Trib. Enna, sentenza 12/03/2024, n. 132
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Testo completo
R.G. 746/2020
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 12 marzo 2024.
REPUB B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Enna, dott.ssa Daniela Francesca Balsamo, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 746/2020 R.G.
T R A SO AR elettivamente domiciliata in Barrafranca Corso Vittorio Emanuele n.365 presso lo
studio dell'avv.to A. Bonaffini, che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso
introduttivo;
- ricorrente -
C O N T R O
I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. S. Dolce
per procura generale alle liti.
- resistente -
Avente ad oggetto: indennità di disoccupazione agricola.
All'udienza odierna sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti la causa veniva decisa
come da sentenza.
MOTIVI
Con ricorso depositato in data 14.05.2020 parte ricorrente chiedeva che fosse accertato che la stessa
avesse prestato attività lavorativa alle dipendenze della ditta Agri Energy srl nell'anno 2018 e che,
per l'effetto, fossero annullati i provvedimenti con cui è stata disposta la sua cancellazione dagli
elenchi dei lavoratori agricoli per tali anni ed ottenere il pagamento dell'indennità dovuta non
corrisposta dall'Inps.
Si costituiva l'Inps che chiedeva il rigetto delle avverse pretese.
Preliminarmente, deve rilevarsi che nel rito lavoro ogni udienza è deputata alla discussione della
causa e alla decisione e che le parti hanno chiesto l'ammissione e il rigetto dei mezzi di prova
riportandosi per il resto alle conclusioni di cui agli atti introduttivi.
Va subito rilevato che in tema d'indebito previdenziale, che miri ad ottenere l'accertamento della
legittimità della percezione delle indennità di disoccupazione agricola a fronte della posizione
dell'ente previdenziale che abbia ritenuto le stesse indebitamente percepite o non dovute, l'onere di
provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata è a esclusivo carico
dell'attore, la questione controversa tra le parti, - ossia la sussistenza dei requisiti necessari per il
riconoscimento dell'indennità di disoccupazione agricola - deve essere valutata alla stregua della
produzione documentale e delle difese articolate.
Com'è noto con riferimento ai lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura,
il diritto dei medesimi alle prestazioni previdenziali, al momento del verificarsi dell'evento protetto,
è condizionato, sul piano sostanziale, dall'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo
svolgimento di una attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate
in ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione dei lavoratori negli elenchi nominativi di cui
sopra o dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo.Sul piano processuale, come già rilevato, è
l'attore a dover provare tutti gli elementi della fattispecie dedotta in giudizio.
In materia di prestazioni previdenziali chi agisce in giudizio ha l'onere di provare gli elementi
essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio.
L'art. 32 della legge 264/49 riconosce ai lavoratori agricoli che prestano la loro opera retribuita alle
altrui dipendenze un'indennità di disoccupazione qualora risultino iscritti negli elenchi di cui all'art.
12 del R.D. 1949/40, e successive modificazioni, per almeno un anno oltre che per quello per il quale
è richiesta l'indennità, ed abbiano conseguito nell'anno per il quale è richiesta l'indennità e nell'anno
precedente un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri.
In materia è intervenuta la Corte di Cassazione a sezioni unite, affermando che “Con riferimento ai
lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura, il diritto dei medesimi alle
prestazioni previdenziali, al momento del verificarsi dell'evento protetto, è condizionato, sul piano
sostanziale, dall'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di una
attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di
riferimento, che risulti dall'iscrizione dei lavoratori negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24
settembre 1940 n. 1949 e successive modificazioni e integrazioni o dal possesso del cosiddetto
certificato sostitutivo (il quale, a norma dell'art. 4 D.L.Lgt. 9 aprile 1946 n. 212, può essere rilasciato
a chi lo richiede nelle more della formazione degli elenchi). Pertanto, sul piano processuale, colui che
agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di
un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato
sostitutivo (ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali
della complessa fattispecie dedotta in giudizio, fermo restando che il giudice del merito, a fronte della
prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in
giudizio di verbali ispettivi, non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro
dell'esistenza dell'iscrizione (anche perché quest'ultima, al pari dei suddetti verbali ispettivi e alla
stregua di ogni altra attività di indagine compiuta dalla pubblica amministrazione, ha efficacia di
prova fino a querela di falso soltanto della provenienza dell'atto dal pubblico
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