Trib. Potenza, sentenza 26/09/2024, n. 1510

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Potenza, sentenza 26/09/2024, n. 1510
Giurisdizione : Trib. Potenza
Numero : 1510
Data del deposito : 26 settembre 2024

Testo completo

R.G. N. 2142/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa L T Presidente dott.ssa R M Giudice dott.ssa A T Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2142/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione a seguito del deposito di note scritte in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
(C.F.: ), nata a Casablanca (Marocco) Parte_1 C.F._1
il 25.12.1958, cittadina marocchina, rappresentata e difesa dall'Avv. VITO CARELLA
(C.F.: ), giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in C.F._2
Potenza alla via Isca del Pioppo n. 94 presso lo studio del difensore, pec:
Email_1
-RICORRENTE-
E
(C.F.: ), nato a Controparte_1 C.F._3
Casablanca (Marocco) il 18.4.1964, cittadino marocchino;

-RESISTENTE CONTUMACE-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;

-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1


R.G. N. 2142/2019
I ha domandato pronunciarsi la separazione personale dal Parte_1 coniuge , addebitandola a quest'ultimo, con il quale Controparte_1
aveva contratto matrimonio in Marocco il 21.4.1993, rappresentando che dall'unione coniugale erano nati i figli (29.5.1993), (4.1.1995) e Per_1 Per_2 Per_3
(30.10.1999).
A fondamento della domanda, la ricorrente ha dedotto che «il matrimonio si era rivelato poco felice a causa della condotta tenuta dal marito, esplicitatasi in marcata indifferenza non solo nei [propri] confronti […], ma anche nei confronti dei figli. Il
Sig. disoccupato, si era allontanato frequentemente da casa senza Controparte_1
preavviso e senza fornire spiegazioni né dare notizie che riguardassero dette assenze, lasciando[le] l'incombenza di provvedere, da sola, ai ragazzi, non economicamente autosufficienti».
La ricorrente ha -altresì- rappresentato che il marito «faceva spesso uso di alcoolici (fatto intollerabile per [lei] […] – anche per ragioni religiose – e soprattutto pregiudizievole per i figli) presentandosi in casa, spesso, in stato visibilmente alterato, estremamente irritabile e facile a reazioni violente. Da ultimo, il giorno 24.5.2019, da ubriaco, egli [l'] aveva aggredit[a] in casa […], dinanzi ai figli, causandole un trauma contusivo alla mano sinistra (con la quale […] aveva cercato di riparare il volto e la testa durante l'aggressione)». In seguito a tale episodio di lite, aveva sporto querela nei confronti del marito presso la Questura di Potenza.
In ordine alla situazione lavorativa, la ricorrente ha dedotto di essere disoccupata, al pari del marito, di vivere solo grazie alla pensione di invalidità della figlia Per_1
percepita sin dal 2004, e poiché la casa coniugale era un alloggio di edilizia residenziale pubblica, assegnato al nucleo familiare il 13.1.2016.
Per l'effetto, ha domandato pronunciarsi la separazione personale giudiziale, con addebito al marito, alle seguenti condizioni:
«[…] -assegnare la casa coniugale di Potenza alla via Mallet A/10 alla sig.ra Pt_2
con quanto in essa contenuto;

[...]
-porre a carico del sig. un assegno mensile di Controparte_1 mantenimento dell'importo di euro 200,00 in favore della moglie e dei figli non autosufficienti, da versare alla medesima e nel suo domicilio entro il 5 di ogni mese, anticipatamente;

2
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-stabilire altresì che tale assegno dovrà essere annualmente ed automaticamente rivalutato in base agli indici ISTAT;

-con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre CAP ed IVA come per legge».
II non è comparso dinanzi al Presidente Controparte_1
del Tribunale all'udienza del 21.1.2020, sicché -dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione- con ordinanza del 21.1.2020 sono stati pronunciati i provvedimenti provvisori e urgenti ed è stata disposta la prosecuzione del giudizio dinanzi al Giudice istruttore, fissando i termini per gli adempimenti di cui all'art. 709
c.p.c.

III All'udienza del 19.6.2020 sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, comma
6, c.p.c.
e successivamente è stata ammessa la prova testimoniale articolata dalla ricorrente nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.
Escussi i testimoni, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni e in data 14.12.2022 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Con ordinanza del 14.4.2023 è stata rimessa la causa sul ruolo, avendo il Collegio rilevato che: a) con l'ordinanza presidenziale era stato assegnato alla ricorrente termine perentorio di giorni 30 per la notificazione al resistente non comparso dinanzi al
Presidente del Tribunale, fissando l'udienza dinanzi al Giudice istruttore per
l'8.4.2020;
b) l'assegnato termine di 30 giorni era spirato in data 20.2.2020 e il procedimento notificatorio aveva avuto inizio il 20.2.2020, ovvero nel rispetto del termine perentorio assegnato;
c) la notificazione si era perfezionata ai sensi dell'art.
143 c.p.c.
pendente il periodo di sospensione straordinaria ex artt. 83, d.l. 18/2020 e
36, comma 1, d.l. 23/2020, sicché non poteva ritenersi validamente perfezionata la notificazione dell'ordinanza presidenziale effettuata nei confronti del resistente. Per le esposte ragioni, è stata ordinata la rinnovazione della notificazione al resistente del ricorso introduttivo, dell'ordinanza presidenziale e del provvedimento di rimessione della causa sul ruolo entro il 5.6.2023.
Assegnato alla ricorrente nuovo termine per provvedere alla notificazione per le motivazioni espresse nell'ordinanza del 3.9.2023, la causa è stata ritenuta matura per la decisione atteso il valido perfezionamento della notificazione da ultimo effettuata
3
R.G. N. 2142/2019 nei confronti del resistente, talché -successivamente al deposito di note scritte in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.- la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
IV Sulla giurisdizione italiana e sulla legge applicabile.
Preliminarmente si osserva che deve ritenersi sussistente la giurisdizione italiana in applicazione del Regolamento unionale (CE) n. 2201 del Consiglio del 27 novembre
2003, in virtù di quanto statuito dalla Corte di Giustizia UE (CE), sez. III, 29.11.2007
n. 68, nel procedimento C-68/07, , secondo cui il Parte_3
menzionato Regolamento trova cogenza anche ove le azioni ivi disciplinate vengano intentate da parte o nei confronti di un
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