Trib. Catania, sentenza 06/12/2024, n. 5495
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Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I CATANIA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Federica Amoroso in seguito all'udienza del
5 dicembre 2024 sostituita dal deposito di note scritte ha pronunciato, visto l'articolo 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5428 / 2024 R.G. promossa da
rappresentato e difeso dall' avv. Antonino Licciardello come da procura in Parte_1
atti ;
-ricorrente-
contro
n persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dagli CP_1
avv.ti Paolo Cappellano, Barbara Cappellani e Graziella Lupo come da procura in atti;
- resistente-
Avente ad oggetto: corretta corresponsione delle indennità dovute a seguito di declaratoria di illegittimità del licenziamento
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 05/06/2024 il ricorrente in epigrafe indicato ha esposto : di avere lavorato dal 12.02.1996 al 28.02.2024 alle dipendenze della resistente;
di avere impugnato il licenziamento collettivo dal 10.09.2018 intimato nel corso del rapporto nell'ambito di procedimento
iscritto al N. r.g. 11925/ 2018;
che all'esito del procedimento prima indicato il Tribunale del lavoro di Catania con ordinanza n. 12237/2020 del 26.03.2020 disponeva la reintegrazione nel posto di lavoro nonché il pagamento di un'indennità risarcitoria pari a 9 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto nonché il versamento dei contributi dal licenziamento fino alla reintegrazione;
che all'esito parte resistente emetteva e pagava la busta paga di maggio 2020 per euro 13.495,00 al netto
e reintegrava il lavoratore;
che all'esito dell'opposizione avverso la predetta ordinanza il Tribunale con sentenza n. 4351/22 confermava le statuizioni della fase sommaria innalzando da 9 a 12 le mensilità su cui parametrare l'indennità risarcitoria;
che dopo tale sentenza la resistente pagava la busta maga del mese di gennaio 2023 per euro 5.148,00 al netto.
Tanto premesso ha lamentato che entrambi i pagamenti erano stati effettuati dalla CP_1
trattenendo la quota contributiva a carico del lavoratore, rispettivamente di € 3.945,19 e di € 1.351,65, da versarsi all'INPS da parte datoriale.
Sulla scorta di quanto esposto nel ricorso introduttivo del giudizio ha rassegnato le seguenti conclusioni: “ 1) Ritenere e dichiarare che le somme nette pagate con le buste paga di maggio 2020 per € 13.495,00 al netto (calcolate con riguardo alle n.9 mensilità indicate nella prima condanna di cui all'Ordinanza n.12236/2020) e con la busta paga di gennaio 2023 per € 5.148,00 al netto
(calcolate con riferimento alle ulteriori n.3 mensilità oggetto della nuova condanna di cui alla
Sentenza n.4351/2022) sono erronee per difetto;
e che tali buste paga recano illegittime trattenute per € 5.296,84 (id est: € 3.945,19 + € 1.351,65) per contributi a carico del dipendente mentre tale onere doveva gravare in toto sul datore di lavoro ex artt 19 e 23 Legge 04.04.1952 n.218, come dianzi dedotto nelle premesse in diritto. 2) Condannare per tali titoli la in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore a pagare al sig. la somma di € 5.296,84, o quell'altra Parte_1 anche maggiore che dovesse apparire giusta ed equa all'esito dell'istruttoria e della discussione del giudizio, come dedotto in atti e per ogni altra miglior ragione volesse individuare l'On.le Tribunale adito. 3) Con ogni conseguente statuizione di condanna sia per gli interessi e la rivalutazione monetaria, sia per le spese ed i compensi di lite da distrarre in favore del sottoscritto difensore ex art. 93 c.p.c.”
Instauratosi il ricorso si è costituita in giudizio spiegando difese volte al rigetto del ricorso CP_1
e, in particolare, rilevando che le trattenute di cui ai cedolini del mese di maggio 2020 e del mese di gennaio 2023 sono ritenute IRPEF e riguardano, dunque, somme che, a differenza dei