Trib. Palermo, sentenza 13/12/2024, n. 5162

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Palermo, sentenza 13/12/2024, n. 5162
Giurisdizione : Trib. Palermo
Numero : 5162
Data del deposito : 13 dicembre 2024

Testo completo

Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
TRIBUNALE DI PALERMO
______________________
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Majolino nella causa civile
iscritta al n° 10457/2022 R.G.L., promossa
Per ___________________
D A
, rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_1
ANNAMARIA GIANNOLA.

- ricorrente -

C O N T R O
Il Cancelliere

[...]
, Controparte_1
, e Controparte_2

Controparte_3
ciascuno in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentati e difesi dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE
DELLO STATO DI PALERMO e il anche dal funzionario CP_1
RENZO CAVADI
- resistenti-
All'esito dell'udienza del 9.12.2024, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico
S E N T E N Z A completa di quanto segue
D I S P O S I T I V O
1


Dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alle domande di condanna dei convenuti al riconoscimento degli scatti di anzianità e delle differenze retributive per le fasce stipendiali 3/8 e 9/14 e 15/20 e di condanna all'allineamento professionale corrispondente alla fascia 15/20.
In accoglimento delle altre domande del ricorso, condanna il convenuto al pagamento in favore del ricorrente delle CP_1
differenze retributive e contributive delle fasce stipendiali 9/14 e 15/20 maturate dallo stesso in data successiva all'assunzione in servizio di ruolo, oltre accessori di legge.
Condanna i convenuti in solido alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 3.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA e distrae in favore del procuratore del ricorrente.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20.10.2022, il ricorrente in epigrafe, avendo premesso di essere collaboratore scolastico presso l'Istituto Sta-tale Borgo Uliva sito in
, con contratto a tempo indeterminato, con decorrenza giuridica ed CP_2
economica dall' 1/9/2011, e di avere svolto, prima dell'assunzione in ruolo, la medesima attività lavorativa presso istituzioni scolastiche statali in forza di contratti
a tempo determinato dall'anno scolastico 2001/2002 al 2010/2011, deduceva che con sentenza nrg. 12146/2018 di questo Tribunale gli era stato riconosciuto il servizio pre ruolo ai fini della ricostruzione della carriera e condannato il “ CP_4
alla ricostruzione della carriera, ai fini giuridici ed economici, in conformità al predetto riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio pre-ruolo” e riconosciuto “il diritto della parte ricorrente a percepire le eventuali differenze retributive conseguenti alla ricostruzione della carriera cor-retta nei termini sopra indicati, cui vanno aggiunti gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo”.
Lamentava che parte convenuta non aveva dato esecuzione alla detta sentenza
e rivendicava il
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