Trib. Napoli, sentenza 25/11/2024, n. 584

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Napoli, sentenza 25/11/2024, n. 584
Giurisdizione : Trib. Napoli
Numero : 584
Data del deposito : 25 novembre 2024

Testo completo

N.R.G.A.C. 11571/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. R S -Presidente-
Dott.ssa V R - Giudice -
Dott.ssa G F - Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 11571 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2024, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento del matrimonio promosso con ricorso
DA
(nata a [...] il [...] - cod. fisc. Parte_1
) rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. C.F._1
COMUNE STEFANIA presso la quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Chiesa di Polvica
n.36/6
E
(nato a [...] il [...] - C.F. ) Parte_2 C.F._2
rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. MORACA ALESSANDRA
pressoial quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Tino di Camaino n.6
RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.06.2024 e Parte_1 Parte_2
premesso che avevano contratto matrimonio in Barueri - Brasile il 14.04.2012;
che
[...]
prima del matrimonio era nato il figlio in Barueri- Brasile il 3.01.2012;
che Persona_1
si erano separati in forza di sentenza resa dall'intestato Tribunale in data 15.10.2021 e che dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli la comunione materiale e
N. 70/2017 R.G. - pag. 1 di 6


spirituale non si era più ricostituita, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio (rectius: scioglimento del matrimonio) alle condizioni concordate.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti da celebrarsi in modalità cartolare.
All'udienza del 7.11.2024 celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di divorziare quantificando, su sollecitazione del G.I., in € 350,00 l'importo dell'assegno a titolo di contributo nel mantenimento del minore a carico del padre.
Il Tribunale, acquisito il parere favorevole del PM, riservava la decisione della causa al Collegio.
La domanda è fondata e merita accoglimento invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorso oltre un anno dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di
Napoli nel procedimento di separazione giudiziale concluso con sentenza passata in giudicato, come da attestazione in calce alla copia della stessa (cfr. copia sentenza allegata al fascicolo di parte munita di attestazione di passaggio in giudicato) e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra il sig.
e la sig.ra in Barueri (Brasile) il 14.04.2012, come da Parte_2 Parte_1
estratto per riassunto n. 149 p. II S/C sez.CN del relativo Registro del Comune di Napoli;

2) prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni in appresso riportate:
A) AFFIDAMENTO DELLA PROLE
Il minore , nato il [...], sarà affidato in modo condiviso ad entrambi Persona_1
i genitori i quali, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La prole avrà, altresì, residenza abituale con la madre in
Pozzuoli (NA) alla via Vicinale Monterusso n. 26. Le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e
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