Trib. Palermo, sentenza 07/01/2025, n. 16

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Palermo, sentenza 07/01/2025, n. 16
Giurisdizione : Trib. Palermo
Numero : 16
Data del deposito : 7 gennaio 2025

Testo completo



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Claudia Gentile, nella causa iscritta al n° 3279/2024 R.G.L. promossa
D A
AGOS DUCATO S.p.A. - in persona del legale rappresentante protempore - rappresentata e difesa dall'avv. Pier Andrea Milanini, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Milano (MI), Largo Toscanini n. 1, giusta procura in atti.

- ricorrente -

C O N T R O
I.N.P.S. - in persona del legale rappresentante pro-tempore - legalmente domiciliato in Roma ed elettivamente in Palermo, Via Laurana n. 59, con gli avv.ti Maria
Grazia Sparacino e Adriana Giovanna Rizzo che lo rappresentano e difendono giusta procura generale alle liti in atti.
- resistente -
OGGETTO: Fondo di garanzia NP
A seguito del deposito delle note di trattazione scritta autorizzate ex art 127 ter cpc, sostitutive dell'udienza dell'11 dicembre 2024, ha emesso
S E N T E N Z A avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della decisione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite:
❖ Rigetta il ricorso.
❖ Dichiara interamente compensate le spese di lite tra le parti.
1
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 4.3.2024, la società ricorrente come indicata in epigrafe, dopo aver premesso:
- d'aver stipulato contratto di finanziamento garantito da cessione del quinto dello stipendio ed intero Tfr con AL NO il quale si impegnava a restituire la somma di € 34.800,00 mediante il pagamento di nr. 120 rate mensili costanti di € 290,00;

- d'aver altresì stipulato contratto di finanziamento garantito da delegazione sul quinto dello stipendio con AL NO il quale si impegnava a restituire la somma di € 34.800,00 mediante il pagamento di nr. 120 rate mensili costanti di € 290,00;

- d'aver notificato i suddetti contratti al datore di lavoro Multiservizi S.p.A. in
Liquidazione;

- d'aver depositato, a seguito di fallimento della datrice di lavoro domanda di ammissione al passivo in relazione alla posizione del suddetto lavoratore chiedendo di essere ammessa per il proprio residuo credito, ottenendo
l'ammissione in privilegio ex art 2751 bis n.1 c.c. per € 10.933,32 per T.F.R.
- d'aver inoltrato, sussistendone i requisiti, in data 15 aprile 2022 domanda per il riconoscimento TFR a carico del Fondo di Garanzia NP ;

- d'aver ricevuto provvedimento di rigetto;

- d'aver inoltrato ricorso amministrativo anch'esso respinto;
conveniva in giudizio l'ente previdenziale per ivi sentire accogliere le seguenti domande: “volersi condannare NP, in persona del legale rappresentante pro tempore, quale gestore del Fondo di Garanzia al pagamento della complessiva somma di € 10.933,32 oltre interessi di legge dalla domanda al saldo oltre rivalutazione in favore di Agos Ducato S.p.A., in persona del suo Procuratore
Speciale pro tempore, ovvero la minor somma che dovesse essere accertata in corso di causa, dovuta per le somme ammesse in relazione alla posizione del lavoratore
Sig. AL NO, stante quanto espressamente accertato e dichiarato in sede di ammissione al passivo della procedura concorsuale aperta a carico del
2 datore di lavoro oltre che l'accertata cessazione del rapporto di lavoro tra il cedente e la società soggetta a procedura, come argomentato in atti”, con il favore delle spese di lite.
Si costituiva tempestivamente l'NP contestando la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto, eccependo in via preliminare la decadenza dall'azione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 (come modificato dalla legge n.
438/92 di conversione del DL n. 384/92) in quanto “[..]La ricorrente ha presentato domanda di intervento del Fondo di garanzia il 15/04/2022
NP.5500.15/04/2022.0291032, mentre il ricorso giudiziario è stato depositato il
04.03.2024;
il termine decadenziale è maturato il 09.02.2024. Essendo trascorso un anno e trecento giorni dalla data di presentazione dell'istanza, come previsto per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, (nelle quali rientra la presente) ai sensi dell'art. 47, comma 2, del D.P.R. 639/70, nel testo sostituito dall'art. 4, DL 384/92, conv. con L 438/92 con successive modifiche ed integrazioni (in ultimo D.L. n.98 del 6 luglio 2011, ne inferisce che il ricorso debba dichiararsi inammissibile”.

Successivamente, con note autorizzate ex art 127 ter cpc la società ricorrente chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere avendo il AL provveduto a saldare il proprio debito.
La causa, di natura documentale, assunta in riserva all'udienza cartolare dell'11 dicembre 2024, verificato il deposito di note autorizzate ex art 127 ter cpc, viene decisa come da dispositivo in epigrafe e sentenza contestuale mediante deposito nel fascicolo telematico.
In via preliminare va rilevato come nel caso di specie, in assenza di concorde richiesta delle parti (l'ente previdenziale non ha aderito alla richiesta e ha insistito nella eccezione di decadenza) non possa essere pronunziata declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Invero il rapporto contrattuale intercorso con il AL, pur essendo presupposto dell'ammissione della Agos Ducato S.p.A. al passivo fallimentare e, conseguenzialmente, delle richieste formulate nel presente giudizio all'NP quale
3
Fondo di Garanzia, non sono oggetto di quest'ultimo né, tanto meno, il AL
è parte in causa.
Ciò premesso, dunque, va esaminata l'eccezione di decadenza sollevata dall'NP (e comunque rilevabile ex officio in ogni stato e grado del processo) in quanto assorbente di ogni altra questione.
L'eccezione appare fondata.
Invero, alla luce della documentazione versata in atti, emerge che al momento del deposito del ricorso (4.3.2024) era già spirato il termine decadenziale previsto dall'art. 47 del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 (come modificato dalla legge n. 438/92 di conversione del DL n. 384/92), la decadenza
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