclusivamente il diritto di usufrutto, essendo invece la nuda proprietà dell'immobile in capo alla figlia minore dei coniugi, risultando per l'effetto il tipo di investimento non particolarmente allettante;
- dalla perizia effettuata in corso di causa, il valore del diritto di usufrutto con il ribasso previsto per le vendite nelle procedure esecutive è diventato pari ad € 46.618,85 per ciascun coniuge ed è stato ribassato ulteriormente ad ogni tentativo di vendita (specificando che l'ultima asta del 21 ottobre
2015, con il prezzo base di € 75.300,00 per l'intero diritto di usufrutto è andata deserta);
- gli odierni convenuti hanno solo formalmente acquistato l'immobile, di fatto invece donando alla minore la nuda proprietà dello stesso, e tale acquisto ha avuto luogo nell'agosto del 2011, quindi successivamente alla messa in mora inviata da essa attrice e ricevuta nell'anno 2010 e al momento in cui i predetti decreti ingiuntivi erano in corso di emissione;
- dall'atto di compravendita, risulta che il pagamento del prezzo è stato effettuato dai due convenuti, per una parte, mediante assegni circolari consegnati contestualmente al rogito e, per la restante parte, mediante accollo da parte dei convenuti stessi del mutuo acceso all'immobile, essendo oltretutto stato specificato dai convenuti nel ricorso indirizzato al
Giudice Tutelare per ottenere l'autorizzazione all'acquisto che il prezzo sarebbe stato integralmente pagato dai genitori della minore;
- quindi i genitori convenuti hanno provveduto ad acquistare la nuda proprietà dell'immobile in favore della figlia minore, effettuando nella sostanza una donazione indiretta in favore della stessa, così diminuendo, mediante l'esborso del prezzo per l'acquisto del bene donato, il patrimonio
3
a disposizione del creditore il soddisfo del proprio credito, per cui si rende necessario agire per ottenere la revoca della predetta donazione fatta dai coniugi di modo che esso istituto di credito possa rivalersi sulla piena proprietà dell'unico bene di titolarità dei debitori;
- infatti, l'immobile la cui nuda proprietà è stata donata dai convenuti in favore della figlia costituisce l'unico bene utilmente pignorabile, non risultando dai registri immobiliari altro bene in favore di nessuno dei due debitori ed avendo ciascuno dei due coniugi, in sede di esecuzione immobiliare - come risulta dal verbale di pignoramento - dichiarato di non essere proprietario di altri beni e di non vantare crediti nei confronti di terzi ed avendo oltretutto il sig. FA anche dichiarato di non prestare alcuna attività lavorativa, salvo saltuarie consulenze.
Quindi la società attrice ha evidenziato, in diritto, la coesistenza di tutti
i presupposti necessari per l'utile esperimento dell'azione ex art. 2901 c.c., e cioè l'esistenza di un credito, sorto anteriormente (negli anni 2007 e 2008, in cui sono state sottoscritte le fideiussioni) rispetto all'atto dispositivo pregiudizievole per le ragioni creditorie, rappresentato dalla compravendita immobiliare (avvenuta nel 2011), mediante la quale è stata invero realizzata la donazione indiretta della nuda proprietà in favore della figlia minore), nonché l'eventus damni e la scientia damni, ossia la consapevolezza dei debitori del pregiudizio arrecato, attraverso l'atto pubblico, alle ragioni di essa attrice.
Con comparsa del 12 dicembre 2016, si sono costituiti in giudizio i coniugi FA – VA, chiedendo la reiezione della domanda ex art. 2901
c.c. e rappresentando in sintesi che:
- parte attrice sta tenendo una condotta sostanzialmente scorretta, in quanto, con specifico riferimento alla fideiussione prestata da entrambi essi convenuti in favore della società GIEFFE S.R.L., invero, la predetta garanzia risulta essere in solido con altri soggetti fideiussori, e cioè
LU LI, ZI AB, MA SS e AB PA, e l'istituto di credito sottace la duplice circostanza che i garanti sig.ri SS e PA hanno raggiunto con il medesimo una transazione, versandogli la somma di € 30.000,00 e che lo stesso sig. FA ha versato, a deconto,
l'ulteriore somma di € 10.000,00, con l'effetto per cui la NC ha già ricevuto la somma di € 40.000,00;
4
- oltretutto, controparte cela la circostanza di non aver mai riscontrato le proposte transattive avanzate da essi stessi debitori e non è a conoscenza del fatto che il sig. FA è stato assunto con
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