Trib. Treviso, sentenza 27/03/2024, n. 194

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Treviso, sentenza 27/03/2024, n. 194
Giurisdizione : Trib. Treviso
Numero : 194
Data del deposito : 27 marzo 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
scaduti i termini per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c., il giudice del lavoro dr.ssa M
T C ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 199 /2020 tra le parti:
Ricorrente:
• con l'avv. VETTORI FRANCESCO Controparte_1
Resistente:
• con l'avv. MAURO MENEGHINI CP_2
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE RICORRENTE:
respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previo ogni accertamento del caso da
pronunciare anche incidentalmente,

1. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, , ad ottenere il Controparte_1 versamento della somma di € 1.870,83, trattenuta da (cod. fisc. ), CP_2 P.IVA_1 corrente in 36031 Dueville (VI), Via Enrico Mattei, 50, in persona del legale rappresentante pro tempore, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, con trattenuta operata sulla busta paga di agosto 2018 e conseguentemente condannare (cod. fisc. , CP_2 P.IVA_1
corrente in 36031 Dueville (VI), Via Enrico Mattei, 50, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare in favore della ricorrente la suddetta somma di € 1.870,83 o quella diversa, maggiore o minore che risulterà dovuta all'esito di lite, eventualmente anche in applicazione del combinato disposto degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c., liquidando la somma, se del caso, con
valutazione equitativa, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di
maturazione delle singole voci al saldo;

2. accertare e dichiarare, altresì, il diritto della ricorrente, , ad ottenere il Controparte_1
pagamento della indennità di cassa / maneggio denaro e relativa incidenza sul TFR e


Tribunale di Treviso
conseguentemente condannare per tali motivi (cod. fisc. , corrente CP_2 P.IVA_1
in 36031 Dueville (VI), Via Enrico Mattei, 50, in persona del legale rappresentante pro tempore,
a pagare in favore della ricorrente la somma di € 9.294,81 o quella diversa, maggiore o minore che risulterà dovuta all'esito di lite, eventualmente anche in applicazione del combinato disposto degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c., liquidando la somma, se del caso, con valutazione equitativa, oltre
a rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di maturazione delle singole voci al saldo;

3. condannare inoltre (cod. fisc. ), corrente in 36031 Dueville (VI), CP_2 P.IVA_1
Via Enrico Mattei, 50, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere alla ricorrente l'importo di € 275,00 (cit. all. 19) a titolo di spese sostenute per il conteggio del consulente del lavoro;

4. in ogni caso, condannare la resistente al pagamento delle competenze e spese di lite oltre spese generali al 15%, c.p.a. e IVA.”
IN VIA ISTRUTTORIA
• Si chiede, senza acconsentire all'inversione dell'onere probatorio, l'ammissione di prova orale sui capitoli di prova già indicati in ricorso, e non ammessi, con i testi ivi indicati.
• Si chiede, in caso di contestazione e/o ove ritenuto, l'espletamento di una CTU al fine di calcolare le spettanze economiche della ricorrente.
PARTE RESISTENTE:
Ribadite eccezioni, argomentazioni e deduzioni tutte contenute negli atti depositati, si insiste - contrariis reiectis - sulle seguenti conclusioni:
- rigettarsi le domande della ricorrente, all'uopo anche accogliendo l'eccezione di prescrizione ex art.
2948 c.c.
,
- in subordine, in via riconvenzionale, accertarsi e dichiararsi la legittimità della trattenuta effettuata da per la parte di acconto erogato eccedente i nuovi minimi contrattuali previsti dal CP_2
c.c.n.l. D.M.O e quindi quantomeno limitatamente all'importo di € 883,00 o quello diverso che risulterà in corso di causa;

- spese e competenze di causa rifuse.
Previa modifica dell'ordinanza di ammissione prove, si chiede l'ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli non ammessi:
1) vero che dal novembre 2015 in poi Le ha comunicato che gli acconti sul rinnovo c.c.n.l. CP_2
DMO erogati in busta paga costituivano anticipi sui futuri aumenti che sarebbero stati disposti dal Orga contratto collettivo della e che sarebbero stati oggetto di conguaglio in negativo se i nuovi minimi contrattuali fossero stati inferiori;

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Tribunale di Treviso
2) vero che Lei ha inviato a lettera contenente la richiesta di non ricevere più gli acconti CP_2 Orga sul rinnovo c.c.n.l. come da documenti 12 e 13 che Le si esibiscono;

3) vero che ha erogato gli acconti sul rinnovo c.c.n.l. DMO ai dipendenti assunti a CP_2 tempo indeterminato, escludendo i lavoratori a tempo determinato;

4) vero che ha trattenuto gli acconti sul rinnovo c.c.n.l. DMO in sede di ultima busta paga a CP_2 tutti i dipendenti cessati prima della sottoscrizione del c.c.n.l. DMO avvenuta in data 19/12/2018;

5) vero che dal 2008 al 2018 presso i punti vendita di , gli ammanchi di cassa restavano e CP_2 restano tuttora a carico di senza chiedere alle cassiere il ripianamento degli ammanchi CP_2 stessi;

6) vero che occupa oltre 4000 dipendenti. CP_2
Si indicano i testi: ▪ su capitoli da 1 a 6: sig.ra , c/o sig. Testimone_1 CP_2 Tes_2
c/o sig. , c/o sig. c/o
[...] CP_2 Testimone_3 CP_2 Tes_4 CP_2 sig.ra , c/o sig.ra , c/o sig. Testimone_5 CP_2 Testimone_6 CP_2
, c/o sig. c/o sig.ra Testimone_7 CP_2 Testimone_8 CP_2 Tes_9
, c/o sig.ra , c/o sig.ra , c/o
[...] CP_2 Testimone_10 CP_2 Testimone_11
sig. , c/o sig.ra , c/o CP_2 Testimone_12 CP_2 Testimone_13 CP_2
[...
sig. , c/o ▪ sui capitoli 6, 7 e 8: sig. , c/o Tes_14 CP_2 Testimone_15 CP_2
[...
sig.ra , c/o sig.ra , c/o ▪ sui Testimone_16 CP_2 Testimone_17 CP_2 capitoli 3 e 6: sig.ra , c/o Testimone_18 CP_2
In caso di contestazione sul conteggio indicato relativamente all'afac, riconosciuto calcolato secondo
i criteri di cui al c.c.n.l. D.M.O. 2018, si chiede disporsi c.t.u. contabile relativamente all'aumento spettante al ricorrente ex art. 36 Cost con riferimento al parametro di cui all'art. 200 c.c.n.l. D.M.O.
Per entrambe le parti, inoltre, si intendono qui richiamate per relationem le conclusioni di cui alle note depositate nel termine ex art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
L'odierna ricorrente ha adito questo Tribunale illustrando:
a) di aver prestato attività lavorativa subordinata, con qualifica di impiegato di 4° livello –
mansioni ausiliario vendita – in favore della società Org_2 CP_2 dall'1.9.2008 al 31.8.2018 – ultimo luogo di lavoro Vittorio Veneto;

b) di aver lavorato dall'1.9.2008 al 31.8.2010 nell'ufficio amministrativo e successivamente, dall'1.9.2010 al 31.8.2018, come cassiera, maneggiando in entrambi i casi denaro;

c) di aver ricevuto mensilmente in busta paga una voce retributiva denominata “acconto rinnovo
CCNL DMO” che il datore, a mezzo di due comunicati, spiegava di corrispondere quale
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acconto sul futuro CCNL in corso di
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