Trib. Ragusa, sentenza 03/12/2024, n. 218
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIA
R.G.N. 1227/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est.
dr Sandra Levanti Giudice
dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1227/2024 R.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi e contestuale domanda di divorzio, depositato il 02.07.2024, da: Parte 1 , (C.F. C.F. 1 ) nata il [...] a [...] e residente ad A cate
(RG) in via Cavour n. 99,
e da
'(C.F. C.F. 2 1) nato l'[...] a [...] 2
(RG) e residente ad A cate (RG) in C.da Bosco Grande snc, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Leone del foro di Ragusa, che li rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTI
con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del di
30.10.2024.
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario ad A cate (RG) in data 18.07.2003, in regime di separazione dei beni, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario ad Acate (RG) in data 18.07.2003, in regime di separazione dei beni, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso comune, anno 2003, parte II, serie A, numero 16, e che dall'unione coniugale sono nati i figli
(Comiso, 24.11.2004) e (Ragusa, 20.01.2011);Persona 1 Persona 2 che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che le parti hanno dichiarato di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e di non volersi riconciliare, confermando reciprocamente le condizioni concordate;
che l'udienza camerale del 30.10.2024 è stata quindi sostituita dal deposito di note scritte che le parti, nei termini concessi, hanno ritualmente depositato, insistendo nella separazione, nel divorzio e nella conferma delle condizioni di cui al ricorso;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51, depositato in data 02.07.2024, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere
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