Trib. Grosseto, sentenza 23/01/2024, n. 81
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 771/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
CONTENZIOSO CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Claudia Frosini Presidente
dott. Valerio Medaglia Giudice
dott. Giulio Bovicelli Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 771/2023 promossa dalla
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI GROSSETO
per la revoca dell'inabilitazione di
SI AN (C.F. [...]), con l'intervento volontario di
ER RI (C.F. [...]), rappresentato e difeso dall'Avv.
Daniele Burgassi
CONCLUSIONI
All'udienza del 27.9.2023 SE AR ha precisato le conclusioni come da
comparsa di costituzione depositata in data 26.9.2023;
ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 7
Con il ricorso introduttivo de presente giudizio, la Procura della Repubblica di
sede ha chiesto pronunciarsi la revoca dell'inabilitazione di IM CH,
nato l'[...] a [...] ed ivi residente in [...]
rilevando che tale misura protettiva non risulta idonea a tutelare in modo
adeguato il CH.
Fissata l'udienza di comparizione davanti al giudice istruttore, ricorso e decreto
venivano notificati all'inabilitato nonché ai parenti e agli affini di cui all'art. 712
c.p.c.,
L'inabilitato è comparso dinanzi al giudice all'udienza del 27 settembre 2023, e,
sentito dal giudice ed edotto da quest'ultimo circa la differenza tra
inabilitazione e amministrazione di sostegno ha dichiarato di aderire alla
richiesta di modifica della inabilitazione in amministrazione di sostegno, dando
conto del suo desiderio che il nominando amministratore di sostegno sia
individuato nella persona del nipote, SE AR, attuale curatore.
Quest'ultimo ha, a sua volta, alla stessa udienza del 27.9.2023, reso la propria
disponibilità a svolgere l'ufficio di amministratore di sostegno.
Alla precedente udienza del 21.6.2023, tutti i parenti ed affini presenti si erano
dichiarati remissivi alla richiesta revoca della curatela con nomina di ads.
Preso atto della volontà manifestata dallo stesso inabilitato il ricorso non può
che risultare fondato.
Al riguardo, occorre osservare, infatti che, nell'individuazione della misura di
protezione più adeguata alla tutela del soggetto debole, il giudice deve lasciarsi
orientare da un criterio di residualità e di estrema ratio, dovendo individuare la
misura che consente di fornire adeguata protezione al soggetto con il minor
sacrificio possibile della di lui capacità di agire, alla luce di tutte le circostanze
del caso concreto.
pagina 2 di 7
In particolare, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità,
l'interdizione e l'inabilitazione si presentano quali misure di protezione di
carattere residuale, di cui il Tribunale può fare applicazione solo una volta
esclusa la possibilità di fare ricorso alla meno afflittiva misura
dell'amministrazione di sostegno (cfr. Cass. n. 4866/2010).
Inoltre, la Corte di Cassazione ha chiarito che la scelta della misura non deve
essere effettuata in astratto, alla luce di un criterio quantitativo legato alla
gravità della patologia, ma in concreto e tenuto conto delle
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
CONTENZIOSO CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Claudia Frosini Presidente
dott. Valerio Medaglia Giudice
dott. Giulio Bovicelli Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 771/2023 promossa dalla
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI GROSSETO
per la revoca dell'inabilitazione di
SI AN (C.F. [...]), con l'intervento volontario di
ER RI (C.F. [...]), rappresentato e difeso dall'Avv.
Daniele Burgassi
CONCLUSIONI
All'udienza del 27.9.2023 SE AR ha precisato le conclusioni come da
comparsa di costituzione depositata in data 26.9.2023;
ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 7
Con il ricorso introduttivo de presente giudizio, la Procura della Repubblica di
sede ha chiesto pronunciarsi la revoca dell'inabilitazione di IM CH,
nato l'[...] a [...] ed ivi residente in [...]
rilevando che tale misura protettiva non risulta idonea a tutelare in modo
adeguato il CH.
Fissata l'udienza di comparizione davanti al giudice istruttore, ricorso e decreto
venivano notificati all'inabilitato nonché ai parenti e agli affini di cui all'art. 712
c.p.c.,
L'inabilitato è comparso dinanzi al giudice all'udienza del 27 settembre 2023, e,
sentito dal giudice ed edotto da quest'ultimo circa la differenza tra
inabilitazione e amministrazione di sostegno ha dichiarato di aderire alla
richiesta di modifica della inabilitazione in amministrazione di sostegno, dando
conto del suo desiderio che il nominando amministratore di sostegno sia
individuato nella persona del nipote, SE AR, attuale curatore.
Quest'ultimo ha, a sua volta, alla stessa udienza del 27.9.2023, reso la propria
disponibilità a svolgere l'ufficio di amministratore di sostegno.
Alla precedente udienza del 21.6.2023, tutti i parenti ed affini presenti si erano
dichiarati remissivi alla richiesta revoca della curatela con nomina di ads.
Preso atto della volontà manifestata dallo stesso inabilitato il ricorso non può
che risultare fondato.
Al riguardo, occorre osservare, infatti che, nell'individuazione della misura di
protezione più adeguata alla tutela del soggetto debole, il giudice deve lasciarsi
orientare da un criterio di residualità e di estrema ratio, dovendo individuare la
misura che consente di fornire adeguata protezione al soggetto con il minor
sacrificio possibile della di lui capacità di agire, alla luce di tutte le circostanze
del caso concreto.
pagina 2 di 7
In particolare, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità,
l'interdizione e l'inabilitazione si presentano quali misure di protezione di
carattere residuale, di cui il Tribunale può fare applicazione solo una volta
esclusa la possibilità di fare ricorso alla meno afflittiva misura
dell'amministrazione di sostegno (cfr. Cass. n. 4866/2010).
Inoltre, la Corte di Cassazione ha chiarito che la scelta della misura non deve
essere effettuata in astratto, alla luce di un criterio quantitativo legato alla
gravità della patologia, ma in concreto e tenuto conto delle
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi